Cooperativa e socio lavoratore, esclusione o licenziamento illegittimo: quali tutele?

Le Sezioni Unite della Cassazione, nel novembre scorso, hanno preso finalmente posizione sull'annosa questione

Socio lavoratore di cooperativa, esclusione/licenziamento illegittimo: quali tutele?

 

I chiarimenti ce li dà l'avvocato Giacomo Guerrini, che da alcune settimane ha aperto anche uno studio nel territorio chiantigiano, a Panzano in Chianti.

 

La questione delle tutele applicabili al socio lavoratore di cooperativa, in caso di esclusione e licenziamento illegittimi, è da anni al centro di un acceso dibattito dottrinale e giurisprudenziale che ha portato nel tempo ad esiti applicativi di segno diametralmente opposto.
 

 

Le Sezioni Unite della Cassazione (sentenza 20 novembre 2017 n. 27436) hanno preso finalmente posizione sull'annosa questione delle tutele applicabili al socio lavoratore di cooperativa in caso di esclusione dalla compagine sociale e licenziamento illegittimo, chiarendo che l'omessa impugnazione tempestiva della delibera di esclusione impedisce senz'altro l'accesso alla tutela restitutoria, ma non alla tutela risarcitoria di cui all'art. 8, Legge 15 luglio 1966, n. 604.

 

Per poter meglio comprendere la decisione in commento è necessario partire proprio dal diritto positivo e in particolare dall'art. 1, comma 3, della legge 3 aprile 2001, n. 142, come modificato dalla successiva legge 14 febbraio 2003, n. 30, il quale statuisce che "il socio lavoratore di cooperativa stabilisce con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro".

 

La gerarchia tra i due rapporti è meglio disciplinata dal successivo art. 5, comma 2 della L. 142/2001: "il rapporto di lavoro si estingue con il recesso o l'esclusione del socio deliberati nel rispetto delle previsioni statutarie e in conformità con gli articoli 2526 e 2527 [oggi, con l'art. 2533] del codice civile".

 

Il rapporto associativo, dunque, prevale su quello di lavoro e l'estinzione del primo comporta senz'altro l'automatica cessazione del secondo (ma non viceversa).

 

Ne discende che "ai soci lavoratori di cooperativa con rapporto di lavoro subordinato si applica la legge 20 maggio 1970, n. 300, con esclusione dell'articolo 18 ogni volta che venga a cessare, col rapporto di lavoro, anche quello associativo" (così all'art. 2, comma 1, L. 142/2001).

 

Con il passare del tempo, l'interpretazione letterale e sistematica delle norme appena richiamate ha avuto quale effetto la creazione di una categoria sotto protetta di lavoratori subordinati.

 

La giurisprudenza prevalente era infatti solita affermare che:

 

–  in caso di esclusione del socio lavoratore deliberata a norma dell'art. 2533 c.c., per determinare la risoluzione del rapporto di lavoro non si rende necessario un distinto atto di licenziamento (cfr. Cass. 13 maggio 2016 n. 9916; Cass. 12 febbraio 2015 n. 2802; Cass. 5 luglio 2011 n. 14741);

 

– l'omessa impugnazione tempestiva della delibera di esclusione impedisce in radice il controllo giudiziale sulla legittimità del recesso (cfr. Cass. 5 dicembre 2016 n. 24795; Cass. 1 aprile 2016 n. 6373; Cass. 26 febbraio 2016 n. 3836);

 

– pure a fronte della tempestiva impugnazione della delibera di esclusione, la tutela reintegratoria per i soci lavoratori è comunque preclusa, residuando spazio per la sola tutela risarcitoria in caso di licenziamento illegittimo.

 

La ritenuta iniquità di tali effetti, tuttavia, ha ben presto dato vita ad un orientamento di segno opposto il quale, al fine di riportare il lavoro socio cooperativistico sotto l'alveo della tutela reale, ha statuito quanto segue: "in tema di società cooperativa di produzione e lavoro, nel caso di accertata illegittimità del provvedimento espulsivo del socio – cui consegue automaticamente la cessazione del rapporto di lavoro – che si fondi esclusivamente su ragioni disciplinari trova applicazione, in forza del rinvio operato dall'art. 2 della legge 3 aprile 2001, n. 142, l'art. 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, con ripristino sia del rapporto associativo che di quello lavorativo" (Cass. 23 gennaio 2015 n. 1259; in senso conforme, Cass. 11 agosto 2014 n. 17868; Cass. 6 agosto 2012 n. 14143).

 

Ebbene, con un singolo colpo di spugna le Sezioni Unite hanno cancellato tutti gli approdi giurisprudenziali precedenti, offrendo al contempo un quadro interpretativo sostanzialmente nuovo della normativa vigente che, a dire il vero, sembra ispirato più da mere ragioni di equità che da una rigorosa esegesi delle disposizioni di legge.
 

 

La sentenza in commento, infatti, sconfessa innanzitutto l'orientamento da ultimo citato, chiarendo che l'esclusione regolarmente deliberata preclude in ogni caso l'applicazione dell'art. 18 St. Lav., anche se fondata sulle stesse ragioni disciplinari poste alla base del licenziamento.

 

Questo perché la legge non opera alcuna distinzione casistica; ma soprattutto perché, diversamente ragionando, si finirebbe per individuare nell'illegittimità del licenziamento il motivo dell'illegittimità della delibera di esclusione, capovolgendo così il collegamento unidirezionale sancito dall'art. 5, comma 2 della L. 142/2001.
 

 

In secondo luogo, la pronuncia in esame afferma la necessità di adottare due distinti atti estintivi (la delibera di esclusione ed il licenziamento) sulla scorta del fatto che due sono i rapporti e due sono i beni della vita che vengono colpiti (lo status socii dalla delibera di esclusione, il rapporto di lavoro dal licenziamento).
 

 

In terzo luogo, il Supremo Collegio spiega che la delibera di esclusione tempestivamente impugnata e dichiarata illegittima preclude sì l'applicazione dell'art. 18 St. Lav., ma non la "tutela restitutoria, che consegue all'invalidazione della delibera, dalla quale deriva la ricostituzione sia del rapporto societario, sia dell'ulteriore rapporto di lavoro" e che risulta "del tutto estranea ed autonoma rispetto alla tutela reale prevista dall'articolo 18 dello statuto dei lavoratori, di matrice, appunto, lavoristica".
 

 

Infine, le Sezioni Unite chiariscono le conseguenze derivanti dall'omessa impugnazione della delibera di esclusione.
 

 

In tal caso, si legge nella sentenza, anche la tutela restitutoria è preclusa dall'effetto estintivo della delibera sul rapporto sociale (effetto che, per inciso, è divenuto ormai definitivo a causa della decadenza sancita dall'art. 2533 c.c.).
 

 

Tuttavia – ed è questo il passaggio fondamentale – non è preclusa la tutela risarcitoria per chi scelga di impugnare soltanto il licenziamento: infatti "proprio perché la delibera di esclusione, essendo efficace, produce anche l'effetto estintivo del rapporto di lavoro, destinato a restar fermo per mancanza di impugnazione della fonte che l'ha determinato, viene a determinarsi un danno".

 

D'altro canto, precisa la Corte, l'art. 2, comma 1, L. 142/2001 blocca soltanto la tutela restitutoria che costituisce il cuore dell'apparato rimediale di cui all'art. 18 St. Lav., ma "lascia impregiudicata l'esperibilità di tutela diversa da questa, ossia di quella risarcitoria contemplata dall'art. 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604, sempre dovuta qualora il rapporto non si ripristini".

 


 

Lo Studio Legale Casciano-Guerrini ha la propria sede principale a Firenze, in Via del Gelsomino n. 3 e una sede secondaria, ove si riceve solo su appuntamento, a Greve in Chianti, località Panzano, Via de' Macelli 1.

 

Info e contatti degli Avvocati a Panzano – 0552335544.

 

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di Redazione

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