La Legge di Stabilità del 2016 ha modificato il regime di pagamento del canone Rai stabilendo che l’addebito di quanto dovuto avvenga, ora, direttamente sulla bolletta elettrica del gestore di servizi elettrici con cui si è stipulato il relativo contratto.
Proprio al suo interno è presente la voce specifica, ovvero il canone che viene richiesto alle famiglie italiane una sola volta all’anno, prescindendo dal numero di case possedute e di apparecchi televisivi presenti all’interno delle abitazioni.
Una tassa non molto amata dai cittadini e spesso dibattuta; è possibile richiedere disdetta per il canone Rai? E cosa occorre farlo? Vediamo cosa preveda la normativa in materia di disdetta canone Rai.
Come fare per disdire il canone Rai
Non di rado si presenta la necessità di disdire il canone dovuto alla Rai per la ricezione dei suoi servizi. Ad esempio quando una abitazione è sostanzialmente disabitata, o se l’intestatario della bolletta sia deceduto.
In questi casi diventa necessario inviare la disdetta tramite autocertificazione o dichiarazione sostitutiva in atto notorio, intendendosi nel secondo caso la dichiarazione scritta con cui il titolare del contratto si assume la responsabilità del suo contenuto, online o per posta, inviando una raccomandata con ricevuta di ritorno.
Qual è il termine da rispettare?
La disdetta deve essere presentata entro il 31 gennaio dell’anno per il quale si intende esercitare il diritto. Nel caso in cui si vada oltre questa data, l’esonero sarà valido a partire dal 1° luglio dell’anno di riferimento. Va anche ricordato che la dichiarazione deve essere inviata anno dopo anno.
La dichiarazione sostitutiva
La dichiarazione sostituiva è la modalità di esenzione dal pagamento del canone che può essere effettuata tramite porta oppure online. In particolare, i canali consentiti sono:
1) l’applicazione online Agenzia delle Entrate, disponibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it, per accedere al quale occorre utilizzare le credenziali Entratel oppure Fisconline rilasciate dalla stessa Agenzia;
2) gli intermediari abilitati, ovvero il CAF, i commercialisti o i consulenti del lavoro;
3) la raccomandata all’Agenzia delle Entrate, con ricevuta di ritorno, al seguente indirizzo: Agenzia delle Entrate, Ufficio di Torino 1, S.A.T. – Sportello abbonamenti TV – Casella Postale 22 – 10121 Torino. Per la data di presentazione fa fede il timbro postale e all’autocertificazione occorre allegare la copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.
Quali sono i casi di esenzione del canone Rai
L’esenzione può essere richiesta nei seguenti casi:
– per le seconde case;
– per le utenze della luce intestate ad un diverso familiare;
– in caso di cessione o perdita del televisore (rottamazione, furto o incendio);
– per decesso del titolare dell’abbonamento;
– per motivi finanziari, ovvero un reddito, comprensivo di quello del coniuge, che non ecceda la quota di 6.713 euro annuali.
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