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mercoledì 30 Aprile 2025
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    Al gruppo ambientalista non tornano alcuni passaggi effettuati dal Comune di Impruneta

    Sono stati affidati da alcune settimane i lavori di riqualificazione della piazza di Tavarnuzze ma, si chiedono i Verdi per Impruneta nel loro notiziario mensile ("Aria nuova in Comune"), "perché l'immagine pubblicata sul notiziario del Comune non corrisponde al progetto che verrà realizzato".

     

    "Gli interventi di riqualificazione della piazza e dell'l'immobile della ex stazione della tramvia del Chianti a Tavarnzze – ricordano – risultano, tra l''altro, soggetti ai vincoli di tutela del bene culturale ex D.lgs n.42/2004 “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio”, articoli 10 e 12 (essendo l’edificio dell’ex stazione di proprietà comunale edificato da oltre cinquanta anni) ed al vincolo paesaggistico (D.lgs. n.42/2004, art. 157). L'autorizzazione a riguardo prevede anche la competenza della Soprintendenza ai Beni Ambientali".
     

    Continua la loro ricostruzione: "In data 5 settembre 2007, su iniziativa del Comune di Impruneta, si è tenuta la Conferenza dei Servizi, ai sensi dell’art.14 legge n.241/1990 e s.m.i. alla quale sono stati convocati gli Enti preposti all’espressione dei pareri (……) sopra detti nonché i Soggetti Gestori dei servizi a rete (…..). Dal verbale della Conferenza dei Servizi risulta riportato che “per effetto della assenza del rappresentante della Soprintendenza Beni Ambientali si ritiene acquisito l'assenso in ordine al vincolo paesaggistico di cui all'art 157 del D.lgs 42/2004 Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio nonché in ordine al vincolo di cui allo stesso D.Lgs articoli 10 e 12”. Con successiva delibera della giunta comunale di Impruneta n. 81 del 23/10/2007 veniva approvato il progetto definitivo di “riqualificazione della Piazza di Tavarnuzze, prendendo atto del verbale della Conferenza dei servizi. Tale verbale, costituisce parte integrante della delibera di approvazione e – viene dichiarato – “raccoglie ogni atto di valutazione, nulla-osta o assenso comunque denominato e autorizza l'intervento in questione”. Tutto a posto quindi? Forse … ma non troppo.
     

    "Occorre innanzitutto rilevare – spiegano i Verdi – che alla data dello svolgimento della Conferenza dei Servizi e di approvazione del progetto definitivo degli interventi sulla piazza di Tavarnzze e sulla antica stazione della tramvia, la normativa non prevedeva l'utilizzo della procedura semplificata della “Conferenza dei Servizi” (ai sensi della Legge 241/90 art 14 e ss.) per poter acquisire i pareri di competenza della Soprintendenza. Quando il legislatore ha inteso prevedere tale procedura ha infatti dovuto appositamente modificare in tal senso la legge 241/90, ma ciò è avvenuto solo con il D.L. 78/2000 (poi convertito in legge 122/2000), ovvero in data successiva alla Conferenza dei servizi convocata dal Comune".


    "Lo stesso deve dirsi del Codice dei Beni Culturali (D.Lgs 42/2004) – dicono ancora – dove la procedura di espressione del parere della Soprintendenza attraverso la conferenza dei servizi è stata introdotta, con specifica modifica della norma, solo col D.Lgs. n.63 del 26 marzo 2008. Quindi anche in questo caso in data successiva alla conferenza dei servizi convocata dal Comune".
     

    "Come è stato quindi possibile – si chiedono – che nella Conferenza dei Servizi relativa a al progetto dei lavori della Piazza di Tavarnuzze e della ex stazione della tramvia del Chianti sia stato “ritenuto acquisito l'assenso in ordine al vincolo paesaggistico” … “per effetto dell'assenza del rappresentante della Soprintendenza”? E che in tale forma ne sia stato preso atto con la delibera della giunta comunale che ha approvato il progetto definitivo? Una domanda che pare legittima visto che anche il Consiglio di Stato con sentenza n. 2378/2011 (riferendosi ad un casistica analoga) ha stabilito che la mancata partecipazione della Soprintendenza alla Conferenza dei Servizi non può essere ritenuto equivalente ad una sorta di silenzio-assenso (ai sensi dell’art.14–ter della legge 241/90) ciò in quanto il Codice dei Beni culturali (D.Lgs 42/2004 e successive modifiche) costituisce legge speciale in materia di rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche, ed ha prevalenza sugli obiettivi della semplificazione amministrativa che sono propri della legge 241/90".

    di Redazione

    © RIPRODUZIONE RISERVATA

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