spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
giovedì 25 Aprile 2024
spot_img
spot_img
Altre aree
    spot_img

    SuperBonus al 110%, la guida completa: tutto quello che dovete sapere

    In particolare, l’agevolazione spetta per interventi effettuati su parti comuni di edifici (quindi in condominio), su unità immobiliari indipendenti ma ubicate all'interno di edifici plurifamiliari...

    L’agevolazione fiscale del 110% (detta superbonus) è, appunto, un’agevolazione fiscale che lo Stato concede a determinati soggetti per la realizzazione di determinati interventi.

    Questa è stata introdotta nel 2020 e ripresa più volte, tra cui da ultimo dalla legge di bilancio 2021.

    Questa, ad esempio, ha introdotto l’obbligo che la cartellonistica esposta sul cantiere contenga anche la dicitura: “Accesso agli incentivi statali previsti dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, superbonus 110% per interventi di efficienza energetica o interventi antisismici”.

    In particolare, l’agevolazione spetta per interventi effettuati su parti comuni di edifici (quindi in condominio), su unità immobiliari indipendenti ma ubicate all’interno di edifici plurifamiliari e su singole unità immobiliari (unifamiliari).

    Si precisa subito, inoltre, che una condizione determinante per la fruibilità dell’agevolazione è il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio o il raggiungimento della classe energetica più alta, da dimostrarsi mediante l’APE redatta sia prima che dopo gli interventi e rilasciata da un tecnico abilitato tramite dichiarazione asseverata.

    Gli interventi agevolati sono quelli, purché effettuati tra il 1° luglio 2020 e il 30 giugno 2022, di:

    • isolamento termico delle superfici esterne opache verticali, orizzontali e inclinate con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda.

    Per questi interventi, sono previsti i seguenti limiti di spesa:

    50.000 euro, per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari in edifici plurifamiliari

    40.000 euro, per ogni unità immobiliare se un edificio ne ha tra due e otto

    30.000 euro, per ogni unità immobiliare se un edificio ne ha più di otto

    • sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffreddamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, sia in condominio che su edifici uni- e plurifamiliari.

    I limiti di spesa previsti per questi interventi sono:

    20.000 euro, per ogni unità immobiliare se un edificio ne ha tra due e otto

    15.000 euro per ogni unità immobiliare se un edificio ne ha più di otto

    30.000 euro, per singola unità immobiliare nelle ipotesi di edifici plurifamiliari

    • interventi antisismici

    Peraltro, una delle ultime novità riguarda il fatto che per gli interventi sulle parti comuni degli edifici o su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate posseduti da un unico proprietario o in comproprietà, per i quali al 30 giugno 2022 siano stati effettuati almeno il 60% dei lavori, il superbonus verrà esteso alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2022.

    In quest’ultimo caso, insieme ai casi di edifici unifamiliari o plurifamiliari con unità indipendenti, l’agevolazione spetta per un massimo di due unità immobiliari (con esclusione di parti comuni ed interventi antisismici).

    Gli interventi agevolati, però, non finiscono qui e a quelli appena richiamati se ne aggiungono altri, i quali hanno però la particolarità di ricadere all’interno dell’agevolazione solo se effettuati insieme (ossia se le date delle spese sostenute per gli interventi trainati, sono ricomprese nell’intervallo di tempo individuato dalla data di inizio e dalla data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti) a quelli sopra.

    Tra questi troviamo:

    • interventi di efficientamento energetico

    • interventi di eliminazione di barriere architettoniche aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, nonché alla realizzazione di ogni strumento adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone portatrici di handicap

    • installazione di colonnine elettriche.

    I limiti di spesa previsti sono:

    2.000 euro, per gli edifici unifamiliari o per le unità in edifici plurifamiliari

    1.500 euro, per edifici e condomini che installino non più di otto colonnine

    1.200 euro per edifici e condomìni che installino più di otto colonnine.

    (L’agevolazione si intende riferita una sola colonnina di ricarica per unità immobiliare).

    • installazione di impianti solari fotovoltaici insieme o separatamente rispetto a sistemi di accumulo.

    Per questi interventi, l’agevolazione è prevista solo previo accordo di cessione in favore del gestore del servizio dell’energia non autoconsumata o non condivisa. I limiti di spesa sono calcolati in un massimo di 48.000 euro e, comunque, di 2.400 euro/Kw di potenza nominale dell’impianto.

    Una deroga alla contestualità degli interventi è prevista per quegli immobili che sono sottoposti alla tutela del Codice dei beni culturali e del paesaggio o a particolari regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali.

    I soggetti che, concretamente, possono usufruire dell’agevolazione sono:

    • dai condomini.

    In questo caso, e limitatamente agli interventi su parti comuni, sono ricompresi anche i titolari di reddito d’impresa o professionale.

    • dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione.

    A partire dal 1° gennaio 2021 (vedi sopra) costoro possono usufruirne anche per interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà.

    • dagli IACP

    • dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa

    • dalle ONLUS

    • dalle ASD

    Da un punto di vista strettamente giuridico, infine, si precisa che la detrazione spetta ai soggetti che possiedono o detengono l’immobile oggetto dell’intervento in base ad un titolo idoneo al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese, se antecedente il predetto avvio.

    Per quanto concerne la ripartizione dell’agevolazione, la detrazione è riconosciuta in 5 quote annuali di pari importo solo per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2021 mentre è suddivisa in 4 quote per le spese del 2022.

    Detto ciò, quindi, occorre aggiungere anche che l’utilizzo diretto dell’agevolazione da parte del suo titolare non è l’unico strumento per poterne usufruire.

    In alternativa è possibile:

    • chiedere un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, di importo massimo non superiore al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore

    • cedere il credito d’imposta corrispondente alla detrazione spettante ad altri, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari. Questa opzione può essere usufruita anche per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite agli anni 2020 e 2021.

    L’opzione non deve essere necessariamente scelta una volta per tutte e per l’intero importo ma è possibile effettuare una scelta in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori che, però, non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo.

    Il primo stato di avanzamento, inoltre, deve riferirsi ad almeno il 30% e il secondo ad almeno il 60% dell’intervento medesimo.

    Un elemento su cui porre la massima attenzione, sia che si scelga la detrazione diretta, sia che si scelga la cessione di credito riguarda il fatto che la quota di credito d’imposta non utilizzata nell’anno non può essere fruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso.

    Con riferimento all’aspetto prettamente pratico, la comunicazione delle opzioni in deve essere rispettivamente inviata telematicamente all’Agenzia delle Entrate da:

    • in caso di interventi effettuati sulle singole unità immobiliari dal contribuente beneficiario direttamente oppure mediante un intermediario. Nel caso di interventi ammessi al Superbonus, invece, trasmessa dal soggetto che rilascia il visto di conformità sulla documentazione attestante la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione.

    • caso di interventi effettuati sulle parti comuni di un edificio, la comunicazione deve essere inviata dall’amministratore di condominio o dal condomino incaricato. Anche qui, nel caso in cui l’intervento effettuato sulle parti comuni sia ammesso al Superbonus, la comunicazione dell’opzione deve essere inviata dal soggetto che rilascia il visto di conformità.

    In entrambi i casi, l’invio deve avvenire entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello di pagamento delle spese coperte dall’agevolazione.

    Ultimo punto, ma certamente non meno importante, da evidenziare riguarda i poteri di controllo dell’Agenzia delle Entrate, i quali potranno ricadere sia sui fornitori e i cessionari che però verranno ritenuti responsabili solo per un eventuale utilizzo irregolare o superiore del credito ricevuto, ma anche di tutti gli altri soggetti e, qualora sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d’imposta, l’Agenzia procederà al recupero dell’importo corrispondente alla detrazione non spettante direttamente nei confronti del soggetto che ha esercitato l’opzione.

    Proprio in relazione a questo, è necessario richiedere il visto di conformità, documento che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto all’agevolazione. Colui che rilascia il visto controlla la presenza delle certificazioni e delle asseverazioni necessarie, la cui eventuale non veridicità comporta la decadenza dal beneficio.

    Infine, la legge impone che i tecnici responsabili del rilascio dei predetti documenti possano operare in tal senso solo previa stipulazione di una polizza di assicurazione della responsabilità civile non inferiore a 500.000 euro.

    @RIPRODUZIONE RISERVATA

    CHI SONO

    Dottor Marco Suisola nato a Firenze il 25 aprile 1978 svolge l’attività di amministratore di condominio a livello professionale dal 1999.

    Associato inizialmente alla Federazione Nazionale Amministratori fino al 2015 per poi diventare socio fondatore della Confartamministratori, nella quale ha rivestito la carica di tesoriere e parte integrante del CDA. Di recente è iscritto anche all’associazione Gesticond.

    Svolge con regolarità l’aggiornamento professionale previsto per normativa dalla legge 140/2014 . Ha conseguito la qualifica di Revisore condominiale nel 2017.

    Conseguito attestato per corso di formazione e aggiornamento professionale in diritto condominiale presso l’Università di Firenze nell’anno 2006. Frequentato il corso per ottenere la qualifica di consulenze tecnico di ufficio in ambito condominiale nell’anno 2014.

    A dicembre 2018 ha conseguito la laurea triennale in scienze dei servizi giuridici come esperto giuridico immobiliare. Ad oggi il mio studio è composto da 8 dipendenti il sottoscritto un collaboratore e due tecnici interni.

    Ci avvaliamo di tutti gli strumenti che possono garantire una copertura ed una flessibilità dei servizi e garantiamo una reperibilità di 7 giorni su 7. La società ha sede in via Fontebuoni 4/6 Firenze: www.marcosuisola.com.

    Sostieni il Gazzettino del Chianti

    Il Gazzettino del Chianti e delle Colline Fiorentine è un giornale libero, indipendente, che da sempre ha puntato sul forte legame con i lettori e il territorio. Un giornale fruibile gratuitamente, ogni giorno. Ma fare libera informazione ha un costo, difficilmente sostenibile esclusivamente grazie alla pubblicità, che in questi anni ha comunque garantito (grazie a un incessante lavoro quotidiano) la gratuità del giornale.

    Adesso pensiamo che possiamo fare un altro passo, assieme: se apprezzate Il Gazzettino del Chianti, se volete dare un contributo a mantenerne e accentuarne l’indipendenza, potete farlo qui. Ognuno di noi, e di voi, può fare la differenza. Perché pensiamo che Il Gazzettino del Chianti sia un piccolo-grande patrimonio di tutti.

    Leggi anche...