IMPRUNETA – “Si risolve con un netto rigetto e una pesante condanna al pagamento delle spese di lite l’iniziativa giudiziaria intrapresa dai consiglieri comunali di opposizione di Impruneta, Gabriele Franchi e Matteo Zoppini, contro il sottoscritto”.
Lo scrive, in una nota, il segretario generale del Comune di Impruneta, Vincenzo Del Regno, commentando l’ordinanza emessa dal Tribunale ordinario di Siena, firmata dal giudice Antonio Romano venerdì 11 settembre.
“Che ha bocciato su tutta la linea il ricorso d’urgenza (ex art. 700 c.p.c.) dice Del Regno – presentato dai due esponenti di minoranza, stabilendo che le esternazioni diffuse sui miei canali social rientrano nel perimetro della legittima critica politica”.
“Per l’effetto – fa sapere Del Regno – Franchi e Zoppini sono stati condannati in solido al pagamento di 5.213 euro per compensi professionali, oltre a spese generali (15%), IVA e CPA”.
“I due consiglieri – ricorda Del Regno – si erano rivolti al giudice chiedendo la rimozione forzata di una serie di video, caricature e post social nei quali analizzavo e criticavo le loro iniziative istituzionali, la gestione delle richieste di accesso agli atti e i continui esposti inviati alla Prefettura”.
“Franchi e Zoppini – specifica – pretendevano persino un divieto preventivo su futuri contenuti e l’applicazione di sanzioni pecuniarie per ogni eventuale ripubblicazione”.
“Il Tribunale ha tuttavia smontato l’impianto accusatorio dei ricorrenti – commenta il segretario comunale – evidenziando come le loro pretese difettassero del tutto del fumus boni iuris”.
“Il giudice – argomenta – ha chiarito che l’azione politica dei consiglieri non è esente da sferzate e valutazioni polemiche, specie quando queste poggiano su dati di fatto ben precisi ed effettivi (come carteggi, verbali ed esposti pubblicamente presentati dagli stessi consiglieri). Nessuna lesione quindi, ma toni aspri collegati all’attività politica”.
“Nonostante i tentativi dei due esponenti d’opposizione di far passare le critiche per un’aggressione personale – dice ancora Del Regno – il provvedimento del Tribunale di Siena ha precisato che i riferimenti ironici e le caricature (tra cui i paragoni con “Gianni e Pinotto” o “Don Chisciotte e Sancho Panza”) restano legati a doppio filo alla contestazione del loro operato pubblico e delle loro tesi amministrative”.
Nell’ordinanza si evidenzia che il diritto di critica, anche politica, può essere esercitato con toni “aspri, pungenti e polemici”, purché fondato su un “sufficiente nucleo fattuale” e rivolto alla contestazione dell’operato pubblico, non alla dignità personale.
Le espressioni contestate – pur talvolta “sarcastiche, improprie o scarsamente misurate” – risulterebbero comunque collegate alla critica delle iniziative consiliari e amministrative dei ricorrenti.
Il Tribunale ha inoltre rilevato che le locuzioni più forti, come i riferimenti a “schizofrenia”, “allucinazioni” o “dissociazione”, sono state utilizzate “in senso figurato” per rappresentare la contraddittorietà delle ricostruzioni avversarie, senza configurare un’aggressione gratuita alla persona.
“E’ principio consolidato – si legge ancora – quello secondo cui il diritto di critica assume caratteri peculiari nell’ambito del confronto politico e amministrativo, nel quale risultano consentiti anche toni aspri, polemici, sferzanti e fortemente disapprovativi, purché le espressioni utilizzate restino funzionalmente collegate alla critica di fatti, comportamenti o iniziative oggetto di pubblico interesse e non si risolvano in una gratuita aggressione della persona”.
“Il tentativo dei consiglieri di bloccare per via giudiziaria il dibattito e la polemica politica – ribadisce Del Regno – è così tramontato di fronte alla tutela costituzionale della libertà di manifestazione del pensiero (art. 21 Cost.)”.
“Con la decisione del Tribunale di Siena – conclude – Franchi e Zoppini vedono respinta ogni richiesta di rimozione o inibitoria. Oltre alla sconfitta nel merito delle tesi sostenute, ai due consiglieri spetta ora l’onere economico di risarcire le spese legali da me sostenute, per un conto complessivo che supera i 5.000 euro”.
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