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martedì 10 Dicembre 2024
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    Muore e lascia debiti: come e in quale misura devono contribuire i parenti?

    L'avvocato risponde: Giacomo Guerrini ci spiega una tematica molto importante all'interno dei nuclei familiari

    Costituisce un dato di comune esperienza che quando una persona muore si apre la successione a favore del coniuge e dei parenti superstiti in base all’eventuale testamento oppure per legge, e che l’asse ereditario può ben comprendere non solo un attivo (denaro, titoli, crediti, beni immobili, …) ma anche delle passività (debiti di varia natura), e che queste ultime possono anche avere importo complessivo superiore all’attivo.

     

    Generalmente le persone a favore delle quali si apre la successione hanno una buona conoscenza della consistenza dell’attivo del defunto (o sono in grado di accertarla autonomamente e con facilità).

     

    Al contrario, spesso non hanno idea dell’esistenza ed dell’effettiva consistenza dei debiti, né sanno quali ricerche fare per approfondire tale aspetto che assume tanta più rilevanza quanto più il soggetto defunto si dedicava in vita ad attività suscettibili di generare cospicui debiti (si pensi in particolare all’attività di impresa).

     

    Come accertare quali e quanti debiti ha lasciato il defunto

     

    Chi volesse cercare di accertare quali e quanti debiti ha lasciato il defunto, a mero titolo esemplificativo, potrebbe:

     

    – fare una visura protesti alla Camera di Commercio;

     

    – fare una indagine in CRIF (che è un sistema di informazione sull’affidabilità creditizia) per verificare se ci sono finanziamenti in corso;

     

    – chiedere un estratto del ruolo esattoriale all’Agenzia delle Entrate;

     

    – cercare di acquisire informazioni presso l’Istituto bancario ove il defunto aveva aperto un conto corrente;

     

    – chiedere all’eventuale amministratore del Condominio ove il defunto aveva un immobile informazioni in ordine ad oneri dovuti e non ancora corrisposti;

     

    – verificare, nel caso in cui il defunto fosse imprenditore, se pende una procedura di fallimento, o altra procedura concorsuale, presso la Sezione Fallimentare del Tribunale competente.

     

    Nessuna indagine, tuttavia, potrà mai dare assoluta certezza in ordine all’esatto ammontare degli eventuali debiti, un certo margine di incertezza residuerà sempre.

     

    Nessun debito si trasmette finché non è intervenuta accettazione dell’eredità

     

    Perché si abbia una successione/trasmissione dei debiti non basta che si sia aperta la successione e dunque che sia intervenuta la morte del coniuge o parente, occorre anche che il coniuge o parente superstite abbia accettato l’eredità.

     

    Dunque, all’indomani della morte della persona cara, il coniuge o il parente superstite non sono tenuti sol per il fatto della morte a provvedere al pagamento dei debiti del de cuius.

     

    Perché una persona possa essere chiamata a rispondere dei debiti lasciati dal de cuius occorrono infatti due condizioni imprescindibili:

     

    1 – non deve trattarsi di legatario, bensì di chiamato all’eredità (la persona a cui il de cuius ha lasciato in legato a mezzo di un testamento uno o alcuni specifici beni non ha nulla da temere sotto il profilo in esame perché non riceve anche debiti, tant’è che per i beni oggetto di legato la successione non richiede alcuna accettazione da parte del legatario/ricevente; è solo la persona chiamata per testamento o per legge a diventare erede che rischia, accettando la qualità di erede, di rispondere pro quota dei debiti ereditari);

     

    2 – la persona chiamata all’eredità, per testamento o per legge, deve aver accettato l’eredità (così da ultimo, in base ad orientamento assolutamente pacifico e consolidato Cass. n. 19030 del 17 luglio 2018).

     

    Rischi connessi alla possibilità di un’accettazione tacita dell’eredità

     

    Occorre tuttavia prestare attenzione perché l’accettazione dell’eredità, oltre che per atto espresso e formale entro dieci anni dall’apertura della successione, può avvenire anche tacitamente, ovvero per fatti concludenti, da parte dei soggetti chiamati all’eredità che si trovino alla morte del de cuius nel possesso dei beni ereditari.

     

    E’ il caso assai frequente, ad esempio, in cui il coniuge e/o il parente superstite convivono con il de cuius al momento della sua morte nella casa che era di proprietà, in tutto o in parte, del medesimo de cuius. In questo caso, infatti, il coniuge e/o il parente superstite alla morte del proprio caro, oltre ad essere chiamati all’eredità, si trovano in possesso della casa che, in tutto o in parte, era di proprietà del defunto.

     

    Ebbene, in questi casi, i soggetti chiamati all’eredità devono stare molto attenti perché rischiano di essere considerati eredi a tutti gli effetti anche in assenza di una loro dichiarazione espressa di volontà:

     

    – se entro 3 mesi non procedono, tramite un notaio, a far redigere un inventario dei beni ereditari ed entro i successivi 40 giorni non provvedono ad una formale rinuncia all’eredità, oppure ad una accettazione dell’eredità con beneficio di inventario;

     

    – oppure, se pongono in essere con riferimento ai beni ereditari atti non meramente conservativi, ma bensì atti che solo un erede potrebbe porre in essere (a mero titolo di esempio costituiscono certamente accettazione tacita dell’eredità: la vendita di un bene del defunto, il prelievo di denaro appartenente al defunto, …).

     

    Sotto quest’ultimo aspetto si ritiene opportuno evidenziare, per la sua enorme rilevanza pratica, quando il pagamento di un debito del de cuius costituisce per la giurisprudenza una tacita accettazione dell’eredità.

     

    Se il soggetto chiamato all’eredità, per il pagamento del debito ereditario, utilizza denaro personale allora non sussiste accettazione tacita di eredità, se invece utilizza denaro lasciato dal defunto allora sussiste accettazione tacita di eredità (così, ex multis, Cass. 4320/2018, Cass. 14666/2012).

     

    Se il soggetto chiamato all’eredità, per il pagamento del debito ereditario, utilizza denaro presente su conto bancario cointestato con il defunto non sussiste accettazione tacita di eredità (Cass. n. 5071/2017).

     

    Non tutti i debiti si ereditano

     

    In linea di massima gli eredi rispondono, pro quota, dei debiti ereditari (ed in particolare dei cosiddetti pesi ereditari, ovvero di quei debiti che sorgono proprio in ragione della successione, quali le spese funerarie, le spese di divisione, le spese di inventario, …) nonché degli interessi maturati sull’importo capitale del debito in epoca successiva al decesso del de cuius.

     

    Sono debiti ereditari: “i debiti ed i pesi esistenti nel patrimonio del de cuius al momento della morte e quelli sorti in conseguenza della successione ereditaria, non anche i debiti venuti ad esistenza a causa della libera condotta degli eredi, i quali non adempiano obbligazioni che, sebbene derivino i propri presupposti remoti da atti o fatti riconducibili alla sfera patrimoniale del de cuius, siano sorte successivamente alla morte di lui, conseguendone in senso non giuridico, ma soltanto occasionale” (cfr. Cass. n. 8900/2013).

     

    Alcuni debiti, poi, anche assai rilevanti, non gravano sull’erede.

     

    A mero titolo esemplificativo, i debiti che non si trasmettono agli eredi, sono i seguenti:

     

    – le sanzioni pecuniarie, amministrative o penali, derivanti da infrazioni al codice della strada o alla normativa tributaria;

     

    – i debiti che derivano da giochi/scommesse perché non si fondano su una obbligazione giuridica in senso stretto bensì su una mera obbligazione naturale ex art. 1933 codice civile e quindi, in sostanza, perché non sono propriamente debiti;

     

    – i debiti derivanti dall’esecuzione di contratti di carattere strettamente personale quali ad esempio il versamento di una quota associativa, o quelli connessi alla partecipazione ad una società di persone;

     

    – l’obbligo di corrispondere un assegno di mantenimento al coniuge separato o divorziato (si trasmette però agli eredi l’eventuale debito accumulato in conseguenza dell’omessa illegittima contribuzione al mantenimento di un figlio).

     

    In che misura l’erede risponde dei debiti ereditari

     

    Ogni erede risponde dei debiti ereditari nei limiti della propria quota ereditaria e nessun creditore può agire contro di lui in misura eccedente detta quota.

     

    Con alcune rilevantissime eccezioni: con riferimento alle imposte sui redditi ed alle imposte di successione ogni erede è responsabile in solido verso il Fisco che dunque può agire per l’intero importo verso ciascun erede, salvo il diritto di quest’ultimo di agire poi in regresso verso gli altri eredi pro quota.

     

    Come porsi al riparo dai debiti ereditari

     

    Il chiamato all’eredità che sappia, o abbia fondato timore, di consistenti debiti ereditari può ricorrere a due diversi rimedi.

     

    Può limitarsi ad accettare con beneficio di inventario, in tal caso diventa erede ma evita di essere chiamato a rispondere dei debiti ereditari anche con i propri beni personali, ne risponderà dunque ma limitatamente ai beni ereditari ricevuti.

     

    Oppure può addirittura rinunciare all’eredità, in tal caso non assume proprio la qualità di erede e quindi non riceve nessuna posta attiva o passiva.

     

    Sia l’accettazione con beneficio di inventario che la rinuncia all’eredità non richiedono necessariamente l’intervento di un notaio, con i relativi costi, entrambe infatti possono essere poste in essere anche presso la Cancelleria del Tribunale competente con la sola spesa dell’imposta di registro (circa 200/300 euro), e di una marca da bollo da 16 euro.

     

    Lo Studio Legale Casciano-Guerrini ha la propria sede principale a Firenze, in Via del Gelsomino n. 3 e una sede secondaria, ove si riceve solo su appuntamento, a Greve in Chianti, località Panzano, Via de' Macelli 1.

     

    Info e contatti degli Avvocati a Panzano – 0552335544.

     

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    di Giacomo Guerrini

    © RIPRODUZIONE RISERVATA

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