BARBERINO TAVARNELLE – “In merito alla polemica del Comitato per la tutela e la difesa della Val d’Elsa nei confronti del sindaco di Barberino Tavarnelle, accusato di non aver adeguatamente verificato il lavoro di Arpat in merito alla Distilleria Deta, teniamo a precisare alcune questioni”.
Inizia così la lunga presa di posizione di Arpat, che risponde al Comitato in modo approfondito.
“Alla base della polemica – prosegue la nota – vi è la convinzione che Arpat abbia effettuato una valutazione errata nel definire la soglia di vento alla quale subordinare il provvedimento restrittivo contingibile e urgente proposto al sindaco dopo il sopralluogo del 20 marzo 2021”.
“La questione – spiega Arpat – viene sollevata per motivi metodologici che non riteniamo condivisibili: la supposizione del Comitato secondo cui il divieto di accensione del forno risulterebbe solo apparente, in quanto le condizioni di velocitĂ del vento così basse (valore di soglia 1,5 m/s) non si verificherebbero mai, non trova infatti conferma nei dati raccolti dalla stazione meteo e ai quali fa riferimento la nostra proposta di ordinanza del sindaco. In questi dati la velocitĂ misurata del vento risulta spesso inferiore al valore proposto ed in particolare nelle notti precedenti al sopralluogo del 20 marzo 2021 tale condizione si è verificata in misura quasi sistematica”.
“Le argomentazioni del Comitato, tra l’altro, sono prive di alcuna rilevanza concreta nel caso specifico – aggiungono – Infatti, la temuta attivazione notturna del forno della distilleria, sulla base della deroga prevista nell’ordinanza del Sindaco in condizioni di vento sopra 1,5 m/s di velocitĂ , non risulta che sia mai stata sfruttata dall’azienda, che ha sempre spento il forno nelle notti successive all’emanazione dell’ordinanza”.
Detto questo, “l’Agenzia – prosegue la nota – continua a valutare attentamente l’evoluzione dell’attivitĂ della distilleria in questa fase di transizione, consapevole che gli impatti che si stanno verificando sono ben lontani dagli standard presupposti dall’autorizzazione, secondo i quali i cattivi odori avvertibili sono ammissibili solo se in misura contenuta, sporadici, di breve durata”.
“Per questo – annunciano – stiamo dando un’elevata prioritĂ all’attivitĂ di controllo sull’azienda ed all’acquisizione di tutti gli elementi che possano contribuire alla rivalutazione dell’autorizzazione, come giĂ previsto dall’atto rilasciato dalla Regione Toscana”.
“In questo senso – sono ancora parole di Arpat – sottolineiamo anche la necessitĂ della massima attenzione da parte dell’azienda alla costante verifica delle ricadute ambientali della propria attivitĂ e ad una piĂą puntuale tenuta sotto controllo delle fasi del processo che danno luogo ad emissioni in atmosfera. A questo proposito sono state formulate anche delle richieste di provvedimenti alla Regione Toscana a seguito del sopralluogo del 20 marzo”.
“Rispetto alla polemica del Comitato – riprendono – ci preme inoltre mettere a fuoco il tema della responsabilitĂ delle valutazioni tecniche negli atti della pubblica amministrazione e, in particolare, nelle proposte di ordinanza”.
“Arpat – si precisa – è un ente pubblico dotato di autonomia tecnico gestionale e svolge attivitĂ di supporto tecnico in campo ambientale alle amministrazioni per la produzione di atti che autorizzano e regolano le attivitĂ delle aziende, come previsto dalla L. 132/2016 che istituisce il Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente e dalla LRT 30/2009 che disciplina l’istituzione e l’attivitĂ di Arpat. Le normative citate prevedono, altresì, l’imparzialitĂ e la terzietĂ dell’agire dell’Agenzia. Le proprie valutazioni sono fondate sulla conoscenza tecnica e, pur non essendo vincolanti, il loro superamento deve essere motivato, nĂ© è previsto che gli Enti competenti ad emettere gli atti autorizzativi debbano svolgere un’attivitĂ di supervisione e/o validazione tecnica delle istruttorie. Questo quadro di responsabilitĂ trova conferma nel fatto che Arpat risponde in giudizio dei propri pareri”.
“Consapevole di tale ruolo e responsabilitĂ – si rende noto – l’Agenzia fin dalla sua istituzione ha investito molte risorse per assicurare la massima qualitĂ dei processi che conducono alla formulazione dei propri atti. Proprio per questo motivo tutta l’attivitĂ tecnica è gestita secondo un sistema di assicurazione della qualitĂ certificato secondo lo standard ISO 9001, mentre i laboratori sono accreditati per rispondere alla norma per l’assicurazione della qualitĂ dell’attivitĂ di prova secondo la norma ISO 17025. Da questo discende un impegno costante giĂ nelle attivitĂ preliminari e collaterali all’emanazione degli atti”.
“Nel caso in questione – si entra nel dettaglio – si sta parlando di un provvedimento contingibile e urgente la cui proposta è stata emanata a meno di 10 ore dalla conclusione del sopralluogo e dai cui esiti prende le mosse. Si tratta quindi di un caso nel quale serve contemperare la rapiditĂ della definizione della proposta con gli affinamenti istruttori necessari a garantire la robustezza e l’efficacia di quanto proposto. Il parere formulato al sindaco ne dĂ conto, evidenziando la possibilitĂ che la proposta debba essere affinata sulla base delle ulteriori valutazioni che potranno essere condotte in tempi successivi all’emanazione dell’ordinanza”.
“Trattandosi di un provvedimento contingibile ed urgente – si legge – e non di una revisione dell’autorizzazione, Arpat ha demandato al sindaco tutte le valutazioni discrezionali sulla opportunitĂ di adottare un provvedimento del genere, ma non ha mai pensato di dover rimettere alle sue valutazioni nĂ© l’individuazione di quali dovessero essere le azioni efficaci a correggere la grave situazione di maleodoranza che si stava verificando nĂ©, tanto meno, la definizione dei livelli soglia dei parametri meteorologici che richiedevano l’attivazione del provvedimento restrittivo”.
“Si tratta evidentemente di questioni tecniche – continua Arpat – che competono quindi all’Agenzia e che ricadono sotto la nostra responsabilitĂ tecnica. Per questo motivo il valore soglia della velocitĂ del vento pari a 1,5 m/s nelle ore notturne, al di sopra del quale si era ritenuta non giustificata la necessitĂ far spegnere il forno, è stato definito nella nostra prima proposta con una valutazione di tipo speditivo, sulla base dei dati raccolti in tempo reale dalla stazione meteorologica aziendale e di quelle delle stazioni meteorologiche pubbliche disponibili nell’area”.
“Ma è stato poi sottoposto autonomamente – si dice ancora -ad una verifica piĂą approfondita per valutare se: il parametro velocitĂ del vento fosse un buon indicatore del rischio di condizioni particolarmente favorevoli all’accumulo degli inquinanti emessi dal forno, in questo periodo dell’anno; il valore di 1,5 m/s fosse adeguato per distinguere le situazioni in cui questo rischio è presente da quello in cui è trascurabile, o se invece dovesse essere comunicata al sindaco la necessitĂ di modificarlo”.
“La valutazione – conclude la nota di Arpat – che è contenuta in un allegato alla relazione inviata l’8 aprile alle amministrazioni, ha confermato per entrambi gli aspetti la bontĂ della scelta fatta con la prima proposta”.
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