Attività lavorative basate su legami familiari: vi diciamo come procedere

E' sempre consigliabile ricondurre chiaramente tali situazioni, mediante contratto scritto

Lavoro e relazioni familiari, facciamo una panoramica che ci possa dare qualche informazione utile.

 

Rapporto di lavoro

 

Se una persona svolge un’attività in favore di altra persona e la fattispecie è riconducibile ad un qualsiasi tipo di rapporto di lavoro, non rileva il fatto che fra i due sussiste anche una relazione di carattere familiare, e si applica la disciplina relativa al rapporto di lavoro, in primis il principio per cui si presume la natura onerosa e non gratuita dell’attività svolta.

 

Rapporto societario

 

Parimenti, se una persona svolge un’attività in favore di altra persona e la fattispecie è riconducibile ad un qualsiasi tipo di rapporto societario, non rileva il fatto che fra i due sussiste anche una relazione di carattere familiare, e si applica la disciplina relativa al rapporto societario.

 

Impresa di famiglia

 

Fuori dei casi in cui la fattispecie è riconducibile ad un rapporto di lavoro, o ad un rapporto societario, una particolare forma di tutela è riconosciuta a colui che, in modo continuativo, svolge un’attività in favore dell’impresa individuale di un suo “familiare”, da intendersi non più solo come “il coniuge, i parenti entro il terzo grado, e gli affini entro il secondo” ex art. 230 bis codice civile, ma anche come “il convivente” ex art. 230-ter codice civile introdotto con L. 76/2016.

 

Prestazioni di lavoro aventi causa solo nella relazione familiare intercorrente fra le stesse parti

 

Spesso capita però che una persona – pur in assenza di un rapporto di lavoro o societario, e pur in assenza di una continuativa collaborazione all’interno dell’impresa individuale di un familiare (impresa di famiglia) – svolga un’attività in favore di altra persona in virtù di una mera relazione familiare, ovvero perché si tratta del coniuge, di un convivente o di un familiare.

 

In questi casi, generalmente, la prestazione non è pagata, o è pagata poco ed a nero.

 

Nessun problema si pone finché la relazione familiare sulla quale tutto si incentra entra in crisi per qualche motivo.

 

E’ infatti nel momento in cui entra in crisi la relazione familiare che solitamente sorge la pretesa di essere integralmente e correttamente retribuita, anche e soprattutto per il passato, da parte della persona che ha svolto l’attività in favore dell’altra.

 

Tuttavia, la giurisprudenza è ferma nel ritenere che il lavoro prestato in favore del coniuge/convivente/familiare che sia un professionista o un imprenditore individuale deve presumersi prestato a titolo gratuito.

 

Idem in caso di lavoro prestato in favore del coniuge/convivente/familiare che sia socio e che abbia il controllo di una società di persone (Cass. 5215/2000).

 

In un recente caso (Tribunale di Verona n. 530 dell’8 febbraio 2017) lo stesso principio è stato applicato anche nell’ipotesi di lavoro formalmente prestato da una donna in favore di società di capitali all’interno della quale sia il marito che il cognato e la suocera rivestivano il ruolo di amministratori.

 

Il caso è il seguente:

 

– una signora nel corso del matrimonio aveva lavorato per oltre 10 anni per una srl di cui il marito era socio e presidente del cda mentre il cognato e la suocera erano soci e consiglieri, senza mai percepire una regolare retribuzione, e senza alcun versamento previdenziale;

 

– entrato in crisi il rapporto coniugale si è rivolta al Giudice del lavoro per vedersi riconosciuto il rapporto di lavoro con ogni conseguente spettanza economica;

 

– il Giudice tuttavia, non ritenendo dimostrata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, ha ritenuto che l’attività prestata dalla signora fosse fondata solo sul rapporto familiare ed ha applicato la presunzione di gratuità.

 

Considerazioni conclusive
 

 

Allo stato della giurisprudenza, dunque, non è assolutamente consigliabile fondare attività lavorative esclusivamente su relazioni di carattere familiare.

 

Al contrario, è sempre consigliabile ricondurre chiaramente tali situazioni, mediante contratto scritto, nell’ambito di una specifica disciplina idonea all’occorrenza ad offrire adeguata tutela (contratto di lavoro, contratto societario, costituzione di impresa familiare).

 

Lo Studio Legale Casciano-Guerrini ha la propria sede principale a Firenze, in Via del Gelsomino n. 3 e una sede secondaria, ove si riceve solo su appuntamento, a Greve in Chianti, località Panzano, Via de' Macelli 1.

 

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di Giacomo Guerrini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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