Sempre più frequentemente chi intende lasciare qualcosa ai propri cari preferisce designarli beneficiari di una somma di denaro o di una rendita nell’ambito di una assicurazione sulla vita piuttosto che ricorrere alla donazione, o ad una disposizione testamentaria (istituzione di erede o attribuzione di un legato).
Gli aspetti vantaggiosi, in effetti, sono molteplici:
– le somme assicurate “non possono essere sottoposte ad azione esecutiva” da parte dei creditori ex art. 1923 primo comma codice civile, dunque il primo vantaggio consiste nel conseguimento di una eccezionale limitazione della responsabilità patrimoniale;
– le somme assicurate non dovrebbero essere ricomprese nell’eventuale fallimento del beneficiario perché ai sensi dell’art. 46 della legge fallimentare non sono ricompresi nel fallimento i beni che non possono essere pignorati per disposizione di legge (sul punto però non esiste un orientamento consolidato ed univoco);
– sulle somme assicurate non possono accampare alcun diritto gli eventuali eredi dell’assicurato (potranno al più accampare diritti sui soli premi assicurativi corrisposti in vita dall’assicurato), nemmeno per violazione della quota di legittima, perché il beneficiario designato è titolare di un diritto proprio di natura contrattuale, e non di un diritto successorio, e questo anche quando il soggetto beneficiario sia designato per relationem con formule del tipo: “erede”, “erede testamentario”, “erede legittimo” (sul punto, da ultimo Cass. civ. sez. VI ordinanza 15.10.2018 n. 25635);
– le somme assicurate non sono soggette ad imposta sulle successioni, sempre in ragione del fatto che spettano al beneficiario in virtù di un proprio diritto contrattuale e non per diritto successorio;
– le somme assicurate godono di un regime fiscale di favore stante la funzione previdenziale riconosciuta all’istituto;
– per la stipula di un contratto di assicurazione non occorre sostenere spese notarili.
Tutto questo vale, tuttavia, solo per i contratti che hanno una effettiva natura assicurativa in ragione dell’assunzione del rischio da parte dell’assicuratore, e non anche per quei contratti, ormai molto diffusi, che nonostante la denominazione formale risultante nei documenti di polizza non sono propriamente assicurativi, ma bensì dei ben diversi contratti di investimento.
Occorre poi prestare attenzione ad un altro aspetto: è opportuno verificare che la polizza assicurativa contenga una adeguata disciplina contrattuale del caso in cui il beneficiario muoia prima del contraente/assicurato, altrimenti c’è il rischio che si generi contenzioso, ove si verifichi tale evenienza, tra gli eredi del primo e gli eredi del secondo, perché non esiste una norma di legge che disciplini puntualmente e compiutamente tale ipotesi e manca anche un orientamento giurisprudenziale univoco e consolidato.
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di Giacomo Guerrini
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