A tutti è capitato di subire un evento fastidioso come il black out; in alcune casi, però, può diventare un evento che arreca danni ai beni collegati alla rete elettrica, che siano di imprese o di abitazioni private.
Ogni rete elettrica è costruita in modo da produrre il minore sbalzo possibile di tensione anche se, di fatto, la conformazione dell’impianto produce sempre piccole differenze di erogazione, quasi sempre innocue e difficilmente rilevabili, che possono produrre danni soltanto se ripetute nel tempo.
In altri casi, però, si assiste a veri e propri sbalzi di tensione, quando l’oscillazione supera una certa soglia (di solito l’1%, superando gli standard di tolleranza ed arrecando danni evidenti agli apparecchi collegati alla rete.
In casi purtroppo più gravi, l’interruzione può riguardare interi isolati o addirittura quartieri e divenire un “evento collettivo” che determina un forte mutamento degli standard di vita delle persone coinvolte.
Al temporaneo fastidio di non poter usufruire dell’energia, infatti, si aggiunge il danno di non poter utilizzare gli apparecchi delle nostre case, facendoci tornare indietro nel tempo, quando quelle comodità non esistevano.
Si pensi al danno che può derivare da una caldaia elettrica o un condizionatore che vengano bruciati da uno sbalzo imprevisto in un periodo invernale o estivo.
Anche se in caso di eventi complessi è possibile, ma non certo, che il distributore dell’energia si attivi autonomamente per verificare i danni, è opportuno, in primo luogo, cercare di documentare l’evento, chiedendo ad un tecnico specializzato di certificare lo stato dei fatti ed i danni subiti dagli apparecchi con una piccola relazione o un preventivo degli interventi da compiere per la riparazione.
Altri elementi di prova da acquisire senz’altro sono costituiti dalle foto degli apparecchi lesionati, Altrettanto importante è conservare gli oggetti guasti in caso di sostituzione o di riparazione, documentando la spesa sostenuta.
Documentati i danni, si dovrà inviare idonea richiesta di risarcimento il reclamo al gestore della rete, da ritenersi obbligato in via principale e al distributore, indicando nel modo più preciso possibile i dati dell’utenza, il giorno e l’ora in cui l’evento si è verificato e la più completa possibile indicazione dei danni subiti.
Per quanto attiene agli aspetti giuridici, va tenuto presente che potrebbe non essere responsabile del risarcimento la società con cui si è sottoscritto il contratto di vendita dell’energia, poiché la giurisprudenza prevalente ritiene che il danno non consegua alla semplice cessione del bene, ma derivi da errori di distribuzione della tensione.
Poiché il distributore non coincide con il venditore, è possibile che quest’ultimo si dichiari non obbligato al risarcimento.
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CHI SONO
Sono avvocato iscritto all’albo di Firenze del 2003. Vivo da sempre nel comune di Impruneta: qui sono cresciuta e qui ho scelto di fare crescere la mia famiglia.
Mi occupo per lavoro di diritto civile e per passione della vita del mio territorio. Un territorio che amo e che apprezzo in ogni sua sfaccettatura.
La mia professione mi porta ad entrare in contatto con molte persone in momenti difficili delle loro vite.
Con questa rubrica spero di poter dare delle semplici risposte su temi di attualità, che riguardano quello che accade nel territorio chiantigiano e non solo.
Sarò a disposizione dei lettori qualora vogliano contattarmi: la mia mail è avv.silvia.mensi@gmail.com.