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sabato 1 Novembre 2025
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    Incidenti stradali e risarcimento, qualche consiglio tra regole complesse

    Il primo febbraio 2016, è trascorso il nono anno dall’entrata in vigore di un nuovo procedimento, che si applica a chi ha subito, in conseguenza di un incidente stradale, solo danni al veicolo o lesioni personali di minore rilevanza.

     

    Il sistema, noto come “indennizzo o risarcimento diretto”, è solitamente gestito direttamente dall’assicuratore, ed è stato introdotto, sia per rendere più veloce il procedimento di liquidazione a vantaggio del danneggiato, sia per ridurre i costi a carico delle assicurazioni, con successivo vantaggio anche per la collettività.

     

    La grande novità, spesso non percepita, è costituita dalle modalità di rimborso, che viene chiesto direttamente alla propria compagnia assicurativa e non a quella del responsabile del sinistro.

     

    In concreto, l’assicurazione che risarcisce, non è più quella di colui che ha arrecato il danno, ma quella del veicolo del danneggiato.

     

    Il sistema, è costituito da una complessa modalità di anticipo dei costi per conto dell'impresa del danneggiante e successivo rimborso, che l’utente non percepisce, poichè avviene a sua insaputa con un rendiconto periodico, secondo regole stabilite da una Convenzione tra Assicuratori per il Risarcimento Diretto (c.d. CARD).

     

    Con riferimento alla pratica quotidiana, ciò che rileva riguarda le condizioni di applicabilità.

     

    Non tutti i danni subiti in un incidente stradale, infatti, possono essere risarciti con la procedura di risarcimento diretto, ma solo quelli che riguardano un urto tra due veicoli italiani, identificati e regolarmente assicurati con compagnie che abbiano aderito alla convenzione CARD.

     

    Il sistema, esclude dunque dal risarcimento gli incidenti senza urto, cioè quelli che derivano da manovre pericolose che hanno arrecato turbativa alla circolazione.

     

    Sono inoltre esclusi, i sinistri in cui sono coinvolti più di due veicoli, come nel caso di un tamponamento multiplo, i sinistri avvenuti con un veicolo straniero, sempre più frequenti nella pratica quotidiana, e quelli tra un veicolo assicurato ed un ciclomotore che non sia munito della c.d. “nuova targa”, ormai sempre più rari.

     

    Oltre a limiti che riguardano il tipo di sinistro stradale, il risarcimento diretto trova confini anche in riferimento alla tipologia dei danni risarcibili.

     

    Il procedimento, garantisce infatti il risarcimento dei danni subiti dal veicolo assicurato, dalle cose trasportate appartenenti al proprietario o al conducente, e il risarcimento dei danni alla persona che abbiano determinato lesioni di lieve entità subite dal conducente.

     

    Dalla lettura di quanto sopra, si può comprendere che molte fattispecie sono state escluse, come ad esempio il danno subito dal trasportato, che è regolato da disposizioni a sè stanti, o quello subito da un ciclista o da un pedone, che è escluso dalla procedura di risarcimento diretto perchè non vede coinvolti due veicoli.

     

    Sono inoltre esclusi i danni che hanno determinato la morte e le cosiddette lesioni macropermanenti, cioè i danni alla vita di relazione con postumi permanenti superiori a dieci punti percentuali, che comportano gravi ripercussioni sulla quotidianità del danneggiato.

     

    Il risarcimento diretto, infatti, è limitato alle lesioni micro permanenti, cioè a quei danni che incidono sulla vita futura in modo non determinante e si risolvono in un’invalidità inferiore o uguale al 9%.

     

    In concreto, può definirsi lesione macropermanente quella che determina gravi danni che non possono essere risolti dalle cure mediche e segneranno pesantemente la futura esistenza del danneggiato, come ad esempio danni che impediscono la futura libera deambulazione, mentre può definirsi lesione micro permanente, quella che pur determinando un’invalidità, non impedisce al danneggiato di riprendere le normali occupazioni, come una frattura poi consolidatasi.

     

    Il quadro che emerge dalla descrizione, consiglia prudenza da parte del danneggiato nella scelta del soggetto cui rivolgersi per ottenere il risarcimento.

     

    Il sistema di risarcimento diretto, infatti, è una procedura che mette in contatto diretto, e spesso in contrasto, soggetti con conoscenze specifiche molto sbilanciate, anche con riferimento a fattispecie escluse dalla normativa sopra indicata.

     

    Da un lato, infatti, l’assicuratore è altamente professionalizzato, e ben conosce i diritti dell’assicurato, dall’altro, il danneggiato è spesso ignaro del suo effettivo diritto al ristoro dei danni subiti, e mal ripone la sua fiducia in un soggetto che, pur obbligato da norme, ha l’evidente interesse a liquidare il minor importo possibile.

     

    Il complesso sistema di compensazione previsto dalla CARD, infatti, prevede che ogni assicuratore riceva un rimborso medio per ogni sinistro, quantificato periodicamente. L’assicuratore che dunque liquidi un sinistro al di sotto della media, “ci guadagna”

     

    Può quindi accadere, nella pratica, di assistere a liquidazioni dei danni errate a sfavore dei danneggiati dovute ad evidente asimmetria informativa.

     

    In concreto, se in presenza di soli danni alle cose non particolarmente complessi o di lesioni veramente minime può essere vantaggioso avvalersi della procedura, nelle altre fattispecie è consigliabile un più attento esame di ciò che potrebbe derivare da una scelta non meditata.

    © RIPRODUZIONE RISERVATA

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