L’evoluzione dei costumi sociali, il calo demografico e l’attenzione sempre più forte da parte di una percentuale sempre più importante della popolazione verso la cura e la tutela degli animali, sta cambiando il modo in cui si fruisce degli spazi pubblici, e dando luogo a questioni sull’utilizzo delle aree destinate a scopo ludico e ricreativo.
Le discussioni più frequenti, ormai all’ordine del giorno, riguardano i parchi, e vedono contrapposti da un lato i genitori con figli piccoli, dall’altro i proprietari degli animali d’affezione.
Tralasciando le questioni di carattere civile o penale che possono sorgere in caso di episodi di aggressione da parte degli animali ai bambini (o viceversa), perchè fortunatamente rare e comunque disciplinate dalle norme penali generali o sul risarcimento del danno, è forse interessante soffermarsi sulle modalità di utilizzazione degli spazi.
Da un lato, i genitori attribuiscono spesso ai loro figli una sorta di “esclusiva” sul diritto alla frequentazione dei parchi e invocano un obbligo assoluto di rispetto da parte dei proprietari degli animali, dall’altro questi ultimi affermano che i loro amici debbano avere pieno diritto d’accesso ai luoghi pubblici e che nessuna regolamentazione può impedire loro la fruizione degli spazi comuni.
Alle questioni legate alla convivenza diretta, si aggiungono contrasti connessi al decoro e all’igiene pubblica, poichè si sostiene che non di rado nelle aree frequentate dagli animali residuino deiezioni non rimosse e tracce della marcatura del territorio in grado di sporcare ed arrecare danno alla salute di terzi.
La legge che disciplina a livello statale “la materia degli animali di affezione e la prevenzione del randagismo” è la n. 281 del 14 agosto 1991, ormai piuttosto datata, che non prevede regole generali di comportamento, ma è piuttosto diretta a cercare di intervenire sul fenomeno del randagismo. Ai nostri fini, dunque, non assume molta rilevanza.
La materia, però, è soggetta anche alla disciplina concorrente della Regione Toscana; a tale proposito, l’art. 4 dello Statuto Regionale al comma 1 lettera l), prevede che tra le finalità prioritarie perseguite dalla Regione, vi sia “il rispetto dell'equilibrio ecologico, la tutela dell'ambiente e del patrimonio naturale, la conservazione della biodiversità, la promozione della cultura del rispetto per gli animali”. L’art. 4 dello Statuto, è infatti espressamente richiamato dall’art. 1 della Legge regionale 20 ottobre 2009, n. 59, espressamente dedicata alla “tutela degli animali”.
A differenza della legge statale 281/91, la legge Regionale contiene molte disposizioni che regolano il comportamento degli animali degli spazi pubblici. Disposizioni che, ove conosciute e rispettate, eviterebbero molte delle polemiche inutili, spesso dettate da ignoranza e purtroppo da arroganza, che si leggono sui social network.
La disciplina della legge regionale riguarda i cani, che come è noto sono tra gli animali da compagnia e i più bisognosi di spazi all’aria aperta.
Le norme che regolamentano l’accesso dei cani nei luoghi pubblici, o aperti al pubblico sono contenute in un apposito capo della legge, il quarto, che disciplina in tre diversi articoli le singole fattispecie relative al comportamento.
Occorre innanzitutto premettere, che possono avere accesso a quasi tutte le aree pubbliche, poichè l’art. 19 comma consente loro, accompagnati dal proprietario o da altro detentore, di “fare ingresso in tutte le aree pubbliche e di uso pubblico, compresi i giardini, i parchi e le spiagge”.
In tali luoghi però, dispone espressamente la legge, “è obbligatorio l'uso del guinzaglio e della museruola qualora previsto dalle norme statali”. Il riferimento alla museruola può essere oggi ricondotto al disposto dell’art. 1 comma 3 lettera b) dell’ordinanza del Ministero della Salute del 6 agosto 2013, che obbliga il proprietario a portare con sè detto strumento di contenzione, e ad applicarlo solo “in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle autorità competenti”.
Da quanto sopra, appare superato il luogo comune secondo il quale i cani non potrebbero andare in spiaggia, se non nelle cosiddette “bau beach”, anche se, è bene ribadirlo, dovrebbero essere sempre assicurati al guinzaglio e il proprietario dovrebbe sempre portare con sè la museruola per usarla all’occorrenza.
Il principio della libertà d’accesso, incontra tuttavia, alcune restrizioni; l’art. 19 comma 2, ne vieta l’ingresso nelle “aree giochi per bambini, quando a tal fine sono chiaramente delimitate e segnalate con appositi cartelli di divieto e dotate di strumenti atti alla custodia dei cani all'esterno delle stesse.”
L’ingresso dei cani, è dunque vietato nelle aree destinate ai bambini, purchè le stesse siano delimitate e rechino espliciti cartelli con divieto d’ingresso.
Accanto alle norme che consentono l’ingresso, esistono altre disposizioni che lo spazio riservano. Per l’art. 20, possono essere individuati spazi destinati a cani, dotati di opportune attrezzature, cartelli e delimitazioni, “nell'ambito di giardini, parchi, spiagge ed altre aree destinate a verde pubblico”. In queste aree, ma solo in queste aree, “i cani possono muoversi, correre e giocare liberamente, senza guinzaglio e museruola, sotto la sorveglianza del responsabile, senza determinare danni alle piante o alle strutture presenti”.
La libertà d’accesso del cane, è consentita anche negli esercizi pubblici, in quelli commerciali e nei locali ed uffici aperti al pubblico. Per l’art. 21, l’accesso a detti luoghi, è infatti consentito, purchè i proprietari abbiano cura di usare sia guinzaglio che la museruola (ove prevista) e purchè gli stessi abbiano cura, dice la legge, “che i cani non sporchino e non creino disturbo o danno alcuno”.
La limitazione all’accesso degli animali, può essere consentita, ma solo ove il responsabile degli esercizi pubblici e commerciali, nonchè dei locali e degli uffici aperti al pubblico abbia in precedenza inviato apposita comunicazione al sindaco.
Affinchè il divieto abbia efficacia, occorre che la comunicazione sia esposta in maniera ben visibile all’ingresso del locale.
L’articolo 22, disciplina le norme igieniche da rispettare e prevede che il proprietario del cane, o colui al quale l’animale è affidato, debba avere con sè strumenti idonei alla rimozione delle deiezioni del cane, con obbligo di raccolta di quelle solide ”in tutti gli spazi pubblici”.
Una disciplina particolare, è prevista ove le deiezioni siano effettuate all’interno di locali; infatti la legge afferma, in modo del tutto condivisibile, che “il responsabile del cane ha l’obbligo di pulire e di risarcire gli eventuali danni”. La mancata pulizia, può costare cara, poichè a norma dell’art. 40 comma 1 lettera J della legge, “chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 22, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 80,00 a euro 480,00”.
Come si vede quindi, se un problema esiste, non è di carenza normativa, ma di rispetto reciproco e di educazione civica.
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