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giovedì 28 Marzo 2024
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    Scandite le percentuali sulla base delle quali pagheremo il conguaglio

     Nella seduta del 29 ottobre scorso il consiglio comunale di Bagno a Ripoli ha approvato il Regolamento Imu (Imposta Municipale propria) e confermato sostanzialmente le relative aliquote, stabilite in sede di approvazione del Bilancio di Previsione 2012. Le principali novità consistono negli adempimenti che i contribuenti devono osservare per beneficiare delle aliquote agevolate.

     

    – Aliquota ordinaria: 1%
    – Abitazioni non locate o tenute a disposizione, per le quali non siano stati registrati contratti di locazione da almeno due anni: 1,06%
    – Abitazione concessa in uso gratuito dal soggetto passivo ad ascendenti o discendenti di primo grado in linea retta di primo che la utilizzano come abitazione principale: 0,90%. Per usufruire dell’agevolazione è necessario presentare un’autocertificazione, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre 2012, indicando la data dalla quale sussiste la suddetta condizione. Non si procede a rimborsi d’imposta per il mancato esercizio del diritto al beneficio entro i termini indicati. Non è tenuto all'adempimento chi ha già presentato la dichiarazione ai fini Ici e permangano tuttora i requisiti.
    – Immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 917/86: 0,90%.
    – Abitazione locate, con contratti di locazione ex art. 2, commi 3 e 5, Legge n. 431/98: 0,76%. Per usufruire dell’agevolazione è necessario presentare un’autocertificazione, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre 2012, indicando la data dalla quale sussiste la suddetta condizione. Non si procede a rimborsi d’imposta per il mancato esercizio del diritto al beneficio entro i termini indicati.
    – Alloggi di edilizia residenziale pubblica, regolarmente assegnati, di proprietà di altri Comuni: 0,76%.
    – Abitazione principale e relative pertinenze del soggetto passivo in cui, unitamente al proprio nucleo familiare, dimora abitualmente e risiede anagraficamente: 0,50%.
    – Abitazione principale del soggetto passivo ove dimora abitualmente e risiede anagraficamente nel cui nucleo familiare (per nucleo familiare si intendono tutte le persone risultanti dalle certificazioni anagrafiche) è compresa una persona riconosciuta portatrice di handicap ai sensi degli artt. 3 e 4 Legge n. 104/92, oppure persona con grado di invalidità al 100%, oppure priva di vista ai sensi della Legge n. 382/70, oppure sordomuta ai sensi della Legge n. 381/70, a condizione che l'unità immobiliare compresa in una delle categorie catastali tra A/2 e A/7 sia l'unico immobile del contribuente e/o degli altri componenti del nucleo familiare su tutto il territorio nazionale: 0,40%. Per usufruire dell’agevolazione è necessario presentare un’autocertificazione, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre 2012, indicando la data dalla quale sussiste la suddetta condizione. Non si procede a rimborsi d’imposta per il mancato esercizio del diritto al beneficio entro i termini indicati. Non è tenuto all'adempimento chi ha già presentato la dichiarazione ai fini Ici (per applicazione della maggiore detrazione di 258,23 euro) e permangano tuttora i requisiti.
    – Unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (precisando che per anziano si intende la persona che ha compiuto il 65-esimo anno di età e per disabile la persona riconosciuta portatrice di handicap ai sensi degli artt. 3 e 4 della Legge n. 104/92, oppure la persona  con grado di invalidità al 100%, oppure priva di vista ai sensi della Legge n. 382/70 e Legge n. 138/01, oppure sordomuta ai sensi delle Leggi n. 381/70 e n. 95/06): 0,40%.
    – Fabbricati strumentali all’attività agricola di cui all'art. 9 comma 3 bis Decreto Legge n. 557/93: 0,20%.

     

    La detrazione per abitazione principale e per le relative pertinenze è di 200 euro.
    Fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati. Per beneficiare della riduzione del 50% dell’imposta, l’inagibilità o l’inabitabilità è accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha la facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. La perizia o la dichiarazione devono essere allegate, a pena di decadenza, all'obbligatoria dichiarazione Imu relativa all'anno in cui si è verificata la condizione di inagibilità o inabitabilità indicando il periodo in cui sussiste la suddetta condizione. Non si procede a rimborsi d'imposta per il mancato esercizio del diritto al beneficio entro i termini indicati.

     

    Informazioni: Ufficio Tributi (tel. 055/6390.258-273); Ufficio Relazioni con il Pubblico (tel. 055/6390.222); sito web del Comune (http://www.comune.bagno-a-ripoli.fi.it); Call Center Linea Comune, tel. 055.055, da lunedì a sabato, ore 8-20.

    (Foto tratta da www.homeonline.it)
     

    di Redazione

    © RIPRODUZIONE RISERVATA

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