Il tributo di bonifica è nuovamente scaricabile dalle tasse! A renderlo noto una circolare dell’ANBI (Associazione Nazionale dei Consorzi di Bonifica) che prende atto di una recente risoluzione dell’Agenzia dell’Entrate di orientamento completamente opposto rispetto al passato.
Già nell’aprile di quest’anno, nel fornire ai consorziati assistenza alla compilazione del Modello 730 e dell’Unico 2013, i CAF avevano rilevato che i contributi di bonifica e di miglioramento fondiario non erano più deducibili dal reddito complessivo ai fini IRPEF.
In particolare i CAF avevano precisato che l’IMU ha sostituito l’IRPEF e le relative addizionali per la componente immobiliare, con la conseguenza che dai redditi degli immobili soggetti ad IMU, in quanto non concorrono più alla formazione del reddito complessivo imponibile ai fini IRPEF, non sarebbe stato più possibile dedurre i contributi di bonifica.
Di seguito orientamento sfavorevole al contribuente aveva tenuto conto la circolare n. 12 del 22 aprile 2013 dell’ANBI (Associazione Nazionale dei Consorzi di Bonifica) che invitava i singoli Consorzi ad informare correttamente sul venir meno di questa possibilità di recuperare parte di quanto speso per la difesa del suolo.
Passati i mesi e chiuse gran parte delle dichiarazioni dei redditi, l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 44/E del 4 luglio 2013 ha chiarito che anche i contributi imposti dai Consorzi di bonifica sugli immobili, soggetti a IMU, non affittati o non locati, sono deducibili dal reddito complessivo atteso, fra l’altro, che l’IMU sostitutiva dell’IRPEF non è deducibile dall’IRPEF e quindi non è ipotizzata una deduzione indiretta dei contributi dovuti ai Consorzi. Con una nuova circolare l’ANBI rileva il nuovo indirizzo ben più favorevole ai consorziati-contribuenti.
“Questo nuovo orientamento, considerato il superamento delle principali scadenze fiscali per la gran parte dei contribuenti, giunge purtroppo assai tardivo – commenta il Commissario Straordinario del Consorzio di Bonifica della Toscana Centrale, Mauro Cresti – e tuttavia serve a riaffermare pienamente pro futuro la deducibilità dei contributi dovuti obbligatoriamente ai Consorzi, prevista dall’art. 10 comma 1 lett. a) del TUIR, così come auspicato da questo e da tutti i Consorzi di bonifica”.
di Redazione
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