spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
venerdì 19 Aprile 2024
spot_img
spot_img
Altre aree
    spot_img

    Vacanza rovinata per colpa della compagnia aerea: ecco quali sono i vostri diritti

    Ritardi, overbooking, volo cancellato, bagaglio smarrito: vi spieghiamo cosa fare in questi casi

    Prenotare una vacanza e, al momento della partenza, essere costretti a modificare i propri piani a causa di disservizi e malfunzionamenti legati alla compagnia aerea e non quindi legati alla propria volontà. Si parla di ritardi, overbooking, volo cancellato, bagaglio smarrito: cosa può fare l’utente in questi casi?

     

    Importante affrontare sempre il caso singolarmente approfondendo quindi la fattispecie del disservizio: tutte le compagnie aeree devono osservare precisi obblighi che riguardano i diritti del passeggero: si fa riferimento quindi a rimborsi, compensazioni pecuniarie e risarcimenti vari.

     

    È importante rivolgersi sempre a compagnie che operano seguendo queste linee guida comuni, soprattutto se si vola in Europa: pensiamo ad esempio alle compagnie italiane, come nel caso di Alitalia o Blu Panorama.

     

    Ottenere un rimborso Blue Panorama è più semplice rispetto a voli intercontinentali.

     

    La fattispecie è legata a ritardi superiori alle 3 ore: in questo caso si prevede una compensazione pecuniaria sino a 600 euro mentre se si fa riferimento a casi di bagaglio smarrito il rimborso può arrivare fino a 1.400 euro.

     

    In sostanza si valuta di caso in caso tenendo sempre presente che il risarcimento è sempre legato dalla tipologia di disagio arrecato all’utente.

     

    La casistica è piuttosto ampia e comprende: cancellazione del volo; ritardo aereo superiore a 3 ore; imbarco negato; overbooking; perdita di una coincidenza; smarrimento del bagaglio.

     

    Qualche esempio per volo cancellato: il rimborso può essere integrale o parziale, può essere proposta una riprotezione su volo alternativo e devono essere garantiti pasti e bevande per attesa in aeroporto.

     

    In Italia l’organismo responsabile della corretta applicazione del Regolamento comunitario n.261 del 2004 riguardante i disservizi nel trasporto aereo è l’Enac, che ha anche potere di promuovere sanzioni nei confronti delle compagnie aeree inadempienti.

     

    Il documento di riferimento cui appellarsi è la Carta dei diritti del passeggero che sancisce i diritti dei viaggiatori: a partire dal 2004 è stato emanato il Regolamento Ce n.261/2004 per i passeggeri che viaggiano all’interno della Unione Europea.

     

    A livello internazionale fa invece fede la Convenzione di Montreal che è attiva dal 2003 e che negli anni è stata firmata da 120 paesi di tutto il mondo. Con obiettivo finale quello di andare a tutelare i passeggeri dei voli internazionali in caso di volo in ritardo.

    di Redazione

    © RIPRODUZIONE RISERVATA

    Sostieni il Gazzettino del Chianti

    Il Gazzettino del Chianti e delle Colline Fiorentine è un giornale libero, indipendente, che da sempre ha puntato sul forte legame con i lettori e il territorio. Un giornale fruibile gratuitamente, ogni giorno. Ma fare libera informazione ha un costo, difficilmente sostenibile esclusivamente grazie alla pubblicità, che in questi anni ha comunque garantito (grazie a un incessante lavoro quotidiano) la gratuità del giornale.

    Adesso pensiamo che possiamo fare un altro passo, assieme: se apprezzate Il Gazzettino del Chianti, se volete dare un contributo a mantenerne e accentuarne l’indipendenza, potete farlo qui. Ognuno di noi, e di voi, può fare la differenza. Perché pensiamo che Il Gazzettino del Chianti sia un piccolo-grande patrimonio di tutti.

    Leggi anche...