CHIANTI – Con l’entrata in vigore delle modifiche al regolamento forestale (d.p.g.r. 8 agosto 2003, n. 48/R) che si è adeguato alla normativa nazionale (D.lgs.152/2006), non esistono più deroghe legate a fasce orarie o distanze dal bosco negli abbruciamenti di residui vegetali agricoli e forestali.
Qualsiasi tipo di abbruciamento è vietato per tutto il periodo a rischio: dal 1 luglio al 31 agosto. Eventuali ulteriori periodi a rischio (o anticipazioni/prolungamenti del periodo) possono essere stabiliti dalla Regione Toscana, in base all’indice di pericolosità per lo sviluppo degli incendi boschivi, anche per singolo comune e dandone comunicazione al comune interessato.
Inoltre, nei periodi previsti, per gli abbruciamenti eseguiti in bosco e nei rimboschimenti è necessario essere autorizzati dall’ente territorialmente competente.
Per gli abbruciamenti eseguiti entro i 50 metri dal bosco e dai rimboschimenti e nei castagneti non occorre essere autorizzati dall’ente territorialmente competente.
Gli abbruciamenti devono essere sempre eseguiti in assenza di vento (quando la colonna di fumo sale verticalmente) e con le opportune precauzioni: limitando il materiale da bruciare in piccoli cumuli e in spazi ripuliti, operando in presenza di un adeguato numero di persone e mai da soli, osservando la sorveglianza della zona fino al completo spegnimento dell’abbruciamento.
Dal 1 luglio al 31 agosto è quindi vietata qualsiasi accensione di fuochi, ad esclusione della cottura di cibi in bracieri e barbecue all’interno delle aree attrezzate.
In deroga, l’Ente competente può autorizzare attività di campeggio e fuochi pirotecnici. Nel periodo non a rischio di incendi è consentita l’accensione di fuochi in bosco e nei rimboschimenti nel rispetto delle precauzioni (spazi ripuliti, cautele per evitare propagazione fuoco, costante sorveglianza).
La mancata osservanza dei divieti vigenti, comporta l’applicazione delle sanzioni previste dalle vigenti disposizioni in materia.
di Redazione
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