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mercoledì 10 Settembre 2025
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    Separazione e divorzio: le novità legislative. Tempi più snelli

    La vita quotidiana ci insegna, purtroppo, che sono assai numerosi i casi in cui occorre affrontare la fine di un matrimonio.

     

    Si tratta certamente di momenti molto complessi, nei quali, oltre alle sofferenze ed alle difficoltà personali, è necessario fronteggiare anche problemi pratici legati alla necessità di raggiungere un nuovo assetto di vita e, non di rado, anche un nuovo assetto patrimoniale.

     

    La normativa in materia di separazione e divorzio è stata fino a poco tempo fa contenuta in norme assai risalenti nel tempo che prevedevano modalità piuttosto complesse e tempi molto lunghi per la definitiva risoluzione del vincolo.

     

    Sebbene l'impianto normativo non sia stato stravolto, il legislatore è recentemente intervenuto per dare risposta alle esigenze di maggiore speditezza e semplicità nelle procedure.

     

    Gli interventi normativi sono stati di due tipi: da un lato, con la legge n. 55 del 6 maggio 2015 si è scelto di ridurre il lasso di tempo necessario per ottenere lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili di quello concordatario, dall'altro, con la legge n. 162 del 10 novembre 2014, si sono introdotte due nuove procedure attraverso le quali è possibile ottenere la separazione personale, il c.d. divorzio o la modifica di precedenti provvedimenti o accordi.

     

    La legge 898/1970, istitutiva del divorzio, prevedeva che dopo la separazione fosse necessario il decorso di un periodo di tempo non inferiore a tre anni, perchè fosse possibile introdurre il giudizio che avrebbe portato alla risoluzione del vincolo.

     

    La legge 55/2015, ritenendo tale termine non più adeguato alle esigenze di vita, è intervenuta, abbreviandolo considerevolmente.

     

    L'art. 1 stabilisce che, quando la separazione si sia svolta in modo contenzioso, cioè a seguito di un giudizio in cui i coniugi hanno assunto posizioni contrapposte, lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili di quello concordatario possano essere richiesti una volta che sia trascorso il termine di 12 mesi dalla comparizione dei coniugi davanti al presidente del tribunale.

     

    Il termine è invece di 6 mesi, quando la separazione è stata consensuale, cioè quando i coniugi si siano presentati davanti al giudice chiedendo l'approvazione di un accordo già raggiunto, o abbiano stipulato la convenzione con l'assistenza degli avvocati di cui parlerò di seguito.

     

    In concreto, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'autorità giudiziaria, è adesso possibile ottenere un provvedimento che intervenga sul vincolo matrimoniale anche attraverso modalità più snelle e tempi assai più brevi grazie all'assistenza dei difensori.

     

    Inoltre, secondo quanto previsto dall'art. 12 l. 162/2014, i coniugi possono adesso ottenere la separazione personale, il divorzio o la modifica delle condizioni inserite in precedenti provvedimenti, anche rendendo una dichiarazione al sindaco del Comune in cui si sono sposati o di quello in cui almeno uno di essi è residente.

     

    Il primo cittadino, nella veste di Ufficiale di Stato Civile ha il potere di formare atti che tengano luogo dei provvedimenti di separazione o divorzio e di disporne l'iscrizione nei registri dello Stato Civile.

     

    Coloro che sono intenzionati ad utilizzare questa procedura possono comparire personalmente, anche senza assistenza legale, davanti al sindaco o ad un suo delegato per esprimere la volontà di separarsi o divorziare nelle semplici forme già previste per le dichiarazioni sostitutive dell'atto notorio.

     

    Il pubblico ufficiale, in questo caso, redige un accordo di separazione o divorzio che viene sottoscritto da lui stesso e dagli interessati e li invita a presentarsi nuovamente dopo almeno 30 giorni per confermare la loro volontà.

     

    Ove ciò avvenga, procede all'iscrizione nei pubblici registri e l'accordo acquista piena efficacia.

     

    Questa procedura certamente rapida e snella, è però utilizzabile solo in presenza di ben precise condizioni.

     

    È infatti necessario l'accordo delle parti, l'assenza di figli minori, incapaci o non economicamente autosufficienti e l'assenza di “patti di trasferimento patrimoniale”.

     

    Se, come spesso accade, la separazione o il divorzio devono anche regolare i rapporti economici tra i coniugi, lo strumento fin qui illustrato non potrà essere utilizzato.

     

    Sarà, tuttavia, possibile ricorrere ad una seconda innovazione introdotta dalla l. 162/2014.

     

    L'art. 6, infatti, consente una soluzione non contenziosa delle crisi matrimoniali anche in presenza di figli minori o non autosufficienti e nel caso in cui sia necessario risolvere questioni relative al trasferimento di beni, al contributo per il mantenimento del coniuge debole o dei figli ed in tutti gli altri casi in cui si debba intervenire sull'assetto patrimoniale della famiglia.

     

    Anche questa seconda modalità è riservata a coloro che sono concordi nel richiedere la separazione, lo scioglimento del matrimonio o la modifica delle condizioni  precedentemente previste, ma non si svolge davanti ad un pubblico ufficiale e prevede un controllo successivo.

     

    I coniugi, assistiti ciascuno da un avvocato di propria fiducia, possono stipulare una “convenzione di negoziazione assistita” per giungere ad un accordo che affermi la loro volontà di risolvere il vincolo e ne stabilisca le condizioni.

     

    Raggiunto l'accordo di separazione o divorzio, il documento contenente le pattuizioni, sottoscritto dai coniugi e dai loro legali, deve essere trasmesso al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente il quale procede ad un controllo teso ad verificare l'esistenza di requisiti diversi  nel caso siano o meno presenti figli minori o non autosufficienti.

     

    Ove non ve ne siano, la Procura della Repubblica, accertato che non vi siano irregolarità, comunica agli avvocati il nullaosta e li autorizza a procedere alla richiesta d'iscrizione della convenzione nei pubblici registri.

     

    Quando invece dall'unione siano nati figli, il Procuratore deve verificare che le pattuizioni non solo siano prive di irregolarità, ma anche conformi alle esigenze dell'intera famiglia, e solo se l'indagine ha dato esito positivo, rilascia la sua autorizzazione.

     

    Se la Procura della Repubblica ritiene l'accordo inidoneo, trasmette tutta la documentazione in suo possesso al Presidente del tribunale che deve convocare le parti davanti a sè entro trenta giorni dalla ricezione.

     

    Entrambe le procedure sopra illustrate consentono di ottenere la separazione personale, lo scioglimento del matrimonio o la modifica di precedenti condizioni o accordi, in tempi assai più rapidi di quelli attualmente necessari per ottenere una pronuncia dall'autorità giudiziaria, perchè raramente richiedono più di trenta giorni dal deposito dell'accordo raggiunto in sede di negoziazione assistita presso la Procura della Repubblica o dalla ricezione delle dichiarazioni concordi davanti all'ufficiale di stato civile.  

     

    Se quindi non è possibile eliminare la sofferenza dovuta alla fine di un matrimonio, è ora possibile almeno alleviare quella conseguente alle difficoltà pratiche ed ai tempi necessari per la risoluzione del vincolo.

    © RIPRODUZIONE RISERVATA

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