In questi giorni si è molto dibattuto sugli effetti della recentissima approvazione della cosiddetta “depenalizzazione” di alcuni reati minori (d.lgs 7/2016), che entrerà in vigore il prossimo 6 febbraio, poichè questa secondo alcuni interpreti, eliminando il deterrente costituito dalla possibile condanna, potrebbe causare un aumento di comportamenti degni di riprovazione sociale.
In realtà, però il legislatore non ha affatto rinunciato a sanzionarne gli autori, ha solo scelto una diversa strada, introducendo peraltro interessanti novità in materia di risarcimento dei danni subiti in conseguenza del comportamento altrui.
La sanzione penale, che prima comportava una multa irrogata dal giudice penale, è stata sostituita dalla sanzione pecuniaria civile. In concreto, si tratta sempre di una multa, che però non viene più irrogata dal giudice penale, ma è comminata da quello civile, nel momento in cui risulta accertata l’esistenza del fatto offensivo ed il conseguente diritto al risarcimento del danno della parte offesa.
La differenza, in apparenza poco evidente, sarà in realtà rilevante nella pratica, poichè consentirà alla vittima del reato di ottenere il giusto risarcimento del danno subito, senza dover ricorrere al procedimento penale, e senza rischiare di doversi rivolgere prima al giudice penale e poi anche a quello civile per un unico fatto.
L’elenco dei reati sottoposto a sanzione civile è piuttosto ampio, anche se limitato ai fatti dolosi di minore rilevanza.
Per fatti dolosi, si intendono quelli commessi volontariamente, e non per colpa.
Non sono più reati, l’offesa all’onore e al decoro di una persona (ingiuria), l’appropriazione da parte di un comproprietario di una cosa, il danneggiamento di beni altrui che non sia conseguenza di violenza, non sia rivolto a beni pubblici, o non sia commesso in occasione di manifestazioni, anche sportive.
È soggetto a sanzione civile anche chi, avendo trovato cose smarrite o un tesoro, se ne appropri senza cercare il proprietario o senza cedere la sua parte al proprietario del fondo. Nei casi sopra indicati, la sanzione irrogata dal giudice, oltre al risarcimento del danno, oscillerà da un minimo di cento ad un massimo di ottomila Euro ed è ben superiore a quanto previsto in precedenza.
Sarà invece più pesante, da euro duecento a euro dodicimila, nel caso di altri comportamenti, ritenuti più gravi.
Sono tali, l’utilizzazione di scritture false, l’abuso o la falsificazione di un foglio firmato in bianco, l’utilizzazione o la distruzione di scrittura privata falsa. In tutte queste ipotesi, occorre che il comportamento abbia arrecato ad altri un danno.
Pertanto, la semplice falsificazione di una scrittura non sarà sanzionata, se non avrà determinato conseguenze negative nei confronti di terzi.
Alla sanzione pecuniaria più grave da duecento a dodicimila euro, soggiace anche chi abbia ingiuriato altri attribuendogli un fatto determinato o abbia commesso il fatto in presenza di più persone;
Se è vero che in apparenza, l’intervento legislativo può apparire come una rinuncia dello Stato alla tutela dei cittadini nei confronti dei reati minori, è altresì vero che l’assicurazione di una tutela minore, ma più semplice e mirata, potrà in teoria garantire una maggiore efficienza e certezza nell’applicazione delle norme.
Solo la pratica quotidiana, tuttavia, potrà dirlo.
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