ROMA – Il consiglio dei ministri, in seguito alla riunione del Comitato Tecnico Scientifico, ha approvato ieri, mercoledì 29 dicembre, il DL con le nuove misure per limitare gli effetti della pandemia da Covid-19.
In particolare, ci si è concentrati sul garantire maggiore elasticità a chi ha già fatto due-tre dosi di vaccino e chi, invece, ancora non si è vaccinato.
Le nuove misure entreranno in funzione in seguito alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale: la data prevista è il 10 gennaio.
Il 5 gennaio il consiglio dei ministri discuterà invece in merito all’opportunità di introdurre il Super Green Pass per tutti i lavoratori, pubblici e privati.
ESTENSIONE GREEN PASS RAFFORZATO
Dal 10 gennaio 2022 fino alla cessazione dello stato di emergenza estensione del green pass rafforzato (che si può ottenere con il completamento del ciclo vaccinale e la guarigione) alle seguenti attività.
Alberghi e strutture ricettive; feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose; sagre e fiere; centri congressi; servizi di ristorazione all’aperto; impianti di risalita con finalità turistico-commerciale anche se ubicati in comprensori sciistici; piscine, centri natatori, sport di squadra e centri benessere anche all’aperto; centri culturali, centri sociali e ricreativi per le attività all’aperto.
ESTENSIONE GREEN PASS RAFFORZATO PER LA FRUIZIONE DEL TPL
Il green pass rafforzato sarà inoltro necessario per l’accesso e l’utilizzo dei mezzi di trasporto compreso il trasporto pubblico locale o regionale.
VACCINATI E GUARITI: NIENTE QUARANTENA PER CONTATTI CON POSITIVO
La quarantena precauzionale non si applica a coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al Covid-19 nei 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario (prime due dosi) o dalla guarigione nonché dopo la somministrazione della dose di richiamo (terza dose booster).
Fino al decimo giorno successivo all’ultima esposizione al caso, ai suddetti soggetti è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 e di effettuare – solo qualora sintomatici – un test antigenico rapido o molecolare al quinto giorno successivo all’ultima esposizione al caso.
FINE QUARANTENA/AUTO-SORVEGLIANZA
La cessazione della quarantena o dell’auto-sorveglianza suddetta potrà avvenire con esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare, effettuato anche presso centri privati.
RIDUZIONE CAPIENZE PER STADI E IMPIANTI SPORTIVI
Le capienze per gli eventi sportivi saranno consentite al massimo al 50% per gli impianti all’aperto e al 35% per gli impianti al chiuso.
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