TOSCANA – Approvate dalla giunta regionale della Toscana le modalità e le procedure per il riconoscimento delle associazioni Pro Loco e per l’iscrizione negli elenchi comunale e regionale.
La delibera dà attuazione a quanto previsto all’articolo 20 del Testo unico del turismo (legge regionale 61 del 2024), che individua i comuni come gli enti competenti al riconoscimento.
Come già sottolineato dal presidente della Regione Eugenio Giani, in occasione della promulgazione della legge a fine agosto, “la Toscana colma un vuoto normativo e allo stesso tempo supporta l’importante attività di queste associazioni di valorizzazione culturale e artistica dei territori”.
Questo ulteriore atto affianca la nuova legge indicando i passi da compiere per il riconoscimento di realtà che rappresentano il cuore pulsante ed il presidio più autentico della “Toscana diffusa”.
La presentazione della domanda al comune competente per territorio da parte dell’associazione deve avvenire allegando atto costitutivo e statuto.
La stessa domanda deve contenere le condizioni per il riconoscimento ovvero, il possesso di uno statuto democratico ed un’organizzazione funzionale conforme alle norme del codice civile e la disponibilità di entrate adeguate per perseguire le proprie finalità.
Una volta che il Comune ha accertato il rispetto delle condizioni richieste, viene riconosciuta la qualifica di Pro Loco e avviene l’iscrizione nell’elenco comunale e di diritto anche in quello regionale, come stabilito dalla nuova legge regionale, la 54 del 2025, che entrerà in vigore l’1 gennaio 2026.
La delibera stabilisce inoltre le regole che riguardano l’aggiornamento degli elenchi e la revoca del riconoscimento.
Qualora l’associazione iscritta modifichi lo statuto dell’associazione deve comunicarlo al comune entro quindici giorni dall’approvazione, allo scopo di verificare che i requisiti richiesti continuino a sussistere. Inoltre, su richiesta del Comune, l’associazione deve comunicare il programma delle attività per l’anno in corso, la copia del bilancio di previsione relativo all’anno in corso, quella del bilancio consuntivo dell’anno precedente e la relazione descrittiva delle attività sempre dell’anno precedente.
Il Comune provvede ad aggiornare l’elenco, revocando il riconoscimento e disponendo la cancellazione qualora accerti: il venir meno di una o più delle condizioni che hanno permesso l’iscrizione e l’associazione, sempre su richiesta del Comune, non provveda a ripristinarle entro sessanta giorni; il mancato svolgimento delle attività previste dalla legge; lo scioglimento o l’estinzione dell’associazione.
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