Purtroppo è tutt’altro che infrequente che una persona sia oggetto di soprusi o comportamenti persecutori da parte di altra persona.
Ciascun comportamento posto in essere, in sé e per sé, può anche essere del tutto legittimo, tuttavia la reiterazione di tali comportamenti, l’unitaria finalità persecutoria che li collega, ed il danno (patrimoniale e/o non patrimoniale) che arrecano al destinatario, contribuiscono ad attribuire alla condotta complessivamente considerata carattere di illegittimità con il conseguente possibile insorgere di responsabilità civile (innanzitutto risarcitoria), e talvolta anche penale.
Mobbing familiare
In ambito familiare si è tentato di fondare la richiesta di addebito della separazione sul mobbing posto in essere da un coniuge nei confronti dell’altro, consistente in atteggiamenti persecutori finalizzati a costringerlo ad abbandonare il tetto coniugale o ad accettare una separazione consensuale a condizioni inadeguate.
La Cassazione però ha escluso tale possibilità riconfermando che per fondare una richiesta di addebito della separazione occorre la prova sia del compimento da parte dell’altro coniuge di specifici atti consapevolmente contrari ai doveri matrimoniali, sia del nesso di causalità tra gli stessi atti ed il determinarsi dell’intollerabilità della convivenza o del grave pregiudizio per i figli (cfr. Cass. Sez I n. 13983/2014).
Mobbing immobiliare
Si è parlato poi di mobbing immobiliare con riferimento ad un caso in cui il proprietario di un immobile ha avviato nei confronti degli inquilini cui aveva precedentemente dato in locazione il medesimo immobile una serie di procedimenti giudiziari del tutto infondati e temerari al fine di esercitare su di loro una indebita pressione giudiziaria ed indurli, in ultima istanza, a lasciare l’immobile.
La richiesta di risarcimento del danno fondata su tale mobbing immobiliare è stata accolta dal Tribunale di Roma in primo grado, poi è stata ritenuta addirittura “eccentrica” e quindi respinta in Corte d’Appello, successivamente la Corte di Cassazione ha annullato la sentenza della Corte di Appello censurando la superficialità con cui ha rigettato la domanda.
E’ dunque possibile che tale nuova fattispecie di mobbing si consolidi in giurisprudenza nei prossimi anni.
Stalking condominiale
E’ noto che il reato di stalking è stato pensato ed introdotto dal legislatore con riferimento ai fenomeni di degenerazione dei rapporti affettivi.
La giurisprudenza, tuttavia, ha esteso l’applicazione di tale ipotesi di reato anche ai fenomeni di degenerazione dei rapporti di vicinato, in particolare in ambito condominiale.
A mero titolo esemplificativo, sono state punite con la pena prevista per il reato di stalking le seguenti condotte:
– un condomino che esasperava un vicino di casa, determinando in lui un grave stato di ansia, e costringendolo a sottoporsi a terapie tranquillanti e ad assentarsi da lavoro (cfr. Cass. pen. Sez V 35778/2016);
– una persona che ripetutamente inviava a mezzo posta una grande quantità di lettere anonime prospettanti gravi mali ed insulti agli abitanti di un intero quartiere, costringendoli a modificare le proprie abitudini di vita (cfr. Cass. pen. Sez V 3271/2018);
– un condomino che nei confronti di altre due condomine (madre e figlia) compiva reiterati atti vandalici, faceva uso ostracistico dell’ascensore allo scopo di impedire loro di usarlo, gli staccava ripetutamente la corrente, le offendeva (anche con disegni osceni nell’ascensore), danneggiava la serratura dell’abitazione otturandola con la colla, e simulava di volerle investire con l’auto compiendo una brusca frenata proprio a loro ridosso (cfr. Trib. Monza 1 marzo 2018 n. 423);
– un condomino con condotte reiterate minacciava e molestava i propri vicini di casa, anche minorenni, cagionando in loro un perdurante e grave stato d’ansia e paura costringendoli ad alterare le proprie abitudini di vita: le vittime avevano modificato i propri percorsi per rientrare a casa, evitavano di far uscire di casa i figli da soli, avevano trasferito in altra parte della casa la stanza adibita a camera da letto (Tribunale di Padova 15.02.2013 n. 1222);
– un condomino provocava forti rumori notturni utilizzando la radio e la televisione a volume altissimo e spostando i mobili nella sua abitazione, inoltre si appostava presso i portoni delle altre abitazioni spiando ogni movimento delle persone che entravano e uscivano, e reagiva con comportamenti aggressivi alle proteste degli altri condomini (Trib. di Firenze Sez II 10 agosto 2017).
E’ importante, infine, segnalare che il Giudice, nell’attesa (piuttosto lunga) della conclusione del processo penale, in via cautelare, può fin da subito disporre l’allontanamento dello stalker dall’abitazione delle vittime, e quindi, in questi casi, anche dalla sua abitazione.
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di Redazione
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