Accade frequentemente che una casa sia concessa in comodato dai genitori al proprio figlio.
Il più delle volte i genitori sono animati dallo specifico intento di aiutare il figlio a formarsi una famiglia.
Altre volte questo specifico intento iniziale non c’è, tuttavia il figlio di fatto adibisce poi l’immobile a casa familiare stabilendovi la residenza anche di sua moglie e dei suoi figli, ed i proprietari tacitamente accettano tale sopravvenuta destinazione dell’immobile per un apprezzabile lasso di tempo.
In questi casi, contrariamente a quanto si potrebbe pensare, se i coniugi si separano la casa non rimane necessariamente in uso al marito/comodatario, né i proprietari sono sempre liberi di tornare in suo possesso e di disporne a proprio piacimento, perché potrebbe essere assegnata dal giudice alla nuora ove i nipoti fossero collocati presso di lei.
E’ infatti possibile che, nell’ambito del procedimento di separazione fra i coniugi, la casa in questione sia assegnata alla nuora in qualità di genitore collocatario degli eventuali figli minori.
Dunque, per essere ancor più chiari, se e quando il proprietario di un immobile accetta, anche solo di fatto (e quindi senza alcun contratto), che il proprio figlio lo usi quale casa familiare, lo stesso contestualmente accetta il rischio che poi, nell’ambito di un’eventuale e successiva disputa sui termini della separazione, l’interesse dei figli minori a vivere (almeno prevalentemente) con il genitore più idoneo (di solito la madre) ed a conservare l’habitat domestico precedente la crisi coniugale prevalga sull’interesse del titolare del diritto di comodato a continuare ad usare l’immobile, ed anche sull’interesse dei proprietari dell’immobile a rientrare in possesso del medesimo immobile.
Sul punto esiste ormai un orientamento consolidato della Corte di Cassazione la quale anche recentemente (sentenza del 12 febbraio 2018) ha ribadito che finché permangono le condizioni di “asservimento dell’immobile all’uso della famiglia”, il comodatario può essere privato dei diritti derivanti dall’eventuale contratto di comodato, ed il proprietario/comodante può essere privato della facoltà di conseguire la restituzione dell’immobile.
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di Giacomo Guerrini
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