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martedì 8 Ottobre 2024
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    Oleoturismo: frantoi e oliveti come cantine e vigneti. I requisiti per aprire le aziende ai turisti

    Con la modifica della legge regionale richiesta da Coldiretti anche in Toscana sarà possibile l'oleoturismo. Tutti i dettagli

    FIRENZE – Diventa operativa la legge finalizzata a sostenere il rilancio dell’oleoturismo e la valorizzare delle produzioni olivicole.

    Il 14 febbraio è stato infatti pubblicato sulla Gazzetta ufficiale il decreto del Mipaaf con le linee guida e gli indirizzi relativi ai requisiti e agli standard per esercitare l’attività. Il decreto aveva ottenuto il via libera dalla Conferenza Stato Regioni.

    A renderlo noto è Coldiretti Toscana che a suo tempo aveva chiesto la modifica del regolamento regionale sugli agriturismi per rendere possibile anche nel Granducato l’attività dell’oleoturismo. 

    Secondo la principale organizzazione agricola regionale l’oleoturismo “è destinato ad imprimere una nuova spinta all’accoglienza rurale toscana, consentendo di aprire frantoi e oliveti al pubblico esattamente come già accade per cantine e vigneti con l’enoturismo”.

    “E’ una grande opportunità – commenta Fabrizio Filippi, presidente Coldiretti Toscana – in una regione che può vantare ben quattro produzioni a denominazione di origine protetta DOP ed una IGP che valorizza le tante straordinarie varietà territoriali”.

    “Nella nostra regione – rimarca Filippi – ogni azienda, piccola o grande che sia, produce extravergine di grande qualità. Il turismo enogastronomico è la principale motivazione di viaggio e questo la dice lunga sull’importanza di diversificare ed adeguare l’accoglienza rurale alle nuove frontiere del turismo nell’era post-Covid”. 

    Sono poco più di 30.000 le aziende agricole che possiedono oliveti e producono olio extravergine che potranno aprire a turisti ed appassionati le porte dei loro oliveti e dei loro frantoi, organizzare degustazioni e laboratori didattici e commercializzare in loco le produzioni aziendali.

    Rientrano nell’oleoturismo le attività formative e informative rivolte alle produzioni olivicole del territorio e alla conoscenza dell’olio (con particolare riguardo alle indicazioni geografiche), come per esempio le visite guidate negli oliveti e nei frantoi; le iniziative di carattere culturale e ricreativo; le degustazioni e la commercializzazione dei prodotti olivicoli aziendali, ma non la ristorazione. 

    “Tra i requisiti fissati dalla nuova normativa – spiega Coldiretti – l’apertura settimanale o stagionale per un minimo di tre giorni, strumenti di prenotazione preferibilmente informatici, indicazioni all’ingresso dell’azienda relative ad aperture e servizi dell’accoglienza oleoturistica compresi i parcheggi, sito o pagina web dell’azienda, distribuzione del materiale informativo sulla zona di produzione, sulle produzioni tipiche e locali, sulle attrazioni artistiche e paesaggistiche; ambienti adeguati e idonei alle attività svolte dall’operatore oleoturistico, personale, anche familiare, competente”. 

    Sono state definite dal decreto anche le regole per la degustazione, dall’impiego di contenitori e strumenti idonei a non alterare le proprietà organolettiche del prodotto all’abbinamento ai prodotti olivicoli aziendali con alimenti preparati dall’azienda stessa, anche manipolati o trasformati, pronti per il consumo, escludendo preparazioni gastronomiche.

    Si deve dunque trattare di produzioni locali e tipiche della regione in cui si svolge l’oleoturismo, prodotti Dop, Igp e Stg, di montagna e tradizionali. 

    Le Regioni e le Province autonome, in collaborazione con le più rappresentative organizzazioni dei settori olivicolo e agroalimentare, con le Strade dell’olio e del vino, possono organizzare iniziative di formazione per le aziende.

    Regioni e Province autonome possono anche redigere elenchi degli operatori oleoturistici, mentre con decreto del Mipaaf (di concerto con il ministero del Turismo) può essere istituito un logo che identifichi gli operatori del settore.

    @RIPRODUZIONE RISERVATA

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