Egregia redazione, sono un operatore turistico professionale del comune di Barberino Tavarnelle.
Vi scrivo in merito alle nuove disposizioni della LR 61/24 relative a nuove disposizioni su affittacamere, b/b, case vacanze, professionali, con partita IVA, entrata in vigore dal 01/01/26 con attuazione prevista per il 30 giugno 2026.
Definizione e disposizioni comuni alle strutture ricettive extra-alberghiere con le caratteristiche della civile abitazione:
1. Sono strutture ricettive extra-alberghiere con le caratteristiche edilizie della civile abitazione:
a) affittacamere;
b) bed and breakfast;
c) case e appartamenti per vacanze;
d) residenze d’epoca.
2. I locali destinati alle attività ricettive di cui al presente articolo devono possedere:
a) i requisiti strutturali e igienico-sanitari previsti per le case di civile abitazione;
b) le condizioni di sicurezza e salubrità degli edifici e degli impianti negli stessi installati ai sensi della normativa vigente;
c) i requisiti previsti dal regolamento.
3. L’esercizio delle attività di cui al presente articolo è consentito esclusivamente in immobili e unità immobiliari aventi, ai fini urbanistici, destinazione d’uso turistico-ricettiva.
4. L’attività di affittacamere, o di bed and breakfast, o di residenza d’epoca svolta da uno stesso soggetto, o da società controllate o collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile riferibili al medesimo, in più strutture ricettive nell’ambito del medesimo edificio non può comunque superare il numero di camere e la capacità ricettiva di una singola struttura.
5. La Regione, con il regolamento, stabilisce i requisiti minimi delle dotazioni e dei servizi delle strutture ricettive di cui al comma 1.
Queste sono le nuove disposizioni che implicano un cambio di destinazione d’uso dell’immobile e la riduzione del numero di possibilità di posti letto per singolo edificio, anche dove, sempre per una LR del 17, mi sembra, molti operatori si son trovati nella condizione di dover pagare fior di soldi per oneri di urbanizzazione dato che la legge impediva la possibilità di far da mangiare agli affittacamere, e quindi trasformare gli affittacamere in b/b.
Al momento il nuovo cambio di destinazione d’uso, da residenza a turistico ricettiva, necessita di un nuovo piano regolatore del Comune, ancora distante da una definizione, una variazione catastale per gli immobili, un possibile conflitto di interessi tra la proprietà della residenza e l’operatore a cui ha affittato la stessa.
Non è detto che la proprietà sia favorevole a modificare la destinazione d’uso.
Anche se non sono richieste spese per cambio di destinazione d’uso da versare al comune, le spese per i calcoli , l’intervento di geometri e urbanisti… saranno a carico degli operatori.
Anche la riduzione del 50% dei posti letto, sarà una bella gatta da pelare per gli operatori.
Mi chiedo quali siano le motivazioni per questa nuova LR 61 , forse l’overtourism in alcune città toscane , sicuramente Firenze, ma un confronto con gli operatori , con i comuni più piccoli, che hanno un incremento nelle casse derivante dalla riscossione della tassa di soggiorno , comuni che di anno in anno accolgono con favore l’aumento del numero di turisti italiani e stranieri che soggiornano nel territorio, derivante anche dalla professionalità dell’offerta e della quantità di servizi e connessioni offerti o proposti con attività del territorio, corsi, raccolte, bike tour guidati, lezioni di cucina, ecc.
Penso che sia importante per Il Gazzettino Del Chianti avviare un’inchiesta sulla problematicità della LR 61.
Grazie per l’attenzione.
Antonio Pescetti
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