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martedì 3 Dicembre 2024
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    Prenotazioni saltate a causa dell’emergenza Covid-19. Il rimborso di biglietti aerei e pacchetti vacanze

    Rimborso economico o con un buono? "Necessario garantire al viaggiatore che non sia potuto partire il diritto al rimborso in denaro del viaggio non goduto"

    A fronte dell’emergenza sanitaria legata al Covid-19, come tutti sappiamo, sono state varate molte misure di contenimento riguardanti divieti alla circolazione delle persone nonché limitazioni alle attività che potevano essere svolte.

    Tali provvedimenti hanno generato inevitabili ricadute sulla possibilità di usufruire di prestazioni già acquistate come ad esempio quelle relative a titoli di trasporto, prestazioni alberghiere, pacchetti turistici e così via.

    Ancora oggi, dopo la rimozione di molti divieti, può purtroppo essere necessario disdire alcune prenotazioni o può capitare di vedersi cancellare viaggi o partenze. Nasce quindi la questione relativa al diritto al rimborso.

    È dunque bene sapere che, ai sensi della L. 27/2020 che ha convertito il cosiddetto decreto CuraItalia, il consumatore che si trovi nell’impossibilità oggettiva di godere di una prestazione a causa dell’emergenza sanitaria, ha diritto ad ottenere il ristoro di quanto corrisposto

    In particolare, potranno avanzare domanda di rimborso coloro che sono stati “toccati” più o meno direttamente dal virus e quindi, le persone soggette a quarantena con vigilanza attiva, quelle destinatarie di un provvedimento di divieto di allontanamento da un’area di contagio ed ovviamente coloro che sono risultati positivi al Covid-19.

    Ne avranno diritto inoltre, tutti coloro che avevano programmato viaggi con partenza o arrivo in aree interessate dal contagio, quelli che avevano programmato la partecipazione a concorsi pubblici, eventi o manifestazioni, sportive, artistiche, musicali che sono state annullate o sospese dalle autorità competenti ed anche tutti coloro che erano diretti in altri Stati nei quali sia impedito o vietato lo sbarco, l’approdo o l’arrivo in ragione della situazione epidemiologica nazionale o locale.

    Le domande di rimborso variano, in base alla prestazione da cui si intende recedere.

    Se per esempio, non si può godere di un biglietto aereo o navale, sarà necessario comunicare che sussiste impedimento entro 30 giorni dalla cessazione delle situazioni che non hanno consentito la partenza, o dall’annullamento o sospensione del concorso pubblico, manifestazione o evento per cui si era acquistato il biglietto o, infine, dalla data prevista per la partenza qualora non sia possibile lo sbarco o l’approdo nel Paese di destinazione.

    Sarà poi necessario allegare il titolo di viaggio ed eventualmente la documentazione attestante la partecipazione alla manifestazione o evento per il quale era stato acquistato

    Se invece non si può usufruire di un pacchetto turistico, la comunicazione deve avvenire prima dell’inizio dello stesso o entro 30 giorni dalla cessazione delle situazioni che hanno impedito la partenza o, infine, dalla data prevista per la stessa se il viaggio aveva una destinazione per la quale è impedito lo sbarco o l’approdo all’estero.

    In questo caso è necessario allegare la documentazione relativa al contratto

    In ogni caso il vettore o l’operatore dovrà provvedere al rimborso nei 30 giorni successivi il ricevimento della richiesta.

    Potrà a sua discrezione, procedere al rimborso oppure all’emissione di un voucher di importo pari a quanto corrisposto dal consumatore. Nel caso di pacchetti di viaggio il tour operatori potrà anche emettere un buono di valore inferiore o superiore a quello non goduto salvo conguaglio.

    Questa discrezionalità è stata recentemente oggetto della Raccomandazione del 13 maggio scorso da parte della Commissione Europea nonché di una segnalazione da parte dell’Antitrust.

    L’istituzione europea e quella nazionale, infatti, hanno entrambe sottolineato come, sebbene l’offerta di un buono da parte dell’operatore appaia legittima ed anche in linea con la necessità di tutelare un settore in evidente difficoltà, sia comunque necessario garantire al viaggiatore che non sia potuto partire il diritto al rimborso in denaro del viaggio non goduto.

    CHI SONO

    Sono avvocato iscritto all’albo di Firenze del 2003. Vivo da sempre nel comune di Impruneta: qui sono cresciuta e qui ho scelto di fare crescere la mia famiglia.

    Mi occupo per lavoro di diritto civile e per passione della vita del mio territorio. Un territorio che amo e che apprezzo in ogni sua sfaccettatura.

    La mia professione mi porta ad entrare in contatto con molte persone in momenti difficili delle loro vite.

    Con questa rubrica spero di poter dare delle semplici risposte su temi di attualità, che riguardano quello che accade nel territorio chiantigiano e non solo.

    Sarò a disposizione dei lettori qualora vogliano contattarmi: la mia mail è avv.silvia.mensi@gmail.com.

    © RIPRODUZIONE RISERVATA 

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