Egr. Direttore,
ho letto sul Gazzettino dell’Ordinanza sulle urine dei cani. Per maggiore informazione ho scaricato l’Ordinanza 25/2023 e mi permetto alcune osservazioni.
L’ordinanza è valido solo fino a fine anno e poi?
Si legge:
“che ai sensi dell’art. 7 bis del D. Lgs.18/08/2000, n. 267, per le violazioni della presente ordinanza si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 25 euro ad un massimo di 500 euro;
che ai sensi dell’art. 16 della L. 24/11/1981, n. 689 è ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari a euro 50 oltre alle spese del procedimento”.
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Mi chiedo il senso di pagare una sanzione ridotta (sic) di 50 euro per una sanzione di 25 euro. E’ una nuova forma di incentivo 1×2?
L’Ordinanza dovrebbe valere per tutto il territorio comunale: anche in spazi non pavimentati (erbosi o agricoli)?
Mi porto la bottiglietta con l’acqua (mezzo litro? un litro? due litri?), la utilizzo per una occasione e proseguo con la bottiglia vuota sono sanzionabile?
Temo che molto sia lasciato alla discrezionalità dei controllori e questo non è un bene né per loro né per i cittadini.
Capisco le buone intenzioni del Sindaco, io non ho da proporre soluzioni ma questa non è una soluzione.
Sarei contento se lo stesso impegno fosse riversato dal Sindaco anche sul risanamento di strade piene di buche, come via Treggiaia (Romola) dopo i lunghissimi lavori primaverili-estivi, o di avvallamenti causati dalle radici dei pini come via 1° maggio (sempre a Romola).
Cordiali saluti.
Daniele Grechi
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