GREVE IN CHIANTI – Mentre sono in corso tutti gli adempimenti di legge per giungere all'assegnazione della gara sulla gestione degli asili nido "Il Riccio" e "La Coccinella", dall'1 gennaio 2019 al giugno 2022, la stragrande maggioranza dei genitori delle bambine e dei bambini che li frequentano continua la sua azione di aperto dissenso rispetto alle modalità con le quali l'amministrazione comunale di Greve in Chianti ha proceduto.
Dopo aver chiesto delle risposte ufficiali alle loro perplessità, ed aver ricevuto risposta scritta dal responsabile del settore, in cui viene evidenziato che "la normativa vigente e la costante giurisprudenza di legittimità di merito hanno precluso il ricorso al rinnovo dell'attuale affidamento", contestano in sette punti l'operato del Comune grevigiano. Proprio in merito a questo punto, centrale in tutta la vicenda.
Lo fanno in seguito, scrivono, a "un’approfondita ricerca in materia di rinnovi e proroghe degli appalti pubblici di servizi, e da pareri giuridici e tecnici raccolti in questi ultimi giorni".
"Con l’espressa previsione – scrivono i genitori – nel bando di gara 2014 e nel relativo contratto di appalto, dell’opzione del rinnovo dell’appalto per ulteriori 4 anni, e la quantificazione ad origine dell’importo complessivo per gli otto anni, pari a 2.677.161,06 euro, il Comune si era assicurato con la procedura di gara svolta nel 2014 la possibilità, alla scadenza del contratto quadriennale, di prorogare il servizio per ulteriori 4 anni".
"Infatti questa clausola – rimarcano – contenuta negli atti di gara, metteva tutti i partecipanti alla gara nella condizione di sapere che poteva esserci questa opzione e, dunque, di formulare l'offerta richiesta (principio della par condicio). Il caso in questione è pacificamente disciplinato dall'art. 57 del vecchio codice (D.Lgs. 163/2006) e dall'art. 63 comma 5 del nuovo codice (D.Lgs. 50/2016)".
Genitori che contestano, punto per punto, le risposte date loro dall'amministrazione comunale tramite la responsabile del settore: "E’altrettanto pacifico – proseguono – ribadito da numerose sentenze dei tribunali amministrativi e dalla giurisprudenza, che ai contratti di appalto (lex specialis) si applicano le norme vigenti al momento della loro stipula. L’Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC), in un comunicato dell’11 maggio 2016 lo ribadisce chiaramente: “Le disposizioni del 163/2006 si applicano a tutti gli avvisi pubblicati entro il 19.04.2016”. Quindi, in questo caso, si applica il codice degli appalti del 2006. In ogni caso, anche nel nuovo codice degli appalti, l’opzione del rinnovo è chiaramente concessa, a certe condizioni".
"E’ vero – sottolineano – il rinnovo di un appalto è un’eccezione. Ma è un’eccezione esplicitamente prevista e consentita, a certe condizioni: previsione del rinnovo negli atti di gara, quantificazione dell’importo complessivo per la durata dell’appalto, incluso il rinnovo, durata del rinnovo non superiore al primo appalto. Tutte condizioni presenti negli atti della gara 2014".
"Non è affatto vero – contestano – che il rinnovo espresso possa essere percorso esclusivamente a fronte di nuovi servizi “paralleli” all’affidamento originario, anzi. Invitiamo l’amministrazione a prendere visione dell’ampia giurisprudenza in merito, tra cui citiamo la sentenza del Tar Sardegna n. 755/2014 (“[…] il rinnovo comporta una nuova negoziazione con il medesimo soggetto, che può concludersi con l’integrale conferma delle precedenti condizioni o con la modifica di alcune di esse in quanto non più attuali […]”. Sottolineiamo inoltre che l’ANAC con Delibera n. 117 del 3 febbraio 2016 ha riconosciuta legittima la possibilità per la stazione appaltante di rinnovare un contratto d’appalto secondo le modalità dell’ art. 57 comma 5° lettera B del D.lgs. 163/2006 sempre che sussistano tutte le condizioni disciplinate dalla disposizione normativa, ovvero deve trattarsi di ripetizione di servizi analoghi con il medesimo contraente quale esecuzione di un unico disegno progettuale oggetto di procedura aperta o ristretta, con previsione sin dal primo affidamento (nel relativo bando di gara oltre che nel contratto stipulato) di tale possibilità di ripetizione".
"E’ quindi – rimarcano – “all’unicità del disegno progettuale” che dovrebbe sostanzialmente guardarsi nell’apprezzare l’esercizio dell’ opzione per ripetizione di servizio analogo. La distinzione servizio analogo-servizio identico, non esclude la ripetibilità del servizio reso, nell’ambito della quale il servizio analogo ben può ricomprendere ed includere il servizio identico. Infine, sarebbe bastato attenersi a quanto indicato dalla stessa ANAC nel recente bando-tipo n. 1/2017 (citato impropriamente dall’amministrazione), laddove, al punto 4, distingue la possibilità del “rinnovo alle medesime condizioni”, dall’affidamento di servizi analoghi, legando solo quest’ultima opzione al vincolo dei tre anni successivi all’affidamento".
"Considerato che il contratto è una “legge speciale” – scrivono ancora i genitori – e che il bando era stato approvato, pubblicato e nessuno l’ha contestato, l’opzione del rinnovo era valida ed efficace".
Accusano anche che nelle risposte a loro fornite "si confessa il ritardo dell’amministrazione: la valutazione dell’opzione è avvenuta dopo la scadenza dei primi tre anni. A parte che l’opzione era valida anche dopo i primi tre anni, per le ragioni appena esposte, l’amministrazione ci dice, in sostanza, che non si sono accorti delle scadenze, che hanno fatto tardi. E che questo significa che la legge impediva di rinnovare? No, questo significa che non è stato seguito il principio del “buon andamento dell’amministrazione”, sancito dall’art. 97 della Costituzione italiana".
"Infine, la proroga – concludono – Il problema non è aver fatto la proroga fino a dicembre. Il problema è aver fatto la proroga. L’amministrazione aveva tutti gli strumenti e i tempi per esercitare il rinnovo e non lo ha fatto. Aveva tutti gli strumenti e i tempi per fare, se lo riteneva opportuno, una nuova gara in modo che il nuovo soggetto vincitore della gara iniziasse dal settembre 2018. E invece ha fatto una proroga, necessariamente della durata utile a trovare un nuovo contraente, creando il danno che è sotto gli occhi di tutti. Alla luce di tutto quanto sopra esposto, la normativa vigente, la costante giurisprudenza e le pronunce dell’ANAC avrebbero consentito il ricorso al rinnovo dell’attuale affidamento del servizio".
di Matteo Pucci
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