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martedì 23 Aprile 2024
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    Francesco Bianchi (M5S) al sindaco: “E’ legittimo il tributo al Consorzio di Bonifica?”

    Interpellanza in consiglio comunale: "Arrivato per posta ordinaria nelle case. Non ha nessun valore"

    IMPRUNETA – L'interpellanza l'ha presentata il capogruppo del MoVimento 5 Stelle in consiglio comunale, Francesco Bianchi. L'oggetto è di quelli che smuovono subito le polemiche: "Legittimità del tributo del Consorzio di Bonifica, impatti sulla cittadinanza e riscossione".

     

    Perché Bianchi sostiene che, così come sta arrivando nelle case, il tributo del Consorzio di Bonifica 3 del Medio Valdarno non è legittimo.

     

    "In alcuni comuni – dice Bianchi – esiste già una lunga tradizione di contribuzione, per il comune di Impruneta il tributo è invece una novità di quest'anno. Sono tenuti a pagare questa tassa, di natura regionale, tutti i cittadini proprietari di fabbricati e terreni nel territorio comunale, in proporzione alla rendita catastale (risultante dal Catasto) ed ai benefici che questi ricevono dall'attività svolta dal Consorzio, sulla base del Piano di classifica".

     

    "Per l’applicazione del contributo di bonifica – rimarca Bianchi – necessita una razionale individuazione dell’area dei beneficiari e della maggiore o minore incidenza dei benefici, a seconda della collocazione dell’immobile. Vi sono sentenze dei tribunali tributari dove molte cartelle sono risultate annullabili: quelle cartelle di pagamento nel caso in cui l’edificio o il terreno per i quali viene chiesta la tassa non ricevano benefici dall’attività di pulizia di fiumi, fossi e canali".

     

    "Il Consorzio di Bonifica -prosegue il consigliere – non esamina il fabbricato o terreno interessato al tributo ma “mutualizza” il tributo, senza averne valutato il beneficio per il contribuente specifico. Il beneficio, assieme all’inserimento dell’immobile nel comprensorio di bonifica ed alla titolarità in capo al contribuente, è uno dei tre presupposti della sussistenza del potere impositivo. Il beneficio è il vantaggio diretto e, quindi, di natura fondiaria che l’immobile tassato ha conseguito in ragione causale delle opere, eseguite e/o manutenute, da parte del consorzio di bonifica. Se, ad esempio, non si è ricevuto alcun beneficio prodotto, oppure se le opere eventualmente effettuate fossero state finanziate totalmente con contributi dello Stato, della U.E. e della Regione, la pretesa di pagamento sarebbe, chiaramente, nulla".

     

    "Vi è inoltre  da considerare – sottolinea Bianchi – che l’avviso di pagamento inviato dal Consorzio di Bonifica è stato notificato in questi giorni tramite posta ordinaria ai nostri concittadini: è un tentativo bonario di riscuotere il tributo risparmiando soldi dal bilancio. Recapitato in busta semplice, non ha nessun valore ai fini esecutivi. Solo in futuro e, una volta ricevuta la cartella esattoriale, il contribuente potrebbe proporre ricorso se non venisse messo nelle condizioni di comprendere come sia stato liquidato l’ammontare del contributo preteso, qualora il titolo non lo specificasse non solo in relazione ai presupposti legali ma anche, e soprattutto, in relazione al concreto sviluppo del calcolo".

     

    Perché, dice il consigliere, "la cartella di pagamento non può limitarsi a delle generiche indicazioni catastali degli immobili, assoggettandoli alla contribuzione, senza indicare le opere che hanno beneficiato l’immobile da cui si è generata la spesa, il totale lordo della spesa sostenuta, la quota parte (al netto di quella finanziata con contributi pubblici) dell’ammontare imponibile della spesa da ripartire, il totale (divisore) della platea degli immobili assoggettati alla contribuzione da ripartire, la quota parte (dividendo) a carico del contribuente sulla base dell’indice riferito ai suoi immobili".

     

    Insomma, Bianchi sostiene che in questo modo è "in discussione la validità e legittimità dell’addebito, in relazione ai generali principi di motivazione delle imposizioni tributarie, se ci si trovasse di fronte a casi di estrema sinteticità ed omessa esposizione dell’analitica determinazione dell’imposizione, anche in considerazione del fatto che nessuna altra attività di ricerca, consultazione di documenti e di elaborazione può e deve essere, anche in futuro, richiesta al contribuente, il quale deve poter attingere con completezza tutti gli elementi dell’imposizione dell’atto impositivo stesso che, nel caso degli avvisi di pagamento in questione, sarebbero già alquanto scarni. Né, ai fini della conoscibilità legale del contribuente, può invocarsi la legittimità formale degli atti e/o la loro corretta adozione (piano di classifica, piano di riparto, bilancio preventivo, ruolo) per escludere l’ente impositore dall’obbligo della motivazione o accertamento".

     

    Quindi Bianchi chiede al sindaco di Impruneta  di "dare informazione sulla legittimità del tributo, anche in considerazione delle imposte che il cittadino, sta copiosamente versando".

     

    Chiede ancora "perché il tributo (se questo è) sia arrivato per posta ordinaria e che tipo di valore possa avere una comunicazione di questo tipo per esigerne il pagamento". Vuol sapere "a che titolo il cittadino debba pagare in virtù del beneficio che tanti terreni e fabbricati non avranno mai".

     

    E infine:"Chi provvederà e con quali mezzi, alla riscossione in caso di mancato pagamento e alla gestione dei ricorsi e degli insoluti?".

    di Redazione

    © RIPRODUZIONE RISERVATA

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