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venerdì 26 Aprile 2024
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    Cosa è successo all’assegno di divorzio? Facciamo il punto… dopo la Cassazione

    Cosa è successo all’assegno di divorzio?

    Per molti anni definire l’assegno di divorzio è stato, almeno in teoria, piuttosto semplice.

    Era, infatti, quella somma che il coniuge economicamente più forte doveva versare a quello economicamente più debole per consentirgli di mantenere lo stesso tenore di vita goduto durante il matrimonio.

    Ma questo, si verificava raramente.

    Era ed è purtroppo un dato di comune esperienza che la crisi di una famiglia è molto spesso anche crisi economica dei suoi componenti, e che occorra sostenere costi ed oneri maggiori per riorganizzare in modo autonomo la quotidianità a fronte di risorse che restano invariate.

    Difficoltà economiche o meno, la giurisprudenza era ferma nel ritenere che fosse dovuto un contributo di mantenimento ogni qual volta vi fosse uno squilibrio economico tra i coniugi che avrebbe comportato un peggioramento nella qualità della vita di quello più debole.

    Lo scorso anno, con una pronuncia che ha avuto una grande eco mediatica (Cass., sez I, sent. n. 11504/2017, cd sentenza Grilli), la corte di cassazione ha ribaltato questo consolidato orientamento ed ha individuato come applicabili i diversi criteri dell’autoresponsabilità e autosufficienza economica di ciascuno.

    Il diritto a percepire l’assegno ricorrerebbe, quindi, soltanto ove sia accertato che il richiedente non dispone, al momento della pronuncia, di un proprio reddito e non ha la capacità e la possibilità effettiva di lavoro, nè una stabile disponibilità di un’abitazione.

    Nel caso in cui, invece il coniuge sia economicamente indipendente o sia in grado di esserlo, nessuna importanza può avere nè l’eventuale squilibrio patrimoniale, nè le ragioni che lo hanno determinato.

    Questa pronuncia, che ha sollevato forti reazioni per le conseguenze dirompenti che sembrava destinata a produrre, è stata successivamente superata da un’altra pronuncia delle Sezioni Unite.

    La sentenza n. 18287/2018 ha specificato che l’indagine volta a stabilire se debba o meno essere riconosciuto l’assegno, non può essere limitata al fatto che il richiedente abbia o meno i mezzi per sostenersi o sia in grado di procurarseli.

    Infatti, deve tenere conto anche degli altri indicatori previsti dall’art. 5 della legge sul divorzio, al fine di verificare se la situazione economica dei coniugi al momento del divorzio dipenda, o meno, dalle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio.

    In pratica, se è vero che il contributo fornito alla conduzione della vita familiare è frutto di decisioni prese di comune accordo tra i coniugi, è anche vero che queste possono influire pesantemente su profilo economico e patrimoniale di ciascuno di essi dopo la fine dell’unione matrimoniale ed essere la causa di un grave squilibrio.

    In questo senso, quindi, non possono essere ignorati l’eventuale sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti in funzione dell’assunzione di un ruolo trainante all’interno della famiglia.

    Allo stesso modo, non può essere priva di importanza la durata del matrimonio, che costituisce un fattore di cruciale rilevanza nella valutazione del contributo di ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune e/o di quello dell’altro coniuge.

    Infine, devono essere considerate anche le effettive potenzialità professionali e reddituali di ciascuno alla conclusione della relazione matrimoniale, in relazione all’età del coniuge richiedente ed alla conformazione del mercato del lavoro.

    Le nuove sentenze, insomma, da un lato stabiliscono che non vi è un diritto a mantenere comunque e per sempre, il tenore di vita goduto durante il matrimonio a prescindere dalle proprie capacità e possibilità di essere autonomi, ma dall’altro dispongono che il diritto all’assegno, ed il suo ammontare, debbano essere ancorati ai principi costituzionali di pari dignità e di solidarietà, che permeano l’unione e restano fondamentali anche dopo lo scioglimento del vincolo.

    Attenzione, dunque, a non sottovalutare queste nuove regole per non incorrere in spiacevoli conseguenze.

    CHI SONO

    Sono avvocato iscritto all’albo di Firenze del 2003. Vivo da sempre nel comune di Impruneta: qui sono cresciuta e qui ho scelto di fare crescere la mia famiglia.

    Mi occupo per lavoro di diritto civile e per passione della vita del mio territorio. Un territorio che amo e che apprezzo in ogni sua sfaccettatura.

    La mia professione mi porta ad entrare in contatto con molte persone in momenti difficili delle loro vite.

    Con questa rubrica spero di poter dare delle semplici risposte su temi di attualità, che riguardano quello che accade nel territorio chiantigiano e non solo.

    Sarò a disposizione dei lettori qualora vogliano contattarmi: la mia mail è avv.silvia.mensi@gmail.com.

    © RIPRODUZIONE RISERVATA

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