Ho appena letto, con vero stupore, le osservazioni di Confesercenti secondo le quali il comune di Bagno a Ripoli non avrebbe tutelato gli operatori su area pubblica (ambulanti) in relazione ai prossimi bandi pubblici per l’assegnazione delle concessioni di posteggio che, in applicazione della direttiva Bolkestein, saranno in scadenza definitiva nei mesi di Maggio e Luglio 2017.
In primo luogo occorre fare un minimo di chiarezza sulla normativa, europea, nazionale e regionale, che tutti i comuni toscani sono tenuti ad applicare nel rispetto delle fonti del diritto e in particolare nel rispetto della gerarchia di tali fonti.
La direttiva 123/CE/2006, più conosciuta come Direttiva Bolkestein recepita in Italia con il Decreto Legislativo 59/2010, prevede che le concessioni di suolo pubblico utilizzate per il commercio dovranno avere scadenza definitiva nei primi mesi del 2017 e saranno riassegnate a mezzo bando pubblico ai cittadini che ne faranno richiesta, senza possibilità di attribuire al concessionario uscente, quindi all’ambulante che fino a quella data era l’utilizzatore del posteggio, alcun vantaggio o privilegio, né a lui né a persone ancorché a lui collegate (art. 16 D.lgs 59/2010).
Non spetta a me, consulente dei comuni del Chianti Fiorentino e di tanti altri comuni toscani e extraregionali, criticare una simile disposizione europea che invece ritengo avrebbe dovuto interessare nel suo percorso di approvazione al parlamento Europeo, durato oltre 3 anni, le associazioni di categoria, cosa che invece non sembra essere accaduta.
Il D.lgs 59/2010 nel recepire le disposizioni europee prevede anche che (art. 70 comma 5) in deroga ai criteri rigidi di nuova assegnazione delle concessioni lo stato Italiano, attraverso una intesa, raggiunta poi in data 5 Luglio 2012 nella Conferenza Unificata Stato Regioni, potesse derogare a tale impostazione, ritenendola estremamente forte anche sul piano attuativo, dato che risultava impensabile fino a quel momento una simile procedura essendo gli operatori su area pubblica abituati ad avere un rinnovo decennale automatico della loro concessione.
In tale conferenza quindi, alla quale parteciparono anche le associazioni di categoria degli operatori commerciali su area pubblica, venne stabilito che al concessionario uscente, ovvero a colui che risultava titolare alla data di scadenza definitiva della concessione, potevano essere assegnati, sulla base della maggiore anzianità di esercizio in quel posteggio sommata a quella del suo dante causa, fino a 40 punti su una base di 100 punti complessivi.
Le amministrazioni del Chianti fiorentino, con le quali io ho collaborato per la stesura del regolamento, hanno quindi applicato questa impostazione normativa, che ripeto venne concordata anche da Confesercenti nell’ambito della conferenza unificata, stabilendo una gradualità fra anzianità dell’operatore, sommata a quella del soggetto dal quale avevano acquistato l’azienda, e punteggio; una sorta di armonizzazione fra anzianità e punteggio, proprio come voleva la normativa.
Contro l’intesa del 5 Luglio 2012 alcune regioni Italiane, fra queste anche Toscana e Liguria, legiferano, anche se con aspetti diversi, dichiarando la non applicabilità della norma, diramando poi anche un accordo fra le regioni italiane e le province autonome che attribuiva al concessionario uscente 40 punti anche nel caso di un solo giorno di anzianità ed altri 40 punti per il fatto di essere il concessionario uscente, costringendolo in sostanza ad ottenere un punteggio minimo di 80 punti a fronte di un punteggio massimo di 60 punti che potevano ottenere tutti gli altri commercianti non concessionari.
Si era quindi previsto un meccanismo perverso secondo il quale il nome del vincitore del bando era già stabilito ancora prima di pubblicare e svolgere il bando stesso; inoltre era attribuito ai concessionari uscenti anche la forte possibilità di vincere anche il bando relativo ai posteggi nei quali nessun concessionario uscente era esistente, lasciando tutti gli altri a guardare.
La Corte Costituzionale intervenne contro la Regione Liguria dichiarando illegittima la normativa regionale e ribadendo l’assoluta impossibilità per le regioni di modificare i criteri contenuti nell’intesa del 5 Luglio 2012 e vista l’ingerenza delle regioni in ambiti non di loro competenza scriveva nella sentenza “…va dunque ribadito che «è alla competenza esclusiva dello Stato che spetta tale regolamentazione, ex art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.», essendo inibiti alle Regioni interventi normativi diretti ad incidere sulla disciplina dettata dallo Stato, finanche in modo meramente riproduttivo della stessa”.
Il Ministero dello Sviluppo Economico inoltre, con la risoluzione 6591 del 16 Dicembre 2014 definì l’accordo fra Regioni e Province autonome come un utile strumento di lavoro “…..ma senza il presupposto di una previsione normativa che attribuisca a tale documento una precisa valenza giuridico-amministrativa”.
I comuni del Chianti fiorentino quindi nel rispetto delle disposizioni Costituzionali e nazionali hanno applicato la normativa garantendo, nella misura in cui lo Stato lo permetteva, la tutela dei concessionari uscenti, andando però a cogliere anche alcuni aspetti sociali atti a favorire l’inserimento nel mondo del lavoro, rappresentato nel caso di specie appunto dal commercio su area pubblica, anche di soggetti attualmente esclusi dall’attività lavorativa o soggetti appartenenti a categorie particolari, quali ad esempio gli imprenditori giovanili (18 – 35 anni).
Altri comuni, forse più sensibili alle pressioni delle associazioni, hanno applicato le indicazioni dell’accordo fra Regioni e Province autonome, a nostro avviso in contrasto con la normativa costituzionale, con il risultato che già oggi si potrebbero individuare i vincitori del concorso, dato che per loro, i concessionari uscenti, sarà sufficiente la sola presentazione della domanda di partecipazione per potersi dichiarare vincitori del bando pubblico.
Mi chiedo quindi quale legittimità possa avere un bando pubblico per l’assegnazione di una concessione di suolo di proprietà di tutti i cittadini italiani nel quale siano predeterminati i vincitori, trasformando un bando di concorso in un mero rinnovo della concessione in essere ovvero in una pura e semplice “nomina” che, anche se da un punto di vista umano è comprensibile, non lo è dal punto di vista normativo-giuridico e quindi la domanda che ci dobbiamo porre è: ma dove erano le associazioni dei commercianti quando venivano scritte queste regole?
E dato che queste erano sedute al tavolo dove le regole vennero scritte, così risulta infatti dai verbali di concertazione, perché hanno accettato che venissero scritte nel modo che sappiamo e che loro chiedono oggi di disattendere? Ma più che altro una riflessione viene spontanea, perché chiedono ai comuni di applicare un regolamento le cui regole sono state bocciate dalla Corte Costituzionale?
Nella malaugurata ipotesi che un TAR italiano dovesse dichiarare illegittimo il punteggio stabilito dall’accordo fra Regioni e Province autonome e quindi non si potesse procedere allo svolgimento del bando, gli operatori concessionari uscenti diverrebbero immediatamente disoccupati e non potrebbero più esercitare il commercio su area pubblica, né nel loro posteggio né in quello di altri, e quindi una riflessione, ma in tale ipotesi siamo proprio sicuri che si volessero tutelare questi operatori? S
embrerebbe quasi, ma sono certo che non sia così, che si voglia giocare, con la vita degli altri, al tanto peggio tanto meglio.
Mi auguro invece una maggiore serenità di giudizio e un maggiore rispetto delle idee e decisioni altrui anche in considerazione che quel regolamento concertato, approvato dai comuni del Chianti Fiorentino, è stato oggetto di concertazione con le associazioni di categoria, fra cui Confesercenti, per quasi un anno e mezzo; dimostrando con ciò la massima apertura e disponibilità al dialogo, pur nel rispetto delle regole democratiche.
Claudio Billeri
di Claudio Billeri
© RIPRODUZIONE RISERVATA