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venerdì 29 Marzo 2024
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    L’imposta sui rifiuti (Tari), è sempre la stessa per tutti? Non proprio…

    Un comportamento posto in essere dalle amministrazioni comunali ritenuto “ingiusto” da molti proprietari di “seconde case”, soprattutto nelle località di villeggiatura, riguarda la quantificazione della tariffa della Tari (Tassa sui Rifiuti), comunemente ma impropriamente detta “imposta sui rifiuti”.

     

    In pressochè tutte le località, infatti, l’importo dovuto per i servizi ambientali è più alto, non tiene conto dell’uso effettivo del bene e non considera, soprattutto, l’impatto ambientale che il consumatore dei servizi genera realmente.

     

    La fattispecie è frequente e notoria: il proprietario, non residente, di un immobile viene sottoposto alle medesime imposte di coloro che vivono stabilmente nel comune, o addirittura ad un maggior carico che non trova riscontro nella qualità e nella quantità del servizio ricevuto.

     

    Tutto ciò nonostante il fatto che la Tari, essendo una tassa e non una imposta, dovrebbe essere commisurata al servizio fornito e non alla mera titolarità del bene.

     

    Purtroppo, nonostante la differenza fra imposta e tassa sia uno dei primi principi insegnati agli studenti di diritto tributario, il concetto non sembra noto alle amministrazioni comunali, poichè quest’ultime, nei propri regolamenti, o non operano alcuna distinzione, o arrivano a prevedere un peso maggiore, in concreto, a carico di chi utilizza l’immobile soltanto saltuariamente.

     

    A soccorrere i proprietari ingiustamente sottoposti a carichi fiscali non dovuti, sembrano però venire incontro alcune regole del diritto comunitario in materia ambientale, che impongono agli Stati e ai loro organi amministrativi, nella gestione dei rifiuti, di non colpire il possesso del bene inteso come “ricchezza”, ma di applicare il principio secondo cui "chi inquina paga".

     

    Infatti, la regola, che è stata fissata dalla Direttiva 2004/35/CE sulla responsabilità in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale, ha introdotto anche nel nostro ordinamento il principio fondamentale che chi provoca un danno ambientale ne è responsabile e deve farsi carico di intraprendere le azioni di prevenzione o di riparazione occorrenti e di sostenerne tutti i costi.

     

    Il principio "chi inquina paga", è stato espressamente richiamato con riferimento allo smaltimento dei rifiuti dall’art. 14 della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del consiglio del 19 novembre 2008.

     

    Applicato al diritto tributario, il principio fissato da queste Direttive ha subito reso evidente l’illegittimità del comportamento di quelle amministrazioni comunali che, disattendendo le regole comunitarie, equiparano la Tari posta a carico dei non residenti a quella dei residenti.

     

    Questi ultimi, infatti, vivendo altrove per la maggior parte dell’anno, lasciano l’immobile non utilizzato, producono meno rifiuti e pertanto cagionano un impatto ambientale su quel territorio evidentemente minore rispetto a chi vi abita stabilmente.

     

    In applicazione dei principi sopra indicati, si è recentemente espressa la Commissione tributaria provinciale di Massa Carrara, che con una sentenza depositata il 3 novembre (la 182/1/2017) ha parzialmente annullato alcuni avvisi di recupero della Tari su una c.d. “seconda casa”.

     

    Il contribuente, ritenendosi ingiustamente vessato dalla richiesta del comune, aveva infatti chiesto che la commissione dichiarasse l’illegittimità delle richieste di pagamento ricevute, ritenendo che il regolamento comunale che aveva equiparato i proprietari non residenti nel comune a quelli residenti e quantificato l’imposta sulla base della superficie degli immobili (metodo normalizzato) fosse illegittimo.

     

    Nell’annullare parzialmente gli avvisi impugnati dal contribuente, la commissione tributaria ha sottolineato che la natura corrispettiva della Tari, non consentiva automaticamente al comune di equiparare la produzione di rifiuti stimata da ogni utente sulla base della sola dimensione dell’immobile, poichè tale valutazione operata in via presuntiva dal comune risultava superata dall’evidente circostanza che fra soggetti residenti e non residenti la produzione di rifiuti avrebbe dovuto essere intuitivamente diversa.

     

    L’utente, infatti, aveva documentato di risiedere soltanto saltuariamente nell’immobile producendo bollette delle utenze che attestavano l’esistenza di consumi soltanto nei mesi estivi.

     

    La commissione ha quindi concluso che la quantificazione completa della Tari può essere giustificata soltanto se posta a carico di chi utilizzi in modo continuativo il presupposto del servizio e risulta illegittima invece, perchè contraria all’obbligo di imposizione secondo la capacità contributiva, se posta nella stessa misura a carico di coloro che non vi risiedono.

    © RIPRODUZIONE RISERVATA

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