TOSCANA – Defibrillatori negli impianti sportivi, la giunta regionale ha approvato il regolamento attuativo della legge regionale dell'ottobre 2015.
"Era importante approvare questo regolamento – sottolinea l'assessore al diritto alla salute Stefania Saccardi – che fissa una serie di norme per la collocazione dei defibrillatori, la loro manutenzione, la presenza, all'interno degli impianti sportivi, degli operatori opportunamente formati. Come Regione vogliamo garantire a chiunque fa sport la tutela della salute e un intervento tempestivo in caso di problemi cardiaci".
Il regolamento prescrive che in ogni impianto sportivo (gestito da soggetti pubblici, da associazioni, da privati) debba essere disponibile, accessibile e funzionante almeno un defibrillatore semiautomatico esterno.
Il defibrillatore deve essere posizionato il più vicino possibile al luogo di svolgimento dell'attività sportiva o motorio-ricreativa, in modo tale da poter essere raggiunto, al massimo, in tre minuti a passo veloce.
Questa norma recepisce un'indicazione della letteratura scientifica internazionale, secondo cui, per essere efficace, l'intervento di defibrillazione deve essere praticato entro cinque minuti dall'incidente.
Sempre secondo il regolamento, il defibrillatore deve essere collocato preferibilmente in una teca a muro, con apertura libera e allarmata; deve essere facilmente riconoscibile e corredato di un pannello informativo a muro. Un'idonea cartellonistica deve segnalarne la collocazione.
La manutenzione dei defibrillatori è a carico dei gestori degli impianti: i defibrillatori devono essere sottoposti alle verifiche, ai controlli e alle manutenzioni periodiche, secondo le scadenze previste dal manuale d'uso e nel rispetto delle normative. Per tutto lo svolgimento dell'attività sportiva deve essere assicurata la presenza degli esecutori BLSD (Basic Life Support and Defibrillation).
Nel caso di assegnazione di spazi a società sportive, la presenza degli esecutori BLSD è assicurata da quest'ultime, che possono concordare con i gestori di porre quest'obbligo a loro carico.
In presenza di società assegnatarie, il regolamento prescrive, sempre, di individuare per iscritto il soggetto tenuto ad assicurare la presenza degli operatori abilitati all'uso del DAE (Defibrillatore semiautomatico esterno).
La legge limita l'obbligo della presenza del defibrillatore a quegli impianti dove si praticano sport ad alto impegno cardiocircolatorio, escludendo invece gli impianti e gli spazi dove si praticano attività a ridotto impegno cardiocircolatorio (bocce, biliardo, sport di tiro, golf, giochi da tavolo, gioco elettronico, gioco delle carte, pesca e caccia sportive).
Il regolamento dà indicazioni anche per l'uso del defibrillatore per gli sport in movimento (come il ciclismo), su cui il legislatore nazionale ha detto ben poco.
di Redazione
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