IMPRUNETA – “Fra il 2016 e l’inizio del 2017 nell’area dei Sassi Neri, a Impruneta, destinata ad edilizia scolastica, in seguito ai lavori per la ricerca di residuati bellici, circa 1.500 metri cubi di materiale sono stati scavati e ammassati a ridosso delle abitazioni della lottizzazione della Pinetina, senza alcuna segnaletica”.
Inizia così la riflessione dei consiglieri comunali di opposizione Matteo Zoppini e Gabriele Franchi (Voltiamo Pagina) a proposito di un tema complesso, che da anni ha creato dibattito, anche politico.
“Tale materiale – proseguono Zoppini e Franchi – poteva avere due sole destinazioni in base alla normativa sulle Terre e Rocce da Scavo (TRS) allora vigente (DM 161/2012 – Regolamento riguardante la disciplina dell’utilizzazione delle TRS): ottenere la qualifica di sottoprodotto per essere successivamente riutilizzato o essere gestito come rifiuto”.
“Per ottenere la qualifica di sottoprodotto e rispettare la normativa in materia di “ deposito in attesa di utilizzo” – spiegano – era necessario che la ditta incaricata dei lavori, da parte dell’azienda alla quale il Comune aveva trasferito la proprietà dell’area: predisponesse ed inviasse al Comune il Piano di Utilizzo (PU) seguendo le specifiche riportate nell’allegato 5; osservasse le disposizioni riguardanti il “deposito in attesa di utilizzo”. L’analisi chimica del terreno scavato, effettuata a febbraio 2017, ha rilevato livelli di metalli pesanti superiori ai limiti consentiti comportando il blocco dei lavori ed il rientro in possesso dell’area da parte del Comune”.
“Da sottolineare – continuano – che nel 2016 è stata presentata dalla ditta incaricata dei lavori all’Ufficio Edilizia del Comune la SCIA 407/2016 che, come affermato nella mail del Servizio Urbanistica, Edilizia-SUE, in data 15/12/ 2023, “non contiene alcun Piano di Utilizzo del materiale di scavo”. L’inosservanza del DM 161/2012 sul deposito in attesa di utilizzo e la mancata predisposizione del PU implicano che il materiale scavato debba essere trattato come rifiuto ai sensi dell’art. 183, comma 1, lettera a) del d.lgs. 152/2006”.
“L’amministrazione comunale – ricostruiscono ancora Zoppini e Franchi – rientrata in possesso dell’area col verbale del 14 aprile 2017, ha approvato il Piano di Caratterizzazione e, successivamente, i risultati delle analisi chimiche, incluse l’analisi di rischio e le misure per la sua mitigazione concordate con Arpat e Asl in sede di Conferenza dei Servizi (determina n. 454 del 3 agosto 2018). I risultati hanno evidenziato la presenza di metalli pesanti ed amianto a livelli superiori a quelli previsti dalla legge ma compresi, per i metalli, tra i valori di fondo naturale e, per l’amianto, correlabili alla presenza di minerali di amianto. L’analisi di rischio ha evidenziato un rischio non accettabile, correlato al Cobalto, per inalazione di polveri. Riguardo all’amianto la CdS ha chiesto di prevedere un piano di lavoro ai sensi del d.lgs. 81/2008, art.256 – “Lavori di demolizione o rimozione di amianto”. L’amministrazione comunale, tuttavia, ha ignorato, a partire dal 14 aprile 2017, il deposito di rifiuti ammassati a ridosso delle abitazioni e provenienti dall’area la cui caratterizzazione ambientale ha dato i risultati sopra descritti”.
“Con la G.U. n. 183 del 7 agosto 2017 – continuano i due consiglieri comunali – era entrato in vigore il DPR 120/2017 che, all’art. 23 – Disciplina del deposito temporaneo delle TRS qualificate rifiuti – comma 1, lettera b), dispone che “in ogni caso il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno”. In forza di questa norma le TRS, ammassate a ridosso delle abitazioni e qualificate rifiuti, avrebbero dovuto essere inviate a partire da settembre 2018 ad impianti di conferimento autorizzati essendo trascorso il tempo di deposito di un anno dall’ entrata in vigore del DPR 120/ 2017”.
“Anche Arpat – dicono ancora – nel parere inviato a Comune e Regione il 29 dicembre 2021 ha rilevato che “il materiale scavato e addossato alle abitazioni dalla fine del 2016, inizio 2017, deve essere considerato coma deposito incontrollato di rifiuti in quanto disatteso il tempo di deposito”. Viene disposta “l’adozione dei provvedimenti di cui all’art. 192 (divieto di abbandono) del d.lgs. 152/2006 per la corretta gestione del rifiuto terre da scavo depositato presso l’area in questione e comunicato alle autorità competenti le irregolarità rilevate””.
“Incredibilmente – concludono Zoppini e Franchi – niente è cambiato ai Sassi Neri neanche dopo la notifica di Arpat e, addirittura, a fine novembre 2023 è stata presentata ed approvata una mozione dall’attuale maggioranza consiliare con la quale si concorda con il Consorzio le Fornaci che le operazioni per l’ultimazione della ricerca di residuati bellici debbano essere effettuate entro tre anni, quindi entro il 2026, lasciando nel frattempo inalterata la situazione attuale e bocciando la mozione che, invece, chiedeva di procedere alla rimozione del materiale depositato nell’area”.
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