Covid-19: dal 1° settembre green pass per accedere ad alcuni mezzi di trasporto

Molte le novità e le estensioni che riguardano l'obbligatorietà dell'uso del green pass. I titolari o i gestori dei servizi o attività per i quali è richiesto sono tenuti al controllo

FIRENZE – Con decreto legge N. 105 del 23 luglio 2021 il Governo ha stabilito che dal 6 agosto 2021 è necessario essere in possesso della certificazione verde Covid-19 (Green Pass) per accedere ai seguenti servizi e attività:

servizi per la ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per consumo al tavolo, al chiuso;
spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi;
musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;
piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso;
sagre e fiere, convegni e congressi;
centri termali, parchi tematici e di divertimento;
centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, i centri estivi e le relative attività di ristorazione;
attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
concorsi pubblici.

I titolari o i gestori dei servizi o attività per i quali è richiesto sono tenuti a verificare che l’accesso avvenga con green pass.

Con decreto legge N. 111 del 6 agosto 2021 il Governo ha stabilito che dal 1° settembre 2021 è necessario essere in possesso della certificazione verde Covid-19 (Green Pass) per accedere ai seguenti mezzi di trasporto e il loro utilizzo:

aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;
navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale, ad esclusione di quelli impiegati per i collegamenti marittimi nello Stretto di Messina;
treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità;
autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;
autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, ad esclusione di quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale.

I vettori aerei, marittimi e terrestri, e i loro delegati, sono tenuti a verificare che l’utilizzo dei servizi avvenga con green pass

Le certificazioni verdi COVID-19 sono rilasciate al fine di attestare una delle seguenti condizioni:

l’inoculamento almeno della prima dose vaccinale Sars-CoV-2;
la guarigione dall’infezione da Sars-CoV-2 (validità 6 mesi);
l’effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus Sars-CoV-2 (con validità 48 ore).

Il green pass non è richiesto a bambini con età inferiore a 12 anni e ai soggetti esenti su base di idonea specifica certificazione medica.

Il green pass si può ottenere:

– collegandosi al sito www.dgc.gov.it , tramite SPID, tessera sanitaria o documento di identità

– con App Immuni

– con App IO

– dal proprio fascicolo sanitario elettronico

– rivolgendosi al proprio medico o pediatra di famiglia o in farmacia

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