Quello della “partecipazione popolare” sulle scelte della amministrazione comunale è tema che torna ciclicamente alla ribalta della scena politica imprunetina.
Non manca la sensibilità da parte della popolazione, che interviene spesso con raccolte di firme su istanze e petizioni; non mancano le regole da seguire essendo le procedure disciplinate dallo Statuto comunale; e la storia narra che non manchi neppure un assessore alle “politiche della partecipazione”, individuato ad hoc nel mazzo dei componenti la nuova giunta comunale.
Gli ingredienti ci sono tutti, parrebbe, ma talvolta non tutto va come dovrebbe.
Sull'argomento ci siamo rivolti al Difensore Civico Regionale, dopo che nei mesi scorsi avevamo inviato al Comune di Impruneta due successive istanze in merito alla “predisposizione del percorso pedonale lungo la Via Imprunetana a Pozzolatico, in occasione dei lavori di riporto del terreno di copertura sul prolungamento della galleria artificiale “Pozzolatico” della autostrada A-1”.
La prima istanza risale all'ottobre 2013. In mancanza di una risposta alla precedente una seconda istanza è stata inviata in data 27 dicembre 2013.
Per entrambe le suddette istanze non risulta pervenuta alcuna risposta da parte del Comune di Impruneta nei modi e nei tempi (60 giorni) previsti dallo Statuto Comunale, nonostante ciò fosse anche espressamente stato richiesto nelle istanze.
Lo Statuto del Comune di Impruneta, all'art. 11, individua infatti tra gli strumenti della partecipazione popolare le “istanze, proposte e petizioni”, precisando che per “istanza” si intende “domanda con cui i cittadini, anche in forma singola, chiedono informazioni e ragguagli su determinate questioni di carattere generale o sollecitano specifici interventi”.
Il comma 4 dello stesso articolo precisa altresì che delle decisioni assunte dagli organi competenti debba “essere data comunicazione scritta ai soggetti proponenti entro sessanta giorni dalla loro presentazione”.
Dallo scorso luglio 2013 il Comune di Impruneta non ha più un proprio difensore civico comunale, ma la norma istitutiva del Difensore civico regionale, prevede che lo stesso può intervenire anche nei confronti dei Comuni, qualora non sia istituito o nominato il difensore civico comunale o provinciale. Inoltre ai sensi della L.R. 19/2009, il Difensore civico regionale assicura la tutela nei casi di “cattiva amministrazione”, e che a stessa normativa individua in tale casistica la “mancanza di risposta o rifiuto di informazione”;
E il Difensore Civico Regionale non ha fatto mancare il suo intervento scrivendo nei giorni scorsi (24 aprile) una sua lettera al Comune di Impruneta per “richiedere chiarimenti il merito al ritardo, nonché di volere fornire al più presto le informazioni richieste in base a quanto stabilito dallo Statuto comunale”, sottolineando come oramai “siano abbondantemente trascorsi i 60 giorni di tempo previsti dallo Statuto”.
di Verdi per Impruneta
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