Il Consiglio Nazionale del Notariato ha offerto un documento di sintesi delle complesse situazioni che si possono venire a creare in caso di trasferimento del diritto al Superbonus.
Per capirci qualcosa nell’infinita casistica della vita in condominio, è normale che alla fine di ogni anno, gli studi di gestione condominiale inviino esplicita richiesta al proprietario per ottenere conferma di chi abbia diritto alla detrazione.
Se la riposta non arriva o è sbagliata, lo strumento della correzione dell’invio del flusso di dati può comportare sanzioni che sarebbe meglio evitare e che, comunque, complicano ulteriormente il lavoro degli studi professionali.
Il trasferimento della detrazione funziona solo se chi riceve il bene è una persona fisica (o, al limite, una società semplice) e questo può avvenire sotto forma di vendita, donazione, permuta, transazione, cessione in adempimento di obblighi derivanti da separazione o divorzio, dazione in pagamento o prestazione in luogo dell’adempimento.
In caso di divisione, i dubbi esistenti sarebbero risolvibili con la facoltà di regolare anche diversamente la trasmissione del diritto con in successivo atto pubblico o scrittura privata autenticata.
In caso di morte del beneficiario della detrazione, questa si traferisce solo agli eredi che, per ogni anno futuro, abbiano la detenzione materiale e diretta dell’immobile. Nel caso in cui l’erede venda la propria quota, la detrazione non si trasferirà, così come non sono beneficiari del trasferimento i legatari.
Il conduttore e il comodatario, invece, conservano il diritto alla detrazione anche dopo la cessazione del contratto.
Nel caso in cui il proprietario venda, se la spesa è stata sostenuta da un familiare convivente (anche more uxorio), dall’inquilino o dal comodatario, nell’atto di vendita si può riservare la detrazione a favore di chi l’ha sostenuta. Se viene ceduta la pertinenza, invece, la detrazione non la segue.
Interventi disgiunti che diano diritto a detrazioni separate, possono essere manutenuti a favore del cedente o del cessionario, secondo la volontà delle parti espressa in atto.
Le regole per il trasferimento della detrazione si applicano anche alle spese per gli interventi di riqualificazione energetica. In assenza di diverse indicazioni, il cedente ha il diritto alla detrazione della quota residua anche dell’anno in cui è avvenuta la vendita.
Per il bonus facciate, infine, il meccanismo della cessione automatica previsto dalla legge, non può essere applicato analogicamente ad altre fattispecie.
Né, in carenza di previsioni di legge, le parti possono accordarsi perché la cessione non si può disporre in contratto (alla stregua di qualsiasi altro credito tributario). Solo in caso di morte di chi ha sostenuto la spesa, la detrazione si trasferisce agli eredi.
@RIPRODUZIONE RISERVATA
CHI SONO
Dottor Marco Suisola nato a Firenze il 25 aprile 1978 svolge l’attività di amministratore di condominio a livello professionale dal 1999.
Associato inizialmente alla Federazione Nazionale Amministratori fino al 2015 per poi diventare socio fondatore della Confartamministratori, nella quale ha rivestito la carica di tesoriere e parte integrante del CDA. Di recente è iscritto anche all’associazione Gesticond.
Svolge con regolarità l’aggiornamento professionale previsto per normativa dalla legge 140/2014 . Ha conseguito la qualifica di Revisore condominiale nel 2017.
Conseguito attestato per corso di formazione e aggiornamento professionale in diritto condominiale presso l’Università di Firenze nell’anno 2006. Frequentato il corso per ottenere la qualifica di consulenze tecnico di ufficio in ambito condominiale nell’anno 2014.
A dicembre 2018 ha conseguito la laurea triennale in scienze dei servizi giuridici come esperto giuridico immobiliare. Ad oggi il mio studio è composto da 8 dipendenti il sottoscritto un collaboratore e due tecnici interni.
Ci avvaliamo di tutti gli strumenti che possono garantire una copertura ed una flessibilità dei servizi e garantiamo una reperibilità di 7 giorni su 7. La società ha sede in via Fontebuoni 4/6 Firenze: www.marcosuisola.com.