Purtroppo è tutt’altro che infrequente che una persona sia oggetto di soprusi o comportamenti persecutori da parte di altra persona.
Ciascun comportamento posto in essere, in sé e per sé, può anche essere del tutto legittimo, tuttavia la reiterazione di tali comportamenti, l’unitaria finalità persecutoria che li collega, ed il danno (patrimoniale e/o non patrimoniale) che arrecano al destinatario, contribuiscono ad attribuire alla condotta complessivamente considerata carattere di illegittimità con il conseguente possibile insorgere di responsabilità civile (innanzitutto risarcitoria), e talvolta anche penale.
Mobbing nell’ambito di un rapporto di lavoro
La giurisprudenza è ormai univoca da molti anni nel definire il mobbing come quella condotta, sistematica e protratta nel tempo, tenuta nei confronti del lavoratore nell’ambiente di lavoro, che si risolve, sul piano oggettivo, in sistematici e reiterati attacchi/soprusi, idonei a configurare il cosiddetto terrorismo psicologico, e si caratterizza, sul piano soggettivo, con la coscienza ed intenzione di arrecare danni, di vario tipo ed entità, al dipendente medesimo.
Gli attacchi frequenti e duraturi ed i soprusi possono provenire da superiori gerarchici (cosiddetto mobbing verticale discendente o bossing), o da altri colleghi di lavoro parigrado (cosiddetto mobbing orizzontale).
Le condotte mobbizzanti, a mero titolo esemplificativo, possono consistere in:
– critiche e rimproveri ingiustificati;
– denigrazione;
– decisioni che determinano un ingiustificato isolamento nell’ambiente lavorativo;
– ingiustificata riduzione delle mansioni;
– assegnazione di mansioni degradanti o inutili;
– valutazione umiliante e denigratoria della prestazione lavorativa;
– violenze o minacce.
I danni di solito riconducibili al mobbing sono:
– il danno patrimoniale alla professionalità;
– il danno non patrimoniale di natura biologica (nel maggior numero dei casi si tratta di stress o di una sindrome ansiosa-depressiva, ma può anche essere ben più grave);
– il danno non patrimoniale cosiddetto esistenziale, ovvero quello costituito dallo sconvolgimento delle abitudini di vita del danneggiato.
Ai fini del conseguimento di un risarcimento non è sufficiente provare una molteplicità di condotte mobbizzanti ed i danni subiti, ma anche che tutte le condotte sono riconducibili al medesimo intento persecutorio, e che tra le condotte ed i danni c’è un nesso causale.
Ovviamente, mentre la prova delle condotte e dei danni generalmente è abbastanza agevole, ben più complessa è la prova dell’intento persecutorio e del nesso causale.
Chi subisce mobbing sul lavoro oltre ad aver diritto al risarcimento integrale dei danni subiti, può aver diritto anche a ricevere un indennizzo da parte dell’I.N.A.I.L. (tale indennizzo, in caso di condanna all’integrale risarcimento dei danni, sarà detratto ai fini della determinazione della somma complessivamente dovuta: cosiddetto danno differenziale).
Il mobbing, infatti, può causare in chi lo subisce una malattia (stress, sindrome depressiva, o stati patologici anche più gravi) e tale malattia può rientrare fra le malattie professionali indennizzabili dall’I.N.A.I.L..
In tal senso anche recentemente la Corte di Cassazione: “ogni forma di tecnopatia che possa ritenersi conseguenza di attività lavorativa risulta assicurata all’I.N.A.I.L. anche se non è compresa tra le malattie tabellate o tra i rischi tabellati, dovendo in tal caso il lavoratore dimostrare soltanto il nesso di causa tra la lavorazione patogena e la malattia” (cfr. Cass. Sez. Lav. n. 20774/2018).
Il mobbing, inoltre, può generare anche responsabilità penale.
A tal proposito è curioso un recente orientamento giurisprudenziale che è pervenuto ad applicare anche il reato di maltrattamenti in famiglia con riferimento a maltrattamenti/comportamenti persecutori posti in essere nei confronti di un lavoratore da un datore di lavoro, o da un collega in posizione gerarchicamente superiore, nell’ambito di rapporti di lavori caratterizzati da una natura “parafamiliare” per la sottoposizione di una persona all’autorità dell’altra in un contesto di prossimità permanente, per l’affidamento, la fiducia e le aspettative del sottoposto rispetto all’azione di chi ha ed esercita su di lui l’autorità con modalità tipiche del rapporto familiare caratterizzate da ampia discrezionalità e informalità (è il caso, in particolare, del rapporto fra il primario ed uno dei colleghi medici del suo reparto – cfr. Cass. pen. Sez. VI n. 40320/2015).
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di Redazione
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