L’occupazione dell’immobile all’interno del quale svolgeva la sua attività lavorativa da parte di una collaboratrice familiare poi licenziata, ha rappresentato una “novità” per un paese tranquillo e relativamente privo di tensioni sociali abitative come Tavarnuzze.
La vicenda, che sembrava superata da un provvedimento giudiziale pronunciato all’inizio d’agosto con cui era disposta la data per il rilascio dell’immobile al 4 settembre, appare purtroppo avere ripreso vigore con la comunicazione del “mancato accordo tra le parti”, visto che ciò determinerebbe la permanenza dell’ex collaboratrice domestica all’interno della casa.
La notizia ha comprensibilmente suscitato immediati dissensi da parte di cittadini arrabbiati, con polemiche spesso sopra le righe sui social network, ove è facile andare otre i limiti con la credenza (illusoria) che lì tutto sia permesso.
Vediamo in breve, anche allo scopo di evitare fraintendimenti, quale potrà essere il percorso legale che deve essere perfezionato per l’ottenimento del rilascio di un immobile occupato da chi non ne abbia, o non ne abbia più, titolo.
Il punto di partenza, sono le dichiarazioni rese a questa testata dai difensori della proprietà dell’immobile a seguito dell’udienza del 4 agosto 2016 1:
"Il giudice ha convalidato lo sfratto entro il 4 settembre 2016, giorno in cui l’appartamento dovrà essere fisicamente liberato, se non andrà via partirà la procedura di sfratto, prima l’accesso con l’ufficiale giudiziario, poi con la forza pubblica".
Stando alle dichiarazioni, all’udienza del 4 agosto sembra essersi perfezionato il titolo esecutivo, cioè il provvedimento del giudice che dispone in merito alla richiesta della parte, prevedendo appunto l’obbligo di lasciare libero il bene entro una certa data.
Attualmente però, sembra che la persona obbligata al rilascio non abbia deciso di allontanarsi spontaneamente, ma che intenda continuare a disporre del bene senza rispettare il provvedimento del giudice.
Come correttamente evidenziato dai difensori, dovrà partire adesso la procedura di “sfratto”, tecnicamente definita dall’art 605 cpc di “rilascio” quando ha per oggetto beni immobili.
Vediamola nel dettaglio, anche per individuare i tempi tecnici previsti dalla legge, in sè non brevissimi perchè diretti a garantire un corretto equilibrio tra i diritti della proprietà e gli effetti che possono derivare a carico di chi viene allontanato da una casa d’abitazione.
Non sempre, infatti, i casi di occupazione abusiva o di permanenza all’interno dei un immobile, possono essere attribuiti a comportamenti evidenti come quello in questione, ma possono derivare anche da situazioni incolpevoli o comunque figlie di un grave disagio abitativo, ed è per questo che la legge impone particolari cautele.
Accertato l’inadempimento dell’obbligo, il titolare del diritto al rilascio, ha l’onere innanzitutto, di far apporre la formula esecutiva sul provvedimento, cioè di ottenere un ordine giudiziale vidimato dalla cancelleria, che comanda agli ufficiali giudiziari di eseguirlo. Senza detta dichiarazione, il provvedimento non po’ essere attivato.
Ottenuta la formula esecutiva, occorre redigere e notificare un atto di precetto per rilascio dell’immobile, cioè una dichiarazione dell’avvocato con la quale si intima all’occupante di lasciare libero il bene entro e non oltre il termine di dieci giorni dalla ricezione, comunicando che in difetto si procederà ulteriormente.
Notificato il precetto da parte dell’avvocato, il procedimento, pur continuando in concreto ad essere gestito dal difensore, passa nelle mani dell’ufficiale giudiziario, che è tenuto ad inviare un altro atto, denominato preavviso di rilascio dell’immobile, disciplinato dall’art. 608 cpc. In detta comunicazione, chiamata in gergo “significazione” l’ufficiale giudiziario informa il destinatario che si recherà nell’immobile, in una data e ad un’ora che individuerà, e che in quella data l’occupante dovrà restituirlo, pena l’avvio della procedura di sfratto con la forza pubblica.
Ove anche in quella data, come accade nella maggior parte dei casi, l’occupante si rifiuti di rilasciare il bene, l’ufficiale giudiziario fisserà altra data di accesso con l’ausilio della forza pubblica.
In quella data, la forza pubblica potrà essere coadiuvata anche da altri ausiliari, come un fabbro per la sostituzione delle serrature, o un medico che accerti le condizioni di salute.
Nella pratica peraltro, la frequenza dei casi e la non sempre garantita disponibilità delle forze dell’ordine per l’esecuzione, rendono necessari anche più accessi successivi alla significazione.
Un discorso a parte, più delicato e complesso, può verificarsi, infine, quando all’interno dell’immobile, siano stati alloggiati minori.
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