Crisi di coppia e affidamento dei figli minori: cosa dice… la legge

Quando viene concesso l'affidamento esclusivo? Che accade se uno dei genitori non rispetta le prescrizioni del giudice?

Domanda: in caso di crisi della coppia, i figli minori sono quasi sempre affidati ad entrambi i genitori – se uno dei genitori affidatari non rispetta le prescrizioni, dettate dal giudice o concordate, che cosa si può fare?

 

La risposta ce la dà Giacomo Guerrini, che da alcune settimane ha aperto anche uno studio nel territorio chiantigiano, dove esercita la professione di avvocato a Panzano in Chianti.

 

Quando un giudice è chiamato a pronunciarsi sull’affidamento dei figli minori a causa della crisi del rapporto fra i genitori (siano essi sposati, oppure no), per regola deve disporre l’affido congiunto/condiviso ad entrambi i genitori, mentre può disporre l’affido esclusivo ad uno dei genitori solo quando sia data prova che ciò, per le particolari circostanze del caso, risponde all’interesse dei figli minori.

 

Così dispone attualmente l’art. 337-ter cod. civ. (in passato, e precisamente fino al 2006, valeva invece la regola opposta: salvo eccezioni era disposto l’affido esclusivo).

 

Affido condiviso significa esercizio della responsabilità genitoriale in modo congiunto/condiviso, ovvero attuazione di un programma congiunto/condiviso per l’educazione, la formazione, la cura e la gestione dei figli, e ciò a prescindere dal fatto che spesso i figli siano collocati prevalentemente presso uno solo dei genitori, mentre l’altro genitore ha solo il diritto di stare con loro in certi giorni ed orari.

 

Dunque, attualmente, vige quello che, a mio avviso, è un evidente paradosso: alle coppie in aperta crisi si chiede, addirittura per regola generale, quello che è notoriamente difficile anche per le coppie ancora unite, ovvero di concordare tutte le scelte relative ai figli e di attuarle in modo perfettamente condiviso.
 

 

Non può dunque sorprendere se, assai spesso, il conflitto fra genitori prosegue, e talvolta addirittura si inasprisce, pur a seguito del raggiungimento di un accordo, o dell’emissione di una pronuncia da parte del giudice.
 

 

In entrambi i casi, infatti, è quasi sempre previsto l’affidamento condiviso il che costringe persone che non vorrebbero più avere a che fare l’una con l’altra a concordare invece tutte le scelte relative ai figli, e ad attuare tali scelte in perfetta sintonia.
 

 

Tuttavia, quando è già stato disposto o concordato l’affido condiviso e fra i genitori sorge una controversia in ordine alle sue modalità di esercizio, è possibile ricorrere all’ottimo rimedio offerto dall’art. 709 ter cpc..
 

 

In virtù di tale norma, con ricorso, potrà essere adito nuovamente il giudice il quale avrà amplissimi poteri al fine di risolvere la controversia e costringere l’eventuale genitore recalcitrante a rispettare le prescrizioni dettate.
 

 

Invero, il giudice potrà:

 

A – in generale, disporre “i provvedimenti più opportuni”;

 

B – in particolare, ovvero “in caso di gravi inadempienze”, o “di atti che comunque arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell’affidamento”:

– modificare i provvedimenti in vigore;

– ammonire il genitore inadempiente;

– disporre il risarcimento dei danni a carico di uno dei genitori nei confronti del minore;

– disporre il risarcimento dei danni a carico di uno dei genitori nei confronti dell’atro genitore;

– condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 75 ad un massimo di € 5.000 a favore della Cassa delle ammende.

 

In alcuni casi particolarmente gravi il giudice, ai sensi della norma richiamata, ha ritenuto di revocare l’affido condiviso e di disporre l’affido esclusivo.
 

 

E’ quanto è accaduto, ad esempio, anche con una recente ordinanza del Tribunale di Firenze: il giudice ha ritenuto provata una condotta della madre deliberatamente volta ad impedire i rapporti padre-figlio, e, quindi, ha revocato l’affido condiviso ed ha affidato il figlio esclusivamente al padre.

 


 

Lo Studio Legale Casciano-Guerrini ha la propria sede principale a Firenze, in Via del Gelsomino n. 3 e una sede secondaria, ove si riceve solo su appuntamento, a Greve in Chianti, località Panzano, Via de' Macelli 1.

 

Info e contatti degli Avvocati a Panzano – 0552335544.

 

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di Redazione

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