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giovedì 28 Marzo 2024
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    Danni da ungulati: come funziona la richiesta di intervento degli agricoltori

    Nell’agricoltura, il problema dei danni alle colture cagionati dagli ungulati ha assunto negli ultimi tempi dimensioni molto vaste, tanto da costituire ormai un luogo comune e spingere gli agricoltori ad ironizzare sul fenomeno per non drammatizzarlo.

     

    I richiami goliardici sono sicuramente meritevoli, perchè possono servire a far riflettere la collettività sull’evidente portata dirompente di un fenomeno che vede ormai gli animali selvatici far parte in molti casi della fauna urbana.

     

    L’uso dell’ironia, è inoltre senz’altro utile perchè può servire anche ad evitare le frequenti contrapposizioni ideologiche che coinvolgono i sostenitori della caccia e gli animalisti.

     

    In concreto però, in assenza di interventi davvero idonei a ridurre il numero degli animali, non è con l’ironia o con le contrapposizioni ideologiche che si possono risolvere le problematiche.

     

    Nella Regione Toscana, un recente intervento legislativo, ha portato all’approvazione di un complesso sistema di controllo della fauna selvatica che prevede, in estrema sintesi, il monitoraggio delle specie considerate dannose per le colture e in caso di accertata dannosità, all’approvazione di  piani di Controllo della Fauna Selvatica, che in concreto si risolvono nel prelievo della fauna dannosa.

     

    I piani, sono attuati dalla Regione attraverso la gestione degli Ambiti territoriali di caccia, sotto il coordinamento del corpo di polizia provinciale.

     

    Ai piani di abbattimento straordinario, possono partecipare anche i proprietari o conduttori dei fondi nei quali si attuano i piani di abbattimento, le guardie forestali ed il personale di vigilanza dei comuni, purchè si tratti di soggetti in possesso di licenza di caccia.

     

     

    In ragione della vastità del fenomeno, dunque, i piani regionali prevedono una sorta di reclutamento straordinario di persone capaci di abbattere gli animali dannosi.

     

    Tali piani vengono attivati su base territoriale, anche a seguito di segnalazione e richiesta di intervento da parte degli agricoltori danneggiati.

     

    Un fatto forse meno noto ai non addetti ai lavori, ma che spinge ad una riflessione, è che gli agricoltori danneggiati, per espressa previsione della legge e dei successivi atti applicativi, possono chiedere un intervento di controllo con domanda diretta al competente ufficio, documentando la presenza di gravi danneggiamenti o di una situazione di danno potenziale, idoneo a compromettere il futuro raccolto.

     

    La richiesta di intervento, è subordinata alla dimostrazione dell’adozione preventiva da parte dell’agricoltore di forme di dissuasione e allontanamento incruenta nei confronti degli animali come l’uso di cannoncini a gas, strisce colorate, spaventapasseri, dissuasori acustici, olfattivi, o del gusto.

     

    Le domande di controllo, dunque, una volta pervenute debbono essere esaminate, ma che accade se a fronte di una richiesta non segua un adeguato intervento e l’agricoltore subisca o continui a subire danni da parte degli ungulati?

     

    La domanda di controllo spedita all’ufficio competente, quando risulti completa e comprensibile, determina un obbligo di attivazione che deve tenere conto della situazione concreta, stabilendo le priorità d’intervento e motivando eventuali decisioni di non provvedere nelle situazioni segnalate.

     

    Qualora dunque, a seguito di documentata richiesta che non sia seguita dall’adozione di adeguati provvedimenti o di precisa motivazione sul perchè i medesimi non possano essere adottati, potrebbe essere ipotizzata una responsabilità per omessa vigilanza da parte dell’Ufficio addetto al controllo con obbligo di risarcire il danno.

    © RIPRODUZIONE RISERVATA

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