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lunedì 16 Giugno 2025
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    Studio medico, ambulatorio e altre strutture: verso il superamento di una distinzione tradizionale

    Un cittadino che nel paese va dal “dottore”, cioè dal medico di base, ha sempre pensato di recarsi “all’ambulatorio”, cioè nel luogo ove egli lo riceve e lo cura dopo che ha fissato un appuntamento, o dopo che ha atteso il suo turno in base alla regola del “primo arriva, meglio alloggia”, assieme agli altri astanti.

     

    Le recenti riforme in materia sanitaria, che si stanno susseguendo a livello nazionale e regionale, cambieranno questo modo d’intendere la professione e il rapporto tra paziente e medico, creando nuove figure meno ancorate alla buona volontà e più attente alla cura integrata.

     

    La professione sanitaria, che non sia ospedaliera, viene esercitata principalmente in due strutture di base, spesso confuse dai pazienti, ma dalla chiara distinzione: lo Studio Medico e l’Ambulatorio.

     

    Lo Studio Medico, è il luogo ove il medico svolge la propria attività professionale, e al pari di quello di ogni altro professionista come ad esempio l’architetto, l’ingegnere o l’avvocato, acquista autonoma rilevanza giuridica nella misura in cui costituisce la sede di esercizio della sua attività professionale.

     

    In concreto, nello studio, il medico riceve pazienti, li visita, prescrive esami, formula pareri, e compie ogni altra attività intellettuale tipica della professione medica, senza alcun collegamento con l’esercizio di attività imprenditoriale.

     

    L’Ambulatorio Medico, è invece un complesso di beni organizzato autonomamente, all’interno del quale vengono praticate attività e metodiche collegate all’attività sanitaria, per loro natura complesse e non riconducibili alla mera attività professionale.

     

    Nell’ambulatorio medico, in concreto, si praticano esami diagnostici, visite con apparecchi strumentali e si somministrano cure. Poichè l’organizzazione imprenditoriale prevale rispetto a quella professionale del singolo sanitario, l’ambulatorio è considerato una struttura, soggetta ad autorizzazione, al cui interno occorra la presenza di un direttore sanitario.

     

    Altra caratteristica dell’Ambulatorio Medico riguarda la struttura aziendale, che è aperta, spersonalizzata ed organizzata imprenditorialmente in vista dell'affluenza di un pubblico indeterminato, in cui prevale l'aspetto organizzativo su quello professionale (così Consiglio di Stato, sez. V, 20/12/2013,  n. 6136)

     

    Il paziente che si reca dal “dottore” del paese, non si reca dunque nell’ambulatorio, ma nello studio; si reca invece all’ambulatorio, pubblico o privato, quando deve farsi “gli esami”.

     

    La linea di distinzione tra Studio Medico ed Ambulatorio, non sempre semplice ma ormai consolidata, pare tuttavia destinata a cambiare a breve.

     

    Le recenti riforme che a partire dalla c.d. Legge Balduzzi (l. n. 189/2012) stanno profondamente cambiando il sistema sanitario nazionale, mirano ad introdurre gradualmente ma obbligatoriamente, diverse strutture sanitarie che faranno assumere nuove forme ai luoghi di ricevimento dei pazienti e ad assimilare sempre più, lo studio medico all’ambulatorio.

     

    Al vecchio Studio medico, dovranno sostituirsi le c.d. “AFT” (Aggregazioni Funzionali Territoriali). In concreto, ferma restando la scelta del singolo medico da parte del cittadino, l’esercizio della professione dovrà avvenire in modo condiviso da più professionisti entro il limite dei 30.000 abitanti, e oltre a garantire l’assistenza di base già oggi fornita, dovrà porsi come struttura di riferimento di base.

     

    Ai compiti tradizionali del medico, pertanto, si aggiungerà un generale principio di continuità nella cura degli assistiti, che potrà tradursi nell’assistenza anche domiciliare ai malati cronici, assieme a una forte attenzione verso la prevenzione.

     

    Altro compito regolamentato, riguarderà la c.d. “diagnostica di primo livello”, cioè la cura attraverso esami semplici, che potrà essere attuata anche utilizzando le professionalità dei medici che ne fanno parte.

     

    In concreto, per questioni semplici, ma solo per questioni semplici e di facile risoluzione, ci si potrà recare all’AFT invece che al Pronto Soccorso.

     

    Per chi volesse approfondire, oltre alla già citata legge 189/2012 (cosidetta riforma Balduzzi), è consigliabile l’esame del c.d. patto della salute 2014 -2016, nonchè delle normative di recepimento della Regione Toscana.

    © RIPRODUZIONE RISERVATA

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