ROMA – Come sono gestiti i casi di positività da Covid-19 nel sistema scolastico?
Il DL 4 febbraio 2022 ha introdotto nuove regole, che entreranno in vigore da lunedì 7 febbraio.
Nella gestione dei contatti stretti con soggetti confermati positivi, ad esempio, cosa accade?
Scuola per l’infanzia e asili nido
Fino a quattro casi di positività accertati tra i bambini e gli alunni presenti nella sezione o gruppo classe, l’attività educativa e didattica prosegue per tutti in presenza con l’utilizzo di mascherine FFP2 da parte dei docenti e degli educatori fino al decimo giorno successivo al contatto con l’ultimo caso.
E’ obbligatorio effettuare un test antigenico rapido o molecolare se insorgono sintomi. In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato l’esito negativo è attestato tramite autocertificazione.
Con cinque o più casi di positività accertati nella stessa sezione o gruppo classe, si applica una sospensione delle relative attività per una durata di cinque giorni.
Scuola primaria
Fino a quattro casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe, l’attività didattica prosegue per tutti in presenza con l’utilizzo di mascherine FFP2 da parte dei docenti e degli alunni di età superiore ai sei anni, fino al decimo giorno successivo al contatto con l’ultimo caso.
E’ obbligatorio effettuare un test antigenico rapido o molecolare se insorgono sintomi In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato l’esito negativo e’ attestato tramite autocertificazione.
Con cinque o più casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe, per coloro che dimostrino di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni o dopo aver completato il ciclo vaccinale primario, oppure di avere effettuato la dose di richiamo ove prevista, l’attività didattica prosegue in presenza con l’utilizzo di mascherine FFP2 da parte dei docenti e degli alunni di età superiore ai sei anni fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto con l’ultimo caso.
Per chi abbia un’idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione, l’attività didattica prosegue in presenza con l’utilizzo delle mascherine FFP2 da parte dei docenti e degli alunni di età superiore ai sei anni fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto con l’ultimo caso su richiesta di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale.
Per gli altri alunni si applica la didattica digitale integrata per la durata di cinque giorni.
Scuole secondarie di primo e secondo grado
Con un caso tra gli alunni presenti in classe, l’attività didattica prosegue per tutti in presenza, con l’utilizzo di mascherine FFP2 da parte dei docenti e degli alunni fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto con il caso.
Con due o più casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe, per coloro che dimostrino di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni o dopo aver completato il ciclo vaccinale primario, oppure di avere effettuato la dose di richiamo, l’attività didattica prosegue in presenza con l’utilizzo di mascherine FFP2 da parte dei docenti e degli alunni fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto con l’ultimo caso.
Per chi abbia un’idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione, l’attività didattica prosegue in presenza con l’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto con l’ultimo soggetto confermato positivo al Covid-19, su richiesta di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale per i minori e degli alunni direttamente interessati se maggiorenni.
Per gli altri alunni si applica la didattica digitale integrata per la durata di cinque giorni.
Per tutti
Resta fermo, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°.
La prosecuzione della didattica in presenza in caso di positività accertate che consentono comunque la didattica in presenza, può essere controllata dalle istituzioni scolastiche mediante l’applicazione mobile per la verifica delle certificazioni verdi Covid-19.
Ai fini del calcolo dei casi confermati positivi al Covid-19 non è considerato il personale educativo e scolastico.
Un caso viene considerato non collegato ai precedenti se insorge dopo più di 5 giorni dal precedente.
Nei casi in cui si verifichino le condizioni per la sospensione dell’attività didattica, ai bambini e agli alunni della sezione, gruppo classe o classe si applica il regime sanitario di autosorveglianza, con esclusione dell’obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie fino a sei anni di età.
Agli alunni per i quali non sia applicabile il regime sanitario di autosorveglianza si applica la quarantena precauzionale della durata di cinque giorni, la cui cessazione consegue all’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare e con l’obbligo di indossare per i successivi cinque giorni la mascherina FFP2, se di età superiore a sei anni.
La riammissione in classe dei soggetti in regime di quarantena è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo.
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