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sabato 5 Ottobre 2024
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    A comunicarlo l’amministrazione comunale: “Segnale del nostro corretto operato”

    "Il Tribunale Amministrativo della Toscana ha respinto il ricorso con cui un gruppo di cittadini chiedeva la sospensione del provvedimento dell’amministrazione comunale sul progetto del nuovo insediamento residenziale a Pozzolatico (clicca qui per leggere l'articolo),  adottato, secondo i ricorrenti, in violazione del vincolo cimiteriale di legge".

     

    Lo comunicano, con soddisfazione, dal palazzo comunale di Impruneta: "Con questa decisione – proseguono – il Tar ha riconfermato, invece, la correttezza delle posizioni assunte dall'amministrazione che fin dall’inizio si è dichiarata convinta di aver seguito l’iter giusto e che ora non nasconde la piena soddisfazione nel veder riconosciute le proprie scelte e convinzioni".

     

    Poi si entra nello specifico: "Nel ricorso si contestava la decisione dell’amministrazione di realizzare un nuovo insediamento edilizio sulla collina di Pozzolatico entro una distanza dal cimitero della frazione che, secondo i ricorrenti, sarebbe stata in violazione della legge che vieta di costruire intorno ai cimiteri nuovi edifici entro il raggio di 200 metri dal perimetro dell’impianto cimiteriale. Nell’ordinanza che è stata depositata il 9 gennaio 2013, il Tar ricorda che l’amministrazione con precedenti provvedimenti ha ridotto la fascia di edificabilità relativamente al cimitero di Pozzolatico e che non viene fornita prova della sussistenza di un periculum in mora”.

     

    "In pratica – concludono dal Comune di Impruneta – il Tar non ha ritenuto accettabile il ricorso presentato sulla base di una delibera comunale del ’98 che ha dato seguito all’approvazione del progetto del nuovo insediamento. In tale delibera si provvedeva alla riduzione della distanza minima dai cimiteri che veniva stabilita in 100 metri per tutti i cimiteri, ad eccezione di quello di Tavarnuzze. Una riduzione che è stata decisa prima dell’introduzione delle nuove normative ed è poi quella che è rimasta nel Regolamento Urbanistico. Il Tar respingendo il ricorso ha quindi riconfermato la correttezza di quanto approvato dalla delibera comunale del ‘98".

    di Redazione

    © RIPRODUZIONE RISERVATA

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