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martedì 23 Aprile 2024
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    “Danno da vacanza rovinata”: quali diritti e come essere risarciti

    In questo periodo dell’anno in cui la maggior parte delle persone cerca le ferie ed il relax, le notizie di cronaca narrano non di rado, di inconvenienti e disservizi da parte degli operatori professionali che “rovinano” le vacanze ai turisti, mettendo a dura prova la pazienza di chi, dopo avere atteso per molti mesi un meritato riposo, si vede negato il diritto alla “tranquillità”.

     

    Il danno “da vacanza rovinata”, così definito dagli operatori pratici, ha caratteristiche del tutto particolari rispetto alle altre tipologie, poichè può sussistere anche quando si verifica una perita patrimoniale diretta a carico del turista.

     

    In altre parole, mentre di solito per avere il risarcimento di un danno occorre sia dimostrare di averlo subito sia essere in grado di quantificarlo, nel caso di una vacanza rovinata ove il “danno” non appare visivamente, ciò che occorre dimostrare – in linguaggio non tecnico – è il mancato rispetto delle “promesse” fatte dall’operatore al turista.

     

    Le molte norme vigenti, infatti, mirano a proteggere e a ristorare in caso di inadempimento lo stress e il turbamento psicologico che derivano dal mancato rispetto di quanto l’operatore professionale aveva garantito.

     

    Le ipotesi più frequenti riguardano la fornitura di servizi alberghieri non adeguati o la qualità delle sistemazioni di vitto e alloggio, dei trasferimenti e delle visite guidate nel caso di acquisto di un pacchetto turistico completo.

     

    Per risarcimento della “vacanza rovinata”, secondo l’interpretazione fornita dalla pronuncia della Corte di Giustizia UE del 12 marzo 2002, si intende non solo il diritto al ristoro dei danni materiali e patrimoniali subiti, ma anche e soprattutto, “il diritto al risarcimento del danno morale derivante dall'inadempimento o dalla cattiva esecuzione delle prestazioni fornite in occasione di un viaggio «tutto compreso»”.

     

    Per danno morale, semplificando, la Corte ha inteso il diritto al godimento del viaggio in tranquillità, senza stress e disagi derivanti dal mancato rispetto degli accordi.

     

    La materia, già disciplinata nel nostro ordinamento fin dal 1995, è attualmente regolata dal Codice del Turismo del 2011, che ha ulteriormente delimitato le modalità e le condizioni di tutela dei viaggiatori, adeguandole ai principi sopra indicati.

    © RIPRODUZIONE RISERVATA

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