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giovedì 2 Maggio 2024
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    Ex vigilessa di Greve in Chianti: “Io assolta perché fatto non sussiste. La vicenda ha di nuovo inizio…”

    Claudia Vilucchi risponde pubblicamente, con una lettera aperta, alle parole del sindaco grevigiano Paolo Sottani e dell'amministrazione comunale

    In risposta alla nota del Comune di Greve in Chianti e alle parole del sindaco, Paolo Sottani, preme sottolineare che ho già dato incarito ai miei legali di fiducia di fare istanza all’Ufficio Procedimenti Disciplinari Associato (costituito con delibera di Giunta Comunale n. 08 del 18.11.201) come previsto dall’art 55 ter comma 2 del D.lgs 165/2001, per la ripertura del
    procedimento disciplinare, poiché come si ricorda sono stata assolta poiché il fatto non sussiste ex art 530 c.p.p. dal Tribunale Penale di Firenze.

    Si rammenta infatti che il Comune di Greve in Chianti mi aveva denunciato per il reato di cui all’art 483 c.p. (false dichiarazione all’atto di assunzione) nel settembre 2018, dopo il licenziamento disciplinare.

    E, significative, sone le motivazioni assunte all’esito di una attenta istruttoria da parte del Tribunale Penale di Firenze, concretizzatasi anche nell’audizione del Segretario Generale, di Greve in Chianti, ovvero proprio dal soggetto che aveva irrogato il licenziamento al fine della sentenzadi assoluzione poiché il fatto non sussiste, ex art 530 c.p.p..

    Infatti si rammenta quanto prevede l’art 55 ter comma 2 del D.lgs165/2001: “se il procedimento disciplinare non sospeso si conclude con l’irrogazione di una sanzione e successivamente, il procedimento penale viene definito con una sentenza irrevocabile di assoluzione che riconosce che il fatto adebitato al dipendente non sussiste o non costituisce illecito penale o che il dipendente medesimo non lo ha commesso, l’autorità competente ad istanza di parte da proporsi entro il termine di decadenza di sei mesi dall’irrevocabilità della pronuncia penale, riapre il procedimento disciplinare…”.

    Del resto è proprio l’art 653 del c.p.p. che recita “Efficiacia della sentenza penale (di
    assoluzione) nel giudizio disciplinare la sentenza penale irrevocabile di assoluzione ha efficacia nel giudizio di responsabilità disciplinare davanti alla pubblica amministrazione quando all’accertamento che il fatto non sussiste o non costituisce illecito penale…”.

    E lo stesso CCNL 11.04.2008, applicato dal Segretario Generale del Comune di Greve in Chianti, nell’atto di irrogazione del licenziamento disciplinare che recitava: all’Art 5 che “nel caso di sentenza definitiva di assoluzione o di proscioglimento pronunciatacon la formula “il fatto non sussiste”… al dipendente verrà conguagliato quanto dovuto come se il dipendente fosse rimasto in servizio…”.

    Ringrazio il Comune di Greve in Chianti, che denunciandomi alla Procura della Repubblica di Firenze ha fatto sì che emergesse la verità dei fatti e in particolar modo ringrazio chi, con la sua testimonianza, sotto giuramento, ha rappresentato la vera versione dei fatti contrariamente a quanto si legge nell’atto di licenziamento.

    Del resto come si legge nella ordinanza della Suprema Corte di Cassazione, questa ultima ha riconosciuto la competenza del licenziamento al Comune di Greve in Chianti, in cogestione con l’Unione Comunale del Chianti Fiorentino, ma nulla ha espresso sui fatti addebitati e contestati.

    Per i quali si è espresso già in sede penale il Tribunale di Firenze, assolvendomi poiché il fatto non sussiste.

    Pertanto la vicenda ha di nuovo inizio…

    Claudia Vilucchi

    Ex vigilessa licenziata, il Comune di Greve in Chianti: “La Cassazione si è espressa a favore del nostro operato”

    Ex vigilessa licenziata dal Comune di Greve: “In tribunale assolta perché il fatto non sussiste”

    @RIPRODUZIONE RISERVATA

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