In un precedente post pubblicato il 31 marzo scorso avevo dato informazioni sullo stato della legislazione e sull’obbligatorietà, vigente ma non sanzionata, della somministrazione di vaccini idonei a prevenire l’insorgenza di note malattie virali.
L’esposizione degli elementi essenziali che disciplinano la normativa in materia e l’indicazione che – nonostante la disapplicazione nella pratica – le norme continuavano ad avere efficacia precettiva, aveva portato molti interventi dei lettori, diretti a chiedere spiegazioni sul funzionamento e sull’obbligatorietà “effettiva” delle norme.
Nel riportarmi a quanto già esposto, e nel ribadire che esistono leggi dello stato che tuttora impongono la vaccinazione diretta a prevenire alcune patologie, vorrei ampliare l’oggetto dell’argomento e segnalare alcuni nuovi elementi che nel frattempo sono emersi alla luce di alcune pronunce giurisdizionali e della presa di posizione dei medici in riferimento allo stato attuale delle conoscenze scientifiche.
Preciso che l’esposizione non ha alcun intento politico, ma unicamente lo scopo di divulgare informazioni non sempre note ad un pubblico non addetto ai lavori.
Con la sentenza n. 12427/2016 della Sezione Lavoro della Corte di Cassazione, è stato confermata l’esclusione del diritto al risarcimento del danno richiesto da un giovane affetto da autismo, che tramite il suo rappresentante legale ha sostenuto l’esistenza di un “nesso causale”, tra la malattia e la vaccinazione contro morbillo, rosolia e parotite a cui era stato sottoposto durante l’infanzia.
Per nesso causale s’intende un rapporto di causa – effetto, cioè che la somministrazione del vaccino abbia determinato l’insorgere della malattia.
In concreto, la madre del malato, in qualità di sua rappresentante legale, ha affermato che l’autismo sarebbe sorto “dopo” la somministrazione del vaccino, e in ragione del fattore tempo, ha addebitato la responsabilità alla metodica praticata sul figlio.
La Cassazione, a conferma di precedenti e ripetute pronunce dei giudici di merito, ha evidenziato che non sussiste la prova di quanto affermato dalla madre.
L’esclusione del nesso causale, infatti, era stata accertata in precedenza da ben quattro medici utilizzati come consulenti nel giudizio di merito che non avevano reperito, nelle indagini eseguite, alcun elemento che potesse collegare l’insorgenza della malattia con l’avvenuta vaccinazione.
I consulenti medici, inoltre, tutti esperti nello studio dei disturbi del cosiddetto spettro autistico, godevano di credibilità scientifica che non era stata nè smentita nè messa in dubbio per mezzo di elementi concreti.
Per questo motivo, la richiesta di indennizzo proposta dalla madre in base alla legge n. 210 del 1992, che tutela le persone danneggiate in maniera “irreversibile” da trasfusioni, vaccinazioni obbligatorie ed emoderivati, non ha potuto trovare accoglimento.
Un altro documento che può avere valenza informativa, è la mozione approvata l’8 luglio 2016, all’unanimità, dalla Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, che ha evidenziato l’estrema pericolosità, per la salute pubblica ed individuale, delle campagne promosse dal c.d. fronte anti-vaccini.
Per la Federazione dei medici, le campagne anti-vaccino non tengono conto che la tutela della salute collettiva è strettamente collegata alla cosiddetta “immunità di gruppo” (o di gregge) e che la scelta individuale di non vaccinare i minori può avere gravissime ripercussioni sula salute individuale e collettiva.
La scelta di non vaccinare un figlio, sempre per la federazione dei medici, oltre a poter avere gravissime conseguenze sulla salute individuale del bambino, mette potenzialmente a rischio l’intera collettività.
In assenza di una vaccinazione capillare che si estenda alla maggior parte della popolazione, infatti, il virus può rompere la catena di immunità creata dall’antidoto, e diffondersi prendendo forza soprattutto nei soggetti meno dotati di difese immunitarie (1).
Per queste ragioni, ed in assenza di evidenza scientifica, la Federazione degli Ordini dei Medici ha evidenziato la rilevanza deontologica eventuali campagne contro le vaccinazioni promosse da medici, possono avere sul piano disciplinare.
Infatti, gli unici dati scientifici che possono portare un medico a sconsigliare la vaccinazione, debbono essere limitati, secondo quanto riferito, solo a casi specifici, “quali ad esempio alcuni stati di deficit immunitario”
Al contrario, “il consiglio di non vaccinarsi nelle restanti condizioni, in particolare se fornito al pubblico con qualsiasi mezzo, costituisce infrazione deontologica".
Allo stato attuale, proprio a Firenze, risulta in corso di svolgimento un procedimento disciplinare davanti all’Ordine dei medici, avente ad oggetto la possibile incolpazione, per violazione di doveri deontologici, di un medico che sostiene pubblicamente l’esistenza di un nesso causale tra vaccinazione e autismo (2).
Anche se non è dato sapere quale sarà l’esito del procedimento, così come non è dato sapere quali saranno le difese del professionista, la notizia appare di indubbio rilievo.
(1) Di seguito un estratto, in italiano, delle linee guida redatte dall’Organismo Mondiale della Sanità: clicca qui
“L'immunità di gregge descrive l'immunità che si ottiene quando la vaccinazione di una porzione della popolazione (il "branco") offre una protezione agli individui non protetti. La teoria dell'immunità di gregge propone che nelle malattie trasmissibili da un individuo ad un altro è difficile mantenere una catena di infezione quando un gran numero della popolazione è immune. Quindi, maggiore è la percentuale di individui immuni in una popolazione, più si riduce la probabilità che una persona suscettibile entrerà in contatto con un agente infettivo. Sia nella teoria che nella pratica, la malattia scompare di solito già prima del raggiungimento di una copertura vaccinale del 100%, questo si è visto con il vaiolo e si spera accadrà con la polio. La percentuale di individui immuni in una popolazione sopra la quale una malattia non può più persistere è la "soglia dell'immunità di gregge". Questa percentuale varia con la virulenza e la trasmissibilità di un determinato agenti infettivo, l'efficacia e la copertura complessiva del vaccino, la copertura vaccinale della popolazione a rischio e il parametro di contatto nella popolazione."
(2) Si veda tra le numerose notizie di stampa, questa
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