Prenotare una vacanza e, al momento della partenza, essere costretti a modificare i propri piani a causa di disservizi e malfunzionamenti legati alla compagnia aerea e non quindi legati alla propria volontà. Si parla di ritardi, overbooking, volo cancellato, bagaglio smarrito: cosa può fare l’utente in questi casi?
Importante affrontare sempre il caso singolarmente approfondendo quindi la fattispecie del disservizio: tutte le compagnie aeree devono osservare precisi obblighi che riguardano i diritti del passeggero: si fa riferimento quindi a rimborsi, compensazioni pecuniarie e risarcimenti vari.
È importante rivolgersi sempre a compagnie che operano seguendo queste linee guida comuni, soprattutto se si vola in Europa: pensiamo ad esempio alle compagnie italiane, come nel caso di Alitalia o Blu Panorama.
Ottenere un rimborso Blue Panorama è più semplice rispetto a voli intercontinentali.
La fattispecie è legata a ritardi superiori alle 3 ore: in questo caso si prevede una compensazione pecuniaria sino a 600 euro mentre se si fa riferimento a casi di bagaglio smarrito il rimborso può arrivare fino a 1.400 euro.
In sostanza si valuta di caso in caso tenendo sempre presente che il risarcimento è sempre legato dalla tipologia di disagio arrecato all’utente.
La casistica è piuttosto ampia e comprende: cancellazione del volo; ritardo aereo superiore a 3 ore; imbarco negato; overbooking; perdita di una coincidenza; smarrimento del bagaglio.
Qualche esempio per volo cancellato: il rimborso può essere integrale o parziale, può essere proposta una riprotezione su volo alternativo e devono essere garantiti pasti e bevande per attesa in aeroporto.
In Italia l’organismo responsabile della corretta applicazione del Regolamento comunitario n.261 del 2004 riguardante i disservizi nel trasporto aereo è l’Enac, che ha anche potere di promuovere sanzioni nei confronti delle compagnie aeree inadempienti.
Il documento di riferimento cui appellarsi è la Carta dei diritti del passeggero che sancisce i diritti dei viaggiatori: a partire dal 2004 è stato emanato il Regolamento Ce n.261/2004 per i passeggeri che viaggiano all’interno della Unione Europea.
A livello internazionale fa invece fede la Convenzione di Montreal che è attiva dal 2003 e che negli anni è stata firmata da 120 paesi di tutto il mondo. Con obiettivo finale quello di andare a tutelare i passeggeri dei voli internazionali in caso di volo in ritardo.
di Redazione
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