"Un tiro mancino per il Comune di Impruneta": i Verdi per Impruneta definiscono così l’ordinanza emessa dal Tar della Toscana sulla prevista realizzazione delle nuove edificazioni a Pozzolatico, ed al conseguente ricorso presentato dal comitato di abitanti della frazione imprunetina (clicca qui per leggere l'articolo).
"Infatti – spiegano I verdi imprunetini – diversamente da quanto scritto nel pomposo comunicato stampa emesso dal Comune di Impruneta, quella del Tar è stata solo la pronuncia di non accoglimento della richiesta di sospensiva dell’efficacia del provvedimento del Comune (l'approvazione del Regolamento Urbanistico) che prevedeva tale intervento, in contrasto col “vincolo cimiteriale” di non edificabilità, stabilito dalle norme nazionali, nel raggio dei 200 metri dal camposanto. Il Tar valuterà infatti il ricorso principale solo nella successiva pronuncia nel merito di tale ricorso".
"Praticamente – proseguono – il Tar ha, per adesso, rimesso la patata bollente nelle mani del Comune, che si trova a poter scegliere tra due possibili opzioni: può rinviare ogni ulteriore atto amministrativo che consenta l’avvio dell’edificazione di Pozzolatico fino alla pronuncia nel merito sul ricorso da parte del Tar (che potrà avvenire magari tra 2 o 3 anni), applicando quindi di fatto una “auto-sospensione” dell’intervento. Come peraltro ha già fatto in un caso analogo nella frazione dell’Ugolino, dove un’altra edificazione contestata dagli abitanti è stata “congelata” fino alla definitiva pronuncia da parte del Tar. Oppure può arrischiarsi nel rilascio della concessione edilizia, salvo che, se poi il Tar accogliesse le ragioni del ricorso del comitato di Pozzolatico, l’intera area dovrebbe essere ripristinata come in origine, con tanto di vigneti e oliveti".
"Una possibilità peraltro non remota – concludono – viste le costanti pronunce giurisprudenziali, molte anche dello stesso Tar della Toscana, riguardo al fatto che la distanza dei 200 metri di “vincolo cimiteriale” può essere derogata in due sole ipotesi: la costruzione di nuovi cimiteri o ampliamento di quelli esistenti ad una distanza inferiore a 200 metri, purché non oltre il limite di 50 metri; l’esecuzione di un opera pubblica o attuazione di un intervento urbanistico. In merito a questa seconda ipotesi la Suprema Corte ha stabilito che la locuzione “attuazione di un intervento urbanistico” non può essere interpretata estensivamente fino a ricomprendervi anche l’edilizia residenziale privata (Corte di Cassazione Penale, sez. III, 26/2/2009, sentenza n. 8626)".
di Redazione
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