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lunedì 16 Giugno 2025
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    Il vino, fra poesia e… norme legali sempre più complesse

    Il Chianti deve la sua fama nel mondo alla dolcezza del suo territorio, e al modo con il quale l’uomo, secolo dopo secolo, lo ha coltivato.

     

    Se oggi il Chianti è ancora terra di bellezza assoluta, ciò si deve all’attenzione con cui l’uomo si è occupato della sua terra e della sua conservazione, con o senza leggi, e non è un caso che l’amore per la natura e per l’ambiente, abbia consentito di fare a meno di regole per secoli.

     

    Se è vero che nessun piano regolatore ha mai detto come avrebbe dovuto essere edificata San Gimignano, è altrettanto vero che nessun piano regolatore sarebbe mai riuscito a farla così meravigliosa.

     

    Se è vero che il territorio del Chianti è così bello per l’ambiente agricolo coltivato che lo circonda, è altrettanto vero che nessun proprietario terriero ha mai pensato alla coltivazione di una vigna o alla piantagione degli olivi per la loro bellezza.

     

    Nel Chianti, ciò che è utile è anche bello.

     

    Ma i tempi cambiano, e con la diffusione dei consumi è sorta la necessità di regolare anche gli aspetti più pratici e meno ameni dei prodotti della terra di cui il Chianti è ricco.

     

    Ecco perchè, proporre al lettore una sintetica guida agli aspetti giuridici del più nobile frutto della terra chiantigiana.

     

    Le regole generali che riguardano le modalità di produzione, sono contenute in disposizioni comunitarie, di solito regolamenti, che disciplinano in via generale la classificazione e le modalità di commercializzazione dei prodotti suddividendo le aree di intervento in specifiche materie, di scarso interesse per il consumatore.

     

    Numerose disposizioni, disciplinano talvolta anche troppo nel dettaglio, il percorso della filiera produttiva dalla varietà delle viti e l’area delle superfici coltivate, ai trattamenti da riservare alle piante o di natura enologica, fino a disciplinare i le modalità di immissione al consumo, o gli organismi di controllo.

     

    Il legislatore nazionale, inoltre ha un autonomo potere legislativo in materia alimentare che si affianca alla legislazione europea, e mira a proteggere la qualità del prodotto offerto al consumatore finale.

     

    Alle regole generali si affiancano i cosiddetti disciplinari, cioè le regole comuni fissate da più produttori facenti capo ad un territorio, che regolano le modalità di produzione e le caratteristiche del prodotto in base alla zona, al tipo di vitigno, o alle pratiche viticole. Il rispetto del disciplinare, consente di classificare il vino con il luogo d’origine e attribuirgli il caratteristico nome (ad esempio Chianti).

     

    La classificazione del vino, rispetta innanzitutto la classificazione europea, che distingue in base alla qualità tra la Denominazione di Origine Protetta (DOP)  e l’indicazione  Geografica Protetta (IGP).

     

    All’interno della DOP, si distingue in Italia, tra vini di Denominazione e origine controllata e garantita (DOCG) e denominazione di origine controllata (DOC). Seguono poi in ordine gerarchico, i già indicati vini provenienti da Indicazioni Geografiche Protette (IGP), e i Vini Comuni.

     

    La disposizione normativa nazionale più importante, è il D.lgs n. 61 dell'8-4-2010 “Tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88." (GU n. 96 del 26-4-2010)"

     

    Ma come si può scegliere un buon Chianti?

     

    Se non si conosce il produttore, e non si sono avute notizie attraverso la pubblicità, diretta o indiretta, l’unico modo è fare la massima attenzione all'etichetta.

     

    Più un vino apparirà etichettato, più potremo avere notizie sul processo produttivo, più potremo comprendere, da consumatori, se soddisfi o meno le nostre necessità.

     

    L’etichetta, ha contenuti obbligatori o facoltativi, che sono diversi, a seconda che i vini siano DOP, IGP, o senza denominazione di origine.

     

    I contenuti obbligatori per le etichette sui  vini DOP o IGP, riguardano innanzitutto il nome del vino, che deve essere seguito dall'espressione "Denominazione di origine protetta" o "Indicazione geografica protetta", per esteso o in sigla (DOC, DOCG, IGT).

     

    L’etichetta deve inoltre indicare la gradazione, l’origine e la provenienza delle uve e il nome completo dell’Azienda che si occupa dell’imbottigliamento. Deve essere poi indicato il lotto cui appartiene il prodotto, e la quantità contenuta nella bottiglia Altra indicazione obbligatoria, riguarda gli allergeni, e per gli spumanti, l’entità del tenore zuccherino.

     

    Per i vini privi di denominazione di origine, non deve essere indicata la denominazione, ma deve essere aggiunta, ove esistente, l’indicazione completa dell’Azienda che ha provveduto all’importazione.

     

    Anche i contenuti facoltativi si distinguono tra vini DOP e IGT e vini privi di classificazione,

     

    Per i primi, sarà importante controllare, oltre al tipo di prodotto, eventuali riferimenti ad altri operatori coinvolti nella filiera produttiva.

     

    Termini di charme tipici del Chianti come Abbazia, Castello, Rocca, Villa, o altro, possono essere attribuiti all’etichetta solo se tutte le operazioni di vinificazione si verifichino all’interno dell’Azienda. Allo stesso modo, può essere indicata la varietà delle uve e l’annata della produzione, solo se entrambe compongano il vino per almeno l’85% del prodotto totale.

     

    Utili per l’individuazione della qualità del vino, sono le indicazioni relative al metodo di produzione o di invecchiamento (ad esempio Gran Selezione, Riserva, Superiore, Novello), il riferimento al disciplinare in uso e al metodo di produzione (fermentato, governato, invecchiato in Barrique piuttosto che in botte tradizionale o in orci di cotto).

     

    Sono inoltre facoltativi, ma significativi i loghi comunitari della DOP/IGP, degli allergeni.

     

    Sono infine possibili e molto utili a capire la qualità del prodotto di nicchia, ulteriori relative a zone di produzione più piccole della DOP/IGP (ad es. Chianti geografico). L’indicazione è possibile però solo se almeno l’85% delle uve provenga da tali zone.

     

    Per i vini privi di denominazione di origine, i contenuti facoltativi dell’etichetta sono più poveri, ma potranno comunque essere utili.

     

    Si potranno infatti riscontrare riferimenti al nome e a produttori intermedi che siano parte della filiera, così come si potrà individuare l’annata delle uve se almeno l’85% provenga dalla medesima.

     

    Non è ammessa l’indicazione territoriale, ma sarà consentita l’indicazione del tipo di uva impiegata. Unico logo comunitario ammesso è quello relativo alla presenza di allergeni

     

    Insomma, se produrre il vino è un arte, altrettanto è sceglierlo…

     

    © RIPRODUZIONE RISERVATA

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