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sabato 20 Aprile 2024
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    Nuova ordinanza della Regione: tutto ciò che si può e non si può fare nel periodo natalizio

    Regolamenta gli spostamenti e rende valide le disposizioni regionali già emesse per la zona arancione e rossa. Ecco i principali dettagli

    FIRENZE – Il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani ha firmato una nuova ordinanza.

    Che regolamenta gli spostamenti e rende valide le disposizioni regionali già emesse per la zona arancione e rossa.

    Ecco i principali dettagli.

    In zona gialla (dal 7 gennaio).

    • Per i centri culturali, centri sociali e centri ricreativi è consentito, esclusivamente a favore dei rispettivi associati, effettuare la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, nonché fino alle ore 22 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle vicinanze;

    • Il rientro presso residenza, domicilio, abitazione è consentito solo per coloro che hanno sul territorio regionale il proprio medico di medicina generale o il pediatra di famiglia. Sono comunque consentiti i rientri motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, per motivi di salute o di studio.

    In zona arancione, da normativa nazionale (28, 29, 30 dicembre e 4 gennaio).

    • Consentiti gli spostamenti dalle 5 alle 22 all’interno del proprio comune salvo lavoro, necessità o motivi di salute;

    • É consentito raggiungere le seconde case all’interno della regione;

    • Sarà possibile uscire dai comuni sotto i 5000 abitanti entro un raggio di 30 km (esclusi i capoluoghi di provincia).

    • Sarà consentito effettuare una volta al giorno visite nelle abitazioni (parenti o amici) in tutta la regione per massimo due persone non conviventi, senza contare gli under 14, le persone disabili e non autosufficienti.

    Sono inoltre consentiti gli spostamenti:

    • In comuni limitrofi per prodotti necessari alle proprie esigenze o per maggiore convenienza economica;

    • In comuni limitrofi per usufruire, in caso di rapporto fiduciario consolidato, di attività e servizi alla persona (ad esempio parrucchieri, estetisti, carrozzieri)

    • Per andare a trovare i figli presso l’altro genitore;

    • Per la cura dei terreni e l’attività diretta alla produzione per autoconsumo;

    • Per accudire gli animali allevati.

    • È consentito svolgere:

    • Attività dei centri estetici;

    • Attività da parte degli esercizi di toelettatura degli animali;

    • Attività di controllo faunistico ai sensi dell’art 37 della LR 3/1994 e nel rispetto delle condizioni previste;

    • Attività venatoria nel comune di residenza, domicilio o abitazione, nell’ATC di residenza venatoria e negli appostamenti fissi autorizzati dalla Regione;

    • Attività di pesca sportiva e dilettantistica nella propria provincia di residenza, domicilio o abitazione in forma individuale.

    • Per i centri culturali, centri sociali e centri ricreativi è consentito, esclusivamente a favore dei rispettivi associati, effettuare la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle vicinanze.

    • Le attività motorie e di sport di base presso centri e circoli sportivi possono essere svolte all’aperto.

    • Il rientro presso residenza, domicilio, abitazione è consentito solo per coloro che hanno sul territorio regionale il proprio medico di medicina generale o il pediatra di famiglia. Sono comunque consentiti i rientri motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, per motivi di salute o di studio.

    In zona rossa, da normativa nazionale (24, 25, 26, 27, 31 dicembre e 1, 2, 3, 5, 6 gennaio).

    • Sarà consentito effettuare una volta al giorno visite nelle abitazioni (parenti o amici) all’interno della regione per massimo due persone non conviventi, senza contare gli under 14, le persone disabili e non autosufficienti.

    • É consentito raggiungere le seconde case all’interno della regione;

    • Per Capodanno divieto di spostamento dalle 22 del 31 Dicembre alle 7 del 1° Gennaio.

    • Sono inoltre consentiti gli spostamenti:

    • In comuni limitrofi per prodotti necessari alle proprie esigenze o per maggiore convenienza economica;

    • Per andare a trovare figli presso l’altro genitore;

    • Per coltivare il terreno per uso agricolo e l’attività diretta alla produzione per autoconsumo;

    • Per accudire gli animali allevati.

    • È consentito lo svolgimento dell’attività da parte degli esercizi di toelettatura degli animali.

    Tutti gli spostamenti devono essere autocertificati indicando tutti gli elementi necessari per la relativa verifica.

    @RIPRODUZIONE RISERVATA

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